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Conto lavorazione

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La circolare n. 156/E del 15 luglio 1999 ha stabilito che le merci inviate all'estero per la lavorazione, se inviate senza trasferimento della proprietà e senza un corrispettivo di cessione, non concorrono alla formazione del plafond per l'esportazione abituale; l'esportazione all'estero di beni il cui pagamento avvenga anche con compensazione finanziaria è una cessione all'esportazione, qualora vi siano le condizioni di un effettivo trasferimento di proprietà.
La circolare stabilisce inoltre che l'invio di beni in lavorazione durante la permanenza all'estero è un'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972.

Infatti, perchè si configuri una cessione all'esportazione è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre al pagamento di un corrispettivo. La mancanza di tali presupposti quindi non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 8 del DPR n. 633 del 1972.

Le operazioni di lavorazione di beni nazionali, eseguite presso un operatore extracomunitario, possono essere inquadrate con il relativo regime Iva come segue:

1. Perfezionamento passivo. Si ha nel caso di beni inviati all'estero, con autorizzazione della dogana, in temporanea esportazione per essere sottoposti a lavorazione e/o trasformazione e quindi reintrodotti sotto forma di prodotti compensatori. All'atto della reintroduzione dei beni lavorati, la dogana riscuote i diritti doganali (dazio ed Iva) unicamente sul compenso di lavorazione o sul valore di eventuali altri materiali incorporati in fase di lavorazione all'estero. L'invio di beni all'estero non concorre alla formazione del plafond Iva.

2. Esportazione definitiva senza passaggio di proprietà. I beni vengono trasferiti all'estero per lavorazione senza passaggio di proprietà e reintrodotti sotto forma di prodotti compensatori. I diritti doganali in questo caso si applicano sull'intero valore del bene, cioè il valore delle materie prime più il compenso di lavorazione. L'invio dei beni all'estero non concorre alla formazione del plafond Iva.

3. Esportazione definitiva con passaggio di proprietà. I beni vengono esportati con trasferimento di proprietà, con regolare fattura di cessione esente Iva art. 8 DPR 633/72. In questo caso la parte contraente nel paese di destino dovrà a sua volta importare i beni in defintiva e non in temporanea. I diritti doganali si applicano sull'intero valore del bene, cioè il valore delle materie prime più il compenso di lavorazione.


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