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La lettera di credito diventa elettronica

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La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato un'importante integrazione dell'attuale normativa che regola i crediti documentari.
La nuova normativa, denominata e-Ucp (Electronic Uniform Customs and Practices) ed entrata in vigore il 1 aprile 2002, stabilisce le regole concernenti la presentazione elettronica della documentazione prescritta alla banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile.
Le e-Ucp si affiancano alle Ucp (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits), che disciplinano le operazioni di credito documentario.
Questa importante normativa consente di smaterializzare la produzione, la gestione e la circolazione della documentazione cartacea connessa alle operazioni di commercio internazionale, consentendo agli operatori di minimizzare i tempi delle operazioni ed annullare completamente l'impatto degli errori formali.
La presentazione dei documenti su supporto cartaceo è tuttavia ancora ammessa; le nuove regole consentono infatti alle parti la totale discrezione in merito alla definizione dei documenti da presentare in forma elettronica, ma considera anche l'ipotesi di presentazione mista.

Nella nuova normativa è anche presente una definizione di firma elettronica, al fine di consentire al ricevente la precisa individuazione del mittente.
I documenti dovranno essere presentati in un formato compatibile con il sistema in uso presso la banca, al fine di consentirle la corretta lettura della documentazione presentata.
La presentazione dei documenti per via elettronica non renderà più necessario il preventivo accentramento degli stessi presso il beneficiario, come avviene con i documenti cartacei; le banche pertanto riceveranno i documenti direttamente dai soggetti che li emettono.
Le banche ad ogni modo non prenderanno in esame la documentazione elettronica pervenuta se non quando sia loro giunto uno specifico avviso del beneficiario che dichiari che il processo di presentazione è concluso. Solo dal momento della ricezione dell'avviso inizia a decorrere il termine per la valutazione dei documenti da parte delle banche. Inoltre le e-Ucp prescrivono che se il credito documentario richiede la presentazione di un documento in uno o più originali o di una o più copie, tale richiesta sarà soddisfatta con la presentazione di un “electronic record”.


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