La Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata su di una importantissima questione
di attuale interesse per gli operatori che utilizzano il mercato estero
per lavori su commissione.
La Corte preliminarmente ha deciso in
relazione ad un primo motivo di impugnazione promosso dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro un'ordinanza del
Tribunale del riesame di Bolzano che aveva annullato un decreto di
sequestro, respingendo la doglianza della ricorrente.
La Procura aveva
eccepito la violazione agli artt. 309.9 e 324.7 C.P.P. in relazione al
diniego del Tribunale di acquisire una produzione documentale offerta dal
P.M. in udienza.
Con il secondo motivo di ricorso (ed è quello che
interessa maggiormente a scopi informativi) la Suprema Corte ha statuito
in merito alla questione riguardante la sussistenza di ipotesi di reato
addebitate. Tali ipotesi erano scaturite da un procedimento a carico della
Thun Srl di Bolzano, a cui era stato notificato il fermo amministrativo di
una partita di merce (oggetti di ceramica provenienti dalla Cina) da parte
della Circoscrizione doganale di Genova per violazione dell'Accordo di
Madrid.
Sulla base di questo provvedimento la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano, emetteva decreto di sequestro della merce
suddetta ravvisando la sussistenza della violazione contestata
dall'Ufficio doganale, nonché del reato di cui all'art. 517 C.P. (vendita
di prodotti industriali con segni mendaci).
I giudici della Corte,
confermando la decisione del Tribunale del riesame e respingendo anche il
secondo motivo di gravame proposta dalla suddetta Procura, hanno deciso
ritenendo insussistenti i reati ipotizzati sulla base delle seguenti
considerazioni.
Rilevato che, secondo la più accreditata dottrina e
giurisprudenza, il marchio industriale rappresenta il segno distintivo di
un prodotto proveniente da un determinato imprenditore e che contiene
determinate caratteristiche qualitative in quanto rappresenta il risultato
di un processo di fabbricazione del quale l'imprenditore, titolare del
segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti
e fattori del procedimento di produzione, e poiché gran parte della
produzione degli oggetti di ceramica veniva effettuata in stabilimenti
cinesi, ma su commissione della Thun la quale forniva la materia prima e
sulla base di un procedimento di fabbricazione concordato preventivamente
con la committente e controllato dalla stessa, per queste ragioni non
potevano concretizzarsi gli elementi necessari alla sussistenza dei reati
contestati, sebbene il reato di cui all'art. 517 C.P. punisca chi mette in
circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine,
provenienza o qualità del prodotto, indipendentemente da ogni
contraffazione.
Nel caso in esame ciò non si è verificato perché
ogni singolo pezzo recava il marchio originale della Ditta Thun e
l'indicazione della sede legale della Ditta.
La garanzia che la legge
ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza
del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi
espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore,
cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e
tecnica del processo di produzione.
Il consumatore, infatti, confida
sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la norma
penale citata è diretta a tutelare appunto la fiducia
dell'acquirente.
L'origine del prodotto deve intendersi in senso
esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza
materiale del prodotto, in quanto origine e provenienza sono indicate a
tutela del consumatore, esclusivamente quali origine e provenienza dal
produttore.
Ne consegue anche che non esiste alcuna violazione
dell'Accordo di Madrid a tutela di false o fallaci indicazioni di
provenienza, le quali non ineriscono esclusivamente ad una denominazione
geografica, per cui il marchio "Thun" apposto sui singoli pezzi non è
indicativo di una località geografica, né la situazione può mutare per la
presenza della indicazione "Bolzano" accanto al marchio Thun, non
potendosi intendere comunque che detta località possa identificarsi con il
luogo di produzione, trattandosi di semplice indicazione della sede legale
dell'impresa.