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La ceramica in Tribunale

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La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su di una importantissima questione di attuale interesse per gli operatori che utilizzano il mercato estero per lavori su commissione.
La Corte preliminarmente ha deciso in relazione ad un primo motivo di impugnazione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro un'ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano che aveva annullato un decreto di sequestro, respingendo la doglianza della ricorrente.
La Procura aveva eccepito la violazione agli artt. 309.9 e 324.7 C.P.P. in relazione al diniego del Tribunale di acquisire una produzione documentale offerta dal P.M. in udienza.

Con il secondo motivo di ricorso (ed è quello che interessa maggiormente a scopi informativi) la Suprema Corte ha statuito in merito alla questione riguardante la sussistenza di ipotesi di reato addebitate. Tali ipotesi erano scaturite da un procedimento a carico della Thun Srl di Bolzano, a cui era stato notificato il fermo amministrativo di una partita di merce (oggetti di ceramica provenienti dalla Cina) da parte della Circoscrizione doganale di Genova per violazione dell'Accordo di Madrid.
Sulla base di questo provvedimento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, emetteva decreto di sequestro della merce suddetta ravvisando la sussistenza della violazione contestata dall'Ufficio doganale, nonché del reato di cui all'art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

I giudici della Corte, confermando la decisione del Tribunale del riesame e respingendo anche il secondo motivo di gravame proposta dalla suddetta Procura, hanno deciso ritenendo insussistenti i reati ipotizzati sulla base delle seguenti considerazioni.
Rilevato che, secondo la più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio industriale rappresenta il segno distintivo di un prodotto proveniente da un determinato imprenditore e che contiene determinate caratteristiche qualitative in quanto rappresenta il risultato di un processo di fabbricazione del quale l'imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione, e poiché gran parte della produzione degli oggetti di ceramica veniva effettuata in stabilimenti cinesi, ma su commissione della Thun la quale forniva la materia prima e sulla base di un procedimento di fabbricazione concordato preventivamente con la committente e controllato dalla stessa, per queste ragioni non potevano concretizzarsi gli elementi necessari alla sussistenza dei reati contestati, sebbene il reato di cui all'art. 517 C.P. punisca chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, indipendentemente da ogni contraffazione.

Nel caso in esame ciò non si è verificato perché ogni singolo pezzo recava il marchio originale della Ditta Thun e l'indicazione della sede legale della Ditta.
La garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
Il consumatore, infatti, confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la norma penale citata è diretta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente.

L'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del prodotto, in quanto origine e provenienza sono indicate a tutela del consumatore, esclusivamente quali origine e provenienza dal produttore.
Ne consegue anche che non esiste alcuna violazione dell'Accordo di Madrid a tutela di false o fallaci indicazioni di provenienza, le quali non ineriscono esclusivamente ad una denominazione geografica, per cui il marchio "Thun" apposto sui singoli pezzi non è indicativo di una località geografica, né la situazione può mutare per la presenza della indicazione "Bolzano" accanto al marchio Thun, non potendosi intendere comunque che detta località possa identificarsi con il luogo di produzione, trattandosi di semplice indicazione della sede legale dell'impresa.

  


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