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La Camera di Commercio Internazionale di
Parigi ha emanato un'importante integrazione dell'attuale normativa
che regola i crediti documentari. La nuova normativa, denominata
e-Ucp (Electronic Uniform Customs and Practices) ed entrata in
vigore il 1 aprile 2002, stabilisce le regole concernenti la
presentazione elettronica della documentazione prescritta alla banca
presso la quale il credito documentario è utilizzabile. Le e-Ucp
si affiancano alle Ucp (Uniform Customs and Practices for
Documentary Credits), che disciplinano le operazioni di credito
documentario. Questa importante normativa consente di
smaterializzare la produzione, la gestione e la circolazione della
documentazione cartacea connessa alle operazioni di commercio
internazionale, consentendo agli operatori di minimizzare i tempi
delle operazioni ed annullare completamente l'impatto degli errori
formali. La presentazione dei documenti su supporto cartaceo è
tuttavia ancora ammessa; le nuove regole consentono infatti alle
parti la totale discrezione in merito alla definizione dei documenti
da presentare in forma elettronica, ma considera anche l'ipotesi di
presentazione mista. |
Nella nuova normativa è anche presente una
definizione di firma elettronica, al fine di consentire al ricevente
la precisa individuazione del mittente. I documenti dovranno
essere presentati in un formato compatibile con il sistema in uso
presso la banca, al fine di consentirle la corretta lettura della
documentazione presentata. La presentazione dei documenti per
via elettronica non renderà più necessario il preventivo
accentramento degli stessi presso il beneficiario, come avviene con
i documenti cartacei; le banche pertanto riceveranno i documenti
direttamente dai soggetti che li emettono. Le banche ad ogni modo
non prenderanno in esame la documentazione elettronica pervenuta se
non quando sia loro giunto uno specifico avviso del beneficiario che
dichiari che il processo di presentazione è concluso. Solo dal
momento della ricezione dell'avviso inizia a decorrere il termine
per la valutazione dei documenti da parte delle banche. Inoltre le
e-Ucp prescrivono che se il credito documentario richiede la
presentazione di un documento in uno o più originali o di una o più
copie, tale richiesta sarà soddisfatta con la presentazione di un
“electronic record”. |