Disciplinato il diritto di interpello nelle operazioni con
l'estero. Si può richiedere all'ufficio competente il parere preventivo
sui tributi controversi
Buone notizie per tutti coloro che
operano con l'estero e che, in via generale, hanno rapporti con gli uffici
doganali: con un decreto ministeriale sono state infatti disciplinate le
modalità concrete per l'esercizio da parte del contribuente del diritto di
interpello, vale a dire della possibilità di richiedere il parere
preventivo agli uffici fiscali in presenza di casi controversi.
Vediamo
in concreto qual è la procedura da seguire per ottenere questi interventi
da parte degli uffici ed in particolare di quelli doganali.
Viene
anzitutto richiesto che l'istanza di interpello riguardi casi concreti in
cui sussistono obiettive condizioni di incertezza. L'operatore interessato
deve quindi formulare una circostanziata e specifica descrizione del caso
concreto e personale da trattare ai fini tributari, sul quale sussistono
le citate condizioni di incertezza. L'istanza è quindi personale nel senso
che deve riguardare un caso relativo a richiedente e non ad un
terzo.
Il contribuente non può porre il quesito su una determinata
questione in termini generali, senza rendere noto all'amministrazione il
proprio caso concreto da risolvere e a cui riferire necessariamente
l'interpello. Ad esempio, non ci si può limitare a chiedere, in astratto,
se un'operazione doganale sia corretto farla in un determinato modo, ma è
necessario far riferimento alla propria e specifica operazione che deve
essere effettuata e quindi occorre esplicitare il concreto interesse a
dirimere il dubbio.
Per le questioni che riguardano problematiche e
tributi doganali l'istanza deve essere:
¡ indirizzata alla direzione
compartimentale dell'Agenzia delle Dogane, nel cui ambito opera l'ufficio
doganale competente ad applicare la norma tributaria oggetto di
interpello;
¡ inviata per posta
con raccomandata a/r o mediante consegna diretta.
Se l'ufficio
destinatario dell'istanza ritiene di non essere competente dovrà inviarla
con tempestività a quello competente avvisando della circostanza il
contribuente.
In dettaglio l'istanza deve contenere:
a.
l'indicazione dei dati identificativi del contribuente o del suo
rappresentante legale, con l'indicazione del proprio domicilio o
dell'eventuale domiciliatario per le comunicazioni da parte dell'ufficio
(anche eventuali recapiti di telefax o recapiti telematici);
b.
la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da
trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di
incertezza;
c. la sottoscrizione del contribuente o del suo
rappresentante legale;
d. la copia della documentazione (da
presentare in allegato), rilevante ai fini dell'individuazione e della
qualificazione della fattispecie (con riserva da parte dell'ufficio
tributario di richiedere l'originale);
e. l'esposizione in modo
chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa che
il contribuente intende adottare.
Una volta verificata la presenza
di dati ed elementi che devono essere contenuti nell'istanza, pena
l'inammissibilità, l'amministrazione dovrà accertarsi di essere
effettivamente in possesso di eventuale documentazione citata nell'istanza
ma non allegata.
Sempre in tema di documentazione si ricorda anche la
possibilità per l'amministrazione di richiedere per una sola volta
un'integrazione.
Entrando nel merito dell'istanza, l'ufficio deve
valutare se nel caso prospettato ricorrano effettivamente le condizioni di
incertezza richieste dalla norma. Si ritiene che in concreto questa
circostanza non ricorra solo in presenza di circolari, risoluzioni,
istruzioni o note che hanno risolto fattispecie analoghe che siano a
conoscenza del contribuente tramite il sito Internet delle Finanze. In
questa ipotesi l'amministrazione deve:
¡ verificare l'attuale disponibilità del
chiarimento sul sito;
¡
comunicare al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con
l'indicazione degli estremi della circolare o della risoluzione. Qualora
non si sia in presenza di fattispecie già risolte dall'amministrazione,
entro 120 giorni dalla ricezione l'ufficio cui è pervenuta l'istanza
potrà:
1. non
condividere la soluzione esposta; in questo caso deve fornire risposta
scritta e motivata da notificare al contribuente mediante raccomandata a/r
ovvero in via telematica;
2. concordare con la soluzione
prospettata dal contribuente; in questo caso può rispondere esprimendo la
propria conformità alla soluzione prospettata o far formare il silenzio
assenso (120 giorni dalla ricezione dell'istanza).