I depositi
fiscali Iva, istituiti con legge n. 28 del 18/02/1997 e regolamento n. 419
del 18/12/1998, sono regolati dall'articolo 50-bis del DL 331/1993, che li
definisce speciali depositi fiscali istituiti per la custodia di beni
nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei
depositi stessi e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
La
specifica normativa è stata introdotta per evitare che merci di
provenienza extracomunitaria siano assoggettate ad un regime più
sfavorevole rispetto a merci provenienti da altri paesi comunitari.
Infatti prima della L. 28/97 vi era una vera e propria sperequazione tra
gli operatori economici italiani e quelli degli altri paesi comunitari,
che potevano importare merci da paesi terzi mettendo in libera pratica,
cioè pagando unicamente i dazi, senza il pagamento
dell'Iva.
L'istituto del deposito Iva può essere applicato per i
soggetti esteri che hanno la possibilità di inviare merce nel territorio
italiano senza essere costretti a nominare un rappresentante fiscale
"pieno", poiché il gestore del deposito Iva assume la veste di
rappresentante fiscale "leggero" del soggetto estero.
Per poter
essere depositate in magazzino fiscale, le merci devono avere origine e
provenienza da un paese della Comunità, oppure da un paese extra-CE a
condizione che siano state immesse in libera pratica con una operazione di
importazione definitiva che ne abbia liquidato gli eventuali
dazi.
L'introduzione e l'estrazione delle merci in deposito viene
effettuata sulla base di un documento amministrativo, commerciale o di
trasporto, ad eccezione delle operazioni di immissione in libera pratica
di beni non comunitari, per i quali l'introduzione avviene sulla base del
documento doganale di importazione. In questo caso una copia del documento
deve essere rimesso anche alla dogana emittente con l'attestazione di
avvenuta presa in carico nel registro del deposito.
Il depositante
soggetto con partita Iva italiana annota la bolla doganale nel registro
degli acquisti con la dicitura "operazione effettuata senza pagamento
dell'Iva ai sensi del comma 4 lettera b) dell'articolo 50-bis DL
331/1993"
Per poter aprire un deposito fiscale Iva è necessaria
un'apposita autorizzazione da richiedersi alla Direzione Regionale delle
Entrate competenete per territorio in base alla localizzazione del
deposito. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a soggetti che
si trovano nelle seguenti condizioni:
- non sono stati sottoposti a
procedimento penale o condannati per reati finanziari;
- non hanno
commesso violazioni gravi e ripetute alla normativa Iva;
- non sono
sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, né si trovano in stato di
liquidazione.
Non tutti i soggetti però sono tenuti alla presentazione
della richiesta; infatti possono istituire un deposito Iva senza
autorizzazione le imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione
doganale, imprese esercenti depositi franchi, imprese operanti nei punti
franchi, depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e depositi
doganali. Questi soggetti devono comunque comunicare all'amministrazione
doganale che intendono utilizzare i magazzini come depositi
fiscali.
Per tutti gli altri soggetti che necessitano di
autorizzazione, se il deposito è destinato a custodire beni per conto
terzi, questa può essere rilasciata solo se trattasi di società di
capitali o società cooperative ed enti con capitale non inferiore ad un
miliardo di lire.
L'autorizzazione può comunque sempre essere revocata
dalla Direzione delle entrate se interviene una condanna definitiva per
reati finanziari, se sono accertate violazioni gravi e ripetute alla
normativa Iva o irregolarità nella gestione del deposito.
Il gestore
del deposito è tenuto alla registrazione di tutte le movimentazioni delle
merci custodite nel deposito in apposito registro, costituito
anteriormente alla prima introduzione di beni, nel quale vanno indicati il
numero e la specie dei colli, la natura, qualità e quantità dei beni, il
corrispettivo o il valore dei beni, il luogo di provenienza e di
destinazione dei beni ed il soggetto per conto del quale la movimentazione
è effettuata.
Le principali operazioni che possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
sono:
ð Operazioni di immissione in
libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in
un deposito Iva. Riguarda sia soggetti esteri che italiani che possono
effettuare le operazioni di immissione in libera pratica senza gli
obblighi di adempimenti Iva.
ð
Cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato
membro della Comunità Europea, eseguite mediante introduzione in un
deposito Iva. La disposizione agevola i rapporti commerciali con soggetti
UE consentendo di effettuare operazioni senza addebito di imposta anche se
la merce resta nel territorio nazionale.
ð Cessioni di talune materie prime elencate in
apposito allegato alla legge eseguite mediante introduzione in un deposito
Iva. L'operazione in questo caso è agevolata anche se posta in essere nei
confronti di soggetti extracomunitari o italiani.
ð Cessioni di beni custoditi in un deposito Iva.
Anche in questo caso l'operazione avviene senza pagamento di Iva anche se
posta in essere da soggetti italiani.
ð Estrazioni di beni dai depositi Iva per loro
invio in altro stato membro se oggetto di cessione intracomunitaria o
fuori della Comunità. Norma che si ricollega alla non imponibilità di
esportazioni e cessioni intracomunitarie.
ð Prestazioni di servizi su beni custoditi in un
deposito Iva.
Sulla base del disposto dell'articolo 50-bis i
depositi Iva si possono classificare in funzione delle formalità
necessarie per costituirli e del rapporto giuridico del
gestore/depositario con la merce immessa in deposito. Si possono avere
pertanto:
§ Depositi istituzionali, i cui
gestori non necessitano di alcuna autorizzazione per istituire e gestire
il deposito, nel quale possono essere immessi anche i beni che non
appartengono al depositario.
§ Depositi in
conto terzi, per la cui istituzione è necessaria autorizzazione, ottenuta
la quale possono esservi immessi anche beni per conto terzi.
§ Depositi in conto proprio, per istituire i quali è
necessaria un'autorizzazione, che non consente la custodia di beni per
conto terzi.