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Il deposito Iva

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I depositi fiscali Iva, istituiti con legge n. 28 del 18/02/1997 e regolamento n. 419 del 18/12/1998, sono regolati dall'articolo 50-bis del DL 331/1993, che li definisce speciali depositi fiscali istituiti per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

La specifica normativa è stata introdotta per evitare che merci di provenienza extracomunitaria siano assoggettate ad un regime più sfavorevole rispetto a merci provenienti da altri paesi comunitari. Infatti prima della L. 28/97 vi era una vera e propria sperequazione tra gli operatori economici italiani e quelli degli altri paesi comunitari, che potevano importare merci da paesi terzi mettendo in libera pratica, cioè pagando unicamente i dazi, senza il pagamento dell'Iva.

L'istituto del deposito Iva può essere applicato per i soggetti esteri che hanno la possibilità di inviare merce nel territorio italiano senza essere costretti a nominare un rappresentante fiscale "pieno", poiché il gestore del deposito Iva assume la veste di rappresentante fiscale "leggero" del soggetto estero.

Per poter essere depositate in magazzino fiscale, le merci devono avere origine e provenienza da un paese della Comunità, oppure da un paese extra-CE a condizione che siano state immesse in libera pratica con una operazione di importazione definitiva che ne abbia liquidato gli eventuali dazi.
L'introduzione e l'estrazione delle merci in deposito viene effettuata sulla base di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto, ad eccezione delle operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In questo caso una copia del documento deve essere rimesso anche alla dogana emittente con l'attestazione di avvenuta presa in carico nel registro del deposito.
Il depositante soggetto con partita Iva italiana annota la bolla doganale nel registro degli acquisti con la dicitura "operazione effettuata senza pagamento dell'Iva ai sensi del comma 4 lettera b) dell'articolo 50-bis DL 331/1993"

Per poter aprire un deposito fiscale Iva è necessaria un'apposita autorizzazione da richiedersi alla Direzione Regionale delle Entrate competenete per territorio in base alla localizzazione del deposito. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- non sono stati sottoposti a procedimento penale o condannati per reati finanziari;
- non hanno commesso violazioni gravi e ripetute alla normativa Iva;
- non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.
Non tutti i soggetti però sono tenuti alla presentazione della richiesta; infatti possono istituire un deposito Iva senza autorizzazione le imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione doganale, imprese esercenti depositi franchi, imprese operanti nei punti franchi, depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e depositi doganali. Questi soggetti devono comunque comunicare all'amministrazione doganale che intendono utilizzare i magazzini come depositi fiscali.

Per tutti gli altri soggetti che necessitano di autorizzazione, se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, questa può essere rilasciata solo se trattasi di società di capitali o società cooperative ed enti con capitale non inferiore ad un miliardo di lire.
L'autorizzazione può comunque sempre essere revocata dalla Direzione delle entrate se interviene una condanna definitiva per reati finanziari, se sono accertate violazioni gravi e ripetute alla normativa Iva o irregolarità nella gestione del deposito.
Il gestore del deposito è tenuto alla registrazione di tutte le movimentazioni delle merci custodite nel deposito in apposito registro, costituito anteriormente alla prima introduzione di beni, nel quale vanno indicati il numero e la specie dei colli, la natura, qualità e quantità dei beni, il corrispettivo o il valore dei beni, il luogo di provenienza e di destinazione dei beni ed il soggetto per conto del quale la movimentazione è effettuata.

Le principali operazioni che possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sono:
ð Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in un deposito Iva. Riguarda sia soggetti esteri che italiani che possono effettuare le operazioni di immissione in libera pratica senza gli obblighi di adempimenti Iva.
ð Cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità Europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva. La disposizione agevola i rapporti commerciali con soggetti UE consentendo di effettuare operazioni senza addebito di imposta anche se la merce resta nel territorio nazionale.
ð Cessioni di talune materie prime elencate in apposito allegato alla legge eseguite mediante introduzione in un deposito Iva. L'operazione in questo caso è agevolata anche se posta in essere nei confronti di soggetti extracomunitari o italiani.
ð Cessioni di beni custoditi in un deposito Iva. Anche in questo caso l'operazione avviene senza pagamento di Iva anche se posta in essere da soggetti italiani.
ð Estrazioni di beni dai depositi Iva per loro invio in altro stato membro se oggetto di cessione intracomunitaria o fuori della Comunità. Norma che si ricollega alla non imponibilità di esportazioni e cessioni intracomunitarie.
ð Prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva.

Sulla base del disposto dell'articolo 50-bis i depositi Iva si possono classificare in funzione delle formalità necessarie per costituirli e del rapporto giuridico del gestore/depositario con la merce immessa in deposito. Si possono avere pertanto:
§ Depositi istituzionali, i cui gestori non necessitano di alcuna autorizzazione per istituire e gestire il deposito, nel quale possono essere immessi anche i beni che non appartengono al depositario.
§ Depositi in conto terzi, per la cui istituzione è necessaria autorizzazione, ottenuta la quale possono esservi immessi anche beni per conto terzi.
§ Depositi in conto proprio, per istituire i quali è necessaria un'autorizzazione, che non consente la custodia di beni per conto terzi.


Necessità di autorizzazione

Anche beni per conto terzi

Depositi istituzionali

NO

SI

Depositi in conto terzi

SI

SI

Depositi in conto proprio

SI

NO


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