La circolare n. 156/E del 15
luglio 1999 ha stabilito che le merci inviate all'estero per la
lavorazione, se inviate senza trasferimento della proprietà e senza un
corrispettivo di cessione, non concorrono alla formazione del plafond per
l'esportazione abituale; l'esportazione all'estero di beni il cui
pagamento avvenga anche con compensazione finanziaria è una cessione
all'esportazione, qualora vi siano le condizioni di un effettivo
trasferimento di proprietà.
La circolare stabilisce inoltre che
l'invio di beni in lavorazione durante la permanenza all'estero è
un'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 633 del
1972.
Infatti, perchè si configuri una cessione all'esportazione è
indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio
comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre al pagamento di un
corrispettivo. La mancanza di tali presupposti quindi non soddisfa i
requisiti stabiliti dall'art. 8 del DPR n. 633 del 1972.
Le
operazioni di lavorazione di beni nazionali, eseguite presso un operatore
extracomunitario, possono essere inquadrate con il relativo regime Iva
come segue:
1. Perfezionamento passivo. Si ha nel caso
di beni inviati all'estero, con autorizzazione della dogana, in temporanea
esportazione per essere sottoposti a lavorazione e/o trasformazione e
quindi reintrodotti sotto forma di prodotti compensatori. All'atto della
reintroduzione dei beni lavorati, la dogana riscuote i diritti doganali
(dazio ed Iva) unicamente sul compenso di lavorazione o sul valore di
eventuali altri materiali incorporati in fase di lavorazione all'estero.
L'invio di beni all'estero non concorre alla formazione del plafond
Iva.
2. Esportazione definitiva senza passaggio di proprietà.
I beni vengono trasferiti all'estero per lavorazione senza
passaggio di proprietà e reintrodotti sotto forma di prodotti
compensatori. I diritti doganali in questo caso si applicano sull'intero
valore del bene, cioè il valore delle materie prime più il compenso di
lavorazione. L'invio dei beni all'estero non concorre alla formazione del
plafond Iva.
3. Esportazione definitiva con passaggio di
proprietà. I beni vengono esportati con trasferimento di
proprietà, con regolare fattura di cessione esente Iva art. 8 DPR 633/72.
In questo caso la parte contraente nel paese di destino dovrà a sua volta
importare i beni in defintiva e non in temporanea. I diritti doganali si
applicano sull'intero valore del bene, cioè il valore delle materie prime
più il compenso di lavorazione.