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Nella
negoziazione e formalizzazione di una transazione commerciale con una
controparte straniera è necessaria la redazione di un contratto di
compravendita internazionale, ossia un contratto avente ad oggetto la
vendita internazionale di beni mobili. La vendita internazionale di
beni mobili è disciplinata da regole giuridiche uniformi che tengono conto
della prassi commerciale e che sono state recepite da molti paesi,
compresa l'Italia. Nel diritto italiano la materia dei contratti
internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna, elaborata
dall'UNCITRAL ed entrata in vigore il 1 gennaio 1988, e dalla legge
italiana articolo 1470 ss. del codice civile per le questioni non coperte
dalla convenzione. La convenzione di Vienna si applica a tutte le
vendite di beni mobili tra parti aventi sede in stati diversi che hanno
aderito alla convenzione, e non si applica alle prestazioni di servizi ed
agli appalti. In merito alla legge applicabile occorre distinguere a
seconda che la controparte appartenga o meno ad uno stato aderente alla
convenzione: se la controparte è residente in uno stato contraente allora
l'applicazione delle convenzione è automatica; se la controparte
appartiene ad uno stato che non ha invece aderito alla convenzione allora
questa troverà applicazione solo se le norme di diritto internazionale
privato portano ad applicare la legge di un paese contraente.
Check-list
per la redazione del contratto internazionale di vendita
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Quale forma?
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Condizioni generali di vendita. Si tratta di una serie di regole
stabilite con i clienti o i fornitori abituali che valgono per tutte le
singole vendite o acquisti che verranno effettuate. Hanno il vantaggio
di evitare di discutere ogni volta su garanzie, termini di resa, foro
competente ecc., ma presentano lo svantaggio della difficoltà di farle
accettare per iscritto all'altra parte.
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Contratto ad hoc. Si presenta quando non sono previste condizioni
generali di vendita e si sta trattando un'operazione minimamente
rilevante per l'ammontare del corrispettivo o la complessità del
prodotto. I punti da regolare sono gli stessi delle condizioni generali
di vendita con la precauzione aggiuntiva di prevedere con accuratezza il
collegamento tra consegna, qualità e pagamento.
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Conferma d'ordine. In caso di ordini occasionali di importo o
complessità non rilevante è consigliabile inviare per fax una conferma
d'ordine richiedendo l'accettazione, che può consistere anche nel
semplice riferimento al numero o alla data del documento inviato.
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Quali problemi?
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Qualità. Nel caso in cui le parti non prevedano nulla nel loro contratto
la convenzione di Vienna stabilisce che la responsabilità del venditore
sulla qualità dei beni venduti sorge quando questi sono inidonei all'uso
al quale servono abitualmente. Il compratore deve quindi esaminare i
beni entro due anni da quando gli sono stati consegnati e denunziare al
venditore il difetto di conformità.
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Consegna. Se le parti non stabiliscono nulla nel contratto, secondo la
Convenzione di Vienna il compratore ha diritto di chiedere la
risoluzione del contratto quando ha fissato un termine supplementare per
la consegna e questo non è stato rispettato o quando può dimostrare che
il ritardo lo priva di ciò che aveva diritto di aspettarsi. -
Pagamenti. Le modalità di pagamento rappresenta uno di quegli elementi
che le parti solitamente stabiliscono espressamente nel testo
contrattuale.
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Quali
clausole? -
Garanzia di idoneità del prodotto. Quando è possibile è utile prevedere
delle procedure di accettazione, che eliminano il 90% delle possibili
contestazioni, e redigere una clausola di limitazione della garanzia di
conformità. - Norme tecniche e certificati di qualità. E' sempre
possibile prevedere nel contratto una clausola che garantisca il
compratore soltanto per la rispondenza dei propri prodotti agli
standards richiesti dalla legge italiana e non anche alle eventuali
normative nazionali. - Ritardi consentiti. E' utile stabilire nel
contratto un periodo di ritardo consentito, oltrechè una clausola di
forza maggiore. - Incoterms. E' opportuno che le parti facciano
espressamente riferimento nel contratto agli usi uniformi sul passaggio
dei rischi relativi alla merce.
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Modalità di pagamento/garanzie.
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Prezzo/revisione prezzo. - Forza maggiore e/o hardship. Si tratta di
una tecnica elaborata al fine di salvare il contratto adattandolo alle
nuove circostanze che hanno reso più gravosa la prestazione di una delle
parti.
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Accettazione del prodotto. - Legge applicabile o lex marcatoria.
Normalmente viene scelta la legge del paese di una delle parti. E'
opportuno che quando si accetta la legge del paese straniero ci si
informi sulle conseguenze pratiche di tale scelta presso un esperto.
Tuttavia negli ultimi anni si è registrato un aumento della pratica di
sottoporre il contratto internazionale alla lex marcatoria o ai principi
del diritto del commercio internazionale. - giudice o arbitro
mediatore. La scelta in questo caso può ricadere sia sul giudice del
paese di una delle due parti che su giudici privati (arbitri), che hanno
il vantaggio della rapidità con cui giunge alla decisione finale, poichè
non è previsto un secondo grado di giudizio.
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