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Sulla base di quanto stabilito dagli Incoterms
2000, con il termine EXW il venditore effettua la consegna con il
mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali non
sdoganata per l'esportazione e non caricata. Sulla base di
quanto sopra, in caso di esportazione con resa EXW, il costo
sostenuto per eseguire le formalità doganali deve considerarsi a
carico del destinatario. Anche la competente Agenzia delle Dogane
precisa che le spese relative alla visita doganale sono a carico del
dichiarante; tuttavia va rilevato che detta disposizione è stata
emanata per poter addebitare ad un contribuente comunitario
eventuali spese da pagare alla Pubblica Amministrazione, in quanto
sarebbe impossibile ottenere il pagamento da un soggetto
extracomunitario. Ne consegue quindi che la disposizione di cui
trattasi non può prendere in considerazione il termine commerciale
di vendita concordato tra cedente e cessionari. |
Per quanto sopra disposto quindi per gli eventuali
costi sostenuti per la visita doganale, disposta per casualità
informatizzata, è responsabile nei confronti della Pubblica
Amministrazione l'esportatore o il dichiarante, che dovrà però, in
base al mandato conferitogli, riaddebitare quanto pagato al
destinatario. Se il prodotto o se le caratteristiche
dell'esportatore sono tali da obbligare la Dogana ad eseguire
ripetuti controlli i maggiori costi devono intendersi, in base al
contratto di compravendita, ugualmente a carico del destinatario. Ne
consegue che solo quest'ultimo potrà lamentare detta spesa
contestandola al cedente modificando conseguentemente il contratto
ed utilizzando l'Incoterm FCA. E' certo che moralmente i citati
costi dovrebbero intendersi a carico del mittente, ma poiché
contrattualmente non è stato previsto, non è possibile
giuridicamente pretenderli da questo
soggetto. |