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Mancata conformità della merce acquistata: come e quando contestarla
La certezza delle relazioni commerciali internazionali, fondamentale per
lo sviluppo dei traffici internazionali, è un'esigenza che si
riflette nell'attenzione rivolta alla questione della mancata
conformità della merce oggetto di rapporti di
compravendita.
Si tratta del problema di come l'acquirente
possa effettivamente tutelarsi da una partita di merce difettosa. La
normativa di merito lascia aperta la porta dell'ambiguità. La
Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sulla vendita regola la
materia agli articoli 35 e seguenti: il compratore che riceve beni
difettosi perderà il proprio diritto di garanzia e, pertanto,
il conseguente risarcimento dei danni subiti se non denunzi il
difetto al venditore entro un "tempo ragionevole" dal
momento in cui li ha scoperti o li avrebbe dovuti scoprire. La tutela
del compratore diventa subordinata ad un requisito alquanto elastico
nella sua definizione, quale la ragionevolezza. A sopperire tale
incertezza la giurisprudenza nazionale e straniera ha sempre volto lo
sguardo al caso concreto, in specie alle circostanze che hanno
connotato il rapporto di compravendita in questione e alla
determinata natura del bene acquistato.
In tal senso, si dovrà
certo considerare di breve durata il periodo temporale entro cui
poter denunciare le difformità dei prodotti, quando questi
siano deperibili. Si tenderà invece a posticipare il termine
per la denuncia qualora i beni siano di una determinata natura tale
da occultare i difetti e renderli evidenti solo nel momento
successivo della loro lavorazione.
Tuttavia, la prassi
giurisprudenziale, al di fuori di tali peculiari fattispecie, è
orientata nel ritenere il periodo entro cui debba pervenire la
denuncia pari ad un mese dalla consegna della merce; consegna che
rappresenta il momento in cui il compratore deve assolvere il proprio
onere di controllo della merce ricevuta.
La denuncia delle
difformità, oltre a dover pervenire al venditore
tempestivamente, deve essere connotata dalla specifica descrizione,
per quanto possibile, della natura dei difetti. Pertanto, non si
ritiene avvenuta la denunzia quando il compratore si limiti ad
asserire che i prodotti acquistati abbiano creato problemi o che
siano difettosi in tutte le loro parti o altre generiche
considerazioni; la denuncia, sebbene libera nella sua forma orale o
scritta che sia, deve consentire al venditore di conoscere dello
specifico difetto al fine eventuale di espletare un'attività
di conformazione.
Peraltro, è d'obbligo rammentare che
sul compratore incombe l'onere di provare l'esistenza delle
difformità lamentate nonché l'eventuale difficoltà
della loro riconoscibilità; difficoltà; che consente di
prolungare quell'arco di tempo "ragionevole" entro il quale
deve compiersi la denuncia. L'onere probatorio non è
espressamente sancito dalla Convenzione, ma certo desumibile da
questa come anche da molti ordinamenti nazionali, tra cui lo stesso
italiano. Si tratta dell'onere che incombe generalmente sull'attore
che vuole vedersi riconosciuto un proprio diritto come anche sulla
parte adempiente che agisce nei confronti dell'altra inadempiente,
dovendo provare la mancata prestazione.
Alla luce delle
suesposte considerazioni, può risultare utile in una
compravendita internazionale adottare alcune precauzioni.
In
ordine all'onere probatorio testé indicato, certo giova
all'acquirente la conservazione di almeno uno dei prodotti acquistati,
che funga da campione; esso permetterà di facilitare la
dimostrazione concernente l'esistenza dei difetti e la loro natura.
Quest'ultimo elemento rileva al fine di poter giustificare un
eventuale ampio lasso di tempo trascorso tra il ricevimento dei beni
e la denuncia delle difformità. Un campione merceologico
potrà, infatti, evidenziare al giudice la presenza di vizi di
difficile riscontro e, quindi, l'impossibilità per il
compratore di scoprirli con i normali metodi ispettivi in epoca
antecedente alla propria denuncia.
In merito alla tempestività;
della denuncia, risulterebbe conveniente che le parti contraenti del
rapporto di compravendita prevedano direttamente il termine entro il
quale il compratore deve effettuare la comunicazione dei difetti per
non decadere dal proprio diritto di garanzia. La regola normativa
della Convenzione di Vienna che sancisce un "tempo ragionevole"
dalla scoperta per informare il venditore della mancata conformità
della merce acquistata ha, di fatti, natura derogabile dalla volontà
delle parti. Tale volontà deve essere espressione di entrambe
le parti e, pertanto, non produce alcun effetto, in quanto
unilaterale, l'eventuale indicazione di un determinato termine di
decadenza che il venditore apponga nelle proprie fatture, spesso
nella prassi un mese.
Tali cautele sono certo tutte auspicate
nell'interesse sia dell'acquirente, per evitare la decadenza dal
proprio diritto di garanzia, sia di entrambe le parti, per rendere i
rapporti di vendita internazionali meno onerosi e di sicuro esito.
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