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Compravendita internazionale

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Mancata conformità della merce acquistata: come e quando contestarla
La certezza delle relazioni commerciali internazionali, fondamentale per lo sviluppo dei traffici internazionali, è un'esigenza che si riflette nell'attenzione rivolta alla questione della mancata conformità della merce oggetto di rapporti di compravendita.

Si tratta del problema di come l'acquirente possa effettivamente tutelarsi da una partita di merce difettosa.
La normativa di merito lascia aperta la porta dell'ambiguità. La Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sulla vendita regola la materia agli articoli 35 e seguenti: il compratore che riceve beni difettosi perderà il proprio diritto di garanzia e, pertanto, il conseguente risarcimento dei danni subiti se non denunzi il difetto al venditore entro un "tempo ragionevole" dal momento in cui li ha scoperti o li avrebbe dovuti scoprire. La tutela del compratore diventa subordinata ad un requisito alquanto elastico nella sua definizione, quale la ragionevolezza.
A sopperire tale incertezza la giurisprudenza nazionale e straniera ha sempre volto lo sguardo al caso concreto, in specie alle circostanze che hanno connotato il rapporto di compravendita in questione e alla determinata natura del bene acquistato.

In tal senso, si dovrà certo considerare di breve durata il periodo temporale entro cui poter denunciare le difformità dei prodotti, quando questi siano deperibili. Si tenderà invece a posticipare il termine per la denuncia qualora i beni siano di una determinata natura tale da occultare i difetti e renderli evidenti solo nel momento successivo della loro lavorazione.

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale, al di fuori di tali peculiari fattispecie, è orientata nel ritenere il periodo entro cui debba pervenire la denuncia pari ad un mese dalla consegna della merce; consegna che rappresenta il momento in cui il compratore deve assolvere il proprio onere di controllo della merce ricevuta.

La denuncia delle difformità, oltre a dover pervenire al venditore tempestivamente, deve essere connotata dalla specifica descrizione, per quanto possibile, della natura dei difetti. Pertanto, non si ritiene avvenuta la denunzia quando il compratore si limiti ad asserire che i prodotti acquistati abbiano creato problemi o che siano difettosi in tutte le loro parti o altre generiche considerazioni; la denuncia, sebbene libera nella sua forma orale o scritta che sia, deve consentire al venditore di conoscere dello specifico difetto al fine eventuale di espletare un'attività di conformazione.

Peraltro, è d'obbligo rammentare che sul compratore incombe l'onere di provare l'esistenza delle difformità lamentate nonché l'eventuale difficoltà della loro riconoscibilità; difficoltà; che consente di prolungare quell'arco di tempo "ragionevole" entro il quale deve compiersi la denuncia. L'onere probatorio non è espressamente sancito dalla Convenzione, ma certo desumibile da questa come anche da molti ordinamenti nazionali, tra cui lo stesso italiano. Si tratta dell'onere che incombe generalmente sull'attore che vuole vedersi riconosciuto un proprio diritto come anche sulla parte adempiente che agisce nei confronti dell'altra inadempiente, dovendo provare la mancata prestazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può risultare utile in una compravendita internazionale adottare alcune precauzioni.

In ordine all'onere probatorio testé indicato, certo giova all'acquirente la conservazione di almeno uno dei prodotti acquistati, che funga da campione; esso permetterà di facilitare la dimostrazione concernente l'esistenza dei difetti e la loro natura. Quest'ultimo elemento rileva al fine di poter giustificare un eventuale ampio lasso di tempo trascorso tra il ricevimento dei beni e la denuncia delle difformità. Un campione merceologico potrà, infatti, evidenziare al giudice la presenza di vizi di difficile riscontro e, quindi, l'impossibilità per il compratore di scoprirli con i normali metodi ispettivi in epoca antecedente alla propria denuncia.

In merito alla tempestività; della denuncia, risulterebbe conveniente che le parti contraenti del rapporto di compravendita prevedano direttamente il termine entro il quale il compratore deve effettuare la comunicazione dei difetti per non decadere dal proprio diritto di garanzia. La regola normativa della Convenzione di Vienna che sancisce un "tempo ragionevole" dalla scoperta per informare il venditore della mancata conformità della merce acquistata ha, di fatti, natura derogabile dalla volontà delle parti. Tale volontà deve essere espressione di entrambe le parti e, pertanto, non produce alcun effetto, in quanto unilaterale, l'eventuale indicazione di un determinato termine di decadenza che il venditore apponga nelle proprie fatture, spesso nella prassi un mese.

Tali cautele sono certo tutte auspicate nell'interesse sia dell'acquirente, per evitare la decadenza dal proprio diritto di garanzia, sia di entrambe le parti, per rendere i rapporti di vendita internazionali meno onerosi e di sicuro esito.

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