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Tre tipi di spedizione di campioni all'estero

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N. 91 anno IV, a cura della Camera di Commercio di Milano e del Centro Estero delle Camere di Commercio Lombarde

Per spedire i campioni a potenziali clienti all'estero è possibile utilizzare tre diverse procedure: il Carnet ATA, la temporanea esportazione con autorizzazione della dogana e l'esportazione definitiva accompagnata da fattura pro-forma.

1. Il Carnet ATA viene rilasciato dalla Camera di Commercio dietro presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa. Il campionario viene contrassegnato dalla dogana che prende in carico il carnet, che ha validità di un anno ed è utilizzato per una o più spedizioni all'estero, riducendo al minimo le formalità doganali sia nel paese di invio che in quello destinatario. Tutte le operazioni connesse all'utilizzo del Carnet ATA possono essere effettuate dal titolare del documento o da un suo rappresentante, il cui nominativo deve risultare nell'apposito spazio della copertina verde; diversamente occorre una delega scritta. Al contrario, in base alle disposizioni comunitarie in materia, non necessitano della indicazione sulla copertina i soggetti abilitati ad esercitare la rappresentanza in dogana.
A seguito di un intervento della Comunità Europea il dipartimento delle dogane ha modificato le precedenti istruzioni. In conseguenza di ciò il Carnet ATA rilasciato dalle Camere di Commercio italiane o di altri stati membri può essere utilizzato per l'esportazione temporanea e la reimportazione delle merci cui esso si riferisce sia nel caso in cui siano portate al proprio seguito dal titolare o da un suo rappresentante, sia nel caso in cui le merci siano spedite con qualsiasi mezzo in un paese per il quale il carnet è valido.
L'esportazione può essere effettuata in una sola volta o in più riprese: presso la dogana si procederà  alle specifiche identificazioni in relazione alle particolari operazioni di esportazione. La modifica introdotta riguarda l'obbligatorietà di presentare il campionario complessivo o parziale col rispettivo volet di esportazione temporanea e successivamente di reimportazione in occasione di ogni uscita ed entrata nell'ambito dell'anno di validità del carnet.

2. La temporanea esportazione è autorizzata dalla dogana direttamente. Il campionario viene contrassegnato in dogana e la bolletta emessa serve per una sola uscita e per una o più reimportazioni entro il termine di validità della bolletta stessa; tuttavia ad ogni entrata nel paese di destinazione dovranno essere effettuate temporanee importazioni versando una somma variabile a seconda delle procedure locali.
Ovviamente le procedure di contrassegno del campionario, il riscontro all'atto della reimportazione e le soste del materiale comportano dei costi sia nel caso del Carnet ATA che nella temporanea esportazione.

3. Nell'esportazione definitiva la spedizione è accompagnata da una fattura pro-forma da invalidare in dogana ai fini della non imponibilità IVA art. 8 del DPR 633/1972 e dalla derivante formazione dei plafond, in quanto non si verifica la cessione di proprietà.
Si procede quindi ad inviare i campioni senza nessun'altra formalità e conseguente costo.
Tuttavia al rientro il campionario va assoggettato al pagamento dei dazi e dell'IVA, a meno che non ci si avvalga della procedura della reintroduzione in franchigia, senza pagamento del dazio (solitamente si rinuncia alla franchigia sull'IVA, che non rappresenta un costo, in quanto non viene scaricata, oppure viene detratta in sede di liquidazione della bolletta di importazione) a condizione che al momento di tale operazione venga presentato l'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione munito di attestazione di uscita dal territorio doganale e la fattura di esportazione vistata dalla dogana.
La reintroduzione può essere effettuata solo dall'esportatore e la merce deve essere riconoscibile come identica a quella esportata.
Nell'ipotesi in cui i beni, inviati all'estero per possibile vendita siano oggetto di successiva cessione nel territorio del paese terzo, si emette una fattura esente da IVA art. 7 del DPR n. 633/72.


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