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Il deposito doganale

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Fonte: CSD

Il deposito doganale è il luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano assoggettate ai dazi di importazione, all’IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica.
I soggetti autorizzati all’esercizio di un deposito doganale possono anche gestire il cosiddetto “deposito fiscale”, previsto dall’art. 50 bis del Dl 30 agosto 1993 n. 331, in cui è consentito introdurre beni comunitari o nazionali senza il pagamento dell’Iva.

Il regime del deposito doganale è un regime economico sospensivo in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero ancora all’estero.

L’utilizzo del deposito doganale indubbiamente offre agli operatori economici interessanti facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la rispedizione all’estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso dal punto di vista remunerativo.
Inoltre dà la possibilità di effettuare acquisti nel momento in cui l’offerta sul mercato esterno è più favorevole e di vendere quando la domanda sul mercato interno o esterno è più propizia.
Altra importante facilitazione fornita dal deposito doganale è quella di favorire l’approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell’effettiva immissione in consumo.
Infine i depositi doganali hanno la funzione di permettere l’appuramento di altri regimi sospensivi e di ottenere il pagamento anticipato delle restituzioni agricole.

La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione.
La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di una autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, subordinata alla costituzione di una garanzia e alla dimostrazione da parte dell’interessato dell’esigenza economica di immagazzinamento.
I soggetti coinvolti nel deposito doganale sono due: il depositario, cioè la persona autorizzata a gestire il deposito ed il depositante, ossia il soggetto vincolato dalla dichiarazione di introduzione nel deposito.

I depositi possono essere suddivisi in due macrocategorie: il deposito pubblico, gestito direttamente dall’autorità pubblica o concesso a persone giuridiche o gestito da privati ed utilizzabile da qualsiasi persona per l’immagazzinamento delle merci; ed il deposito privato, destinato unicamente  all’immagazzinamento di merci da parte del destinatario.

I depositi pubblici a loro volta assumono tre differenti forme:
- tipo A, deposito pubblico sotto la responsabilità del depositario;
- tipo B, deposito pubblico sotto la responsabilità dei singoli depositanti che accedono ai servizi del deposito;
- tipo F, deposito pubblico gestito direttamente dall’autorità doganale.

Le forme dei depositi privati invece sono:
- tipo C, deposito privato con responsabilità del depositario e dove il depositante ed il depositario sono lo stesso soggetto, senza essere necessariamente proprietario della merce;
- tipo D, il depositario si identifica con il depositante senza essere necessariamente proprietario della merce ed è anche titolare di una procedura domiciliata e gli elementi di tassazione constatati all’atto dell’introduzione in deposito verranno presi ai fini dell’immissione in libera pratica;
- tipo E, il depositario si identifica con il depositante senza essere necessariamente proprietario della merce e consente di immagazzinare le merci in propri impianti di stoccaggio senza che siano preventivamente identificati nell’autorizzazione o rispondano a criteri predeterminati in autorizzazione. 

La responsabilità di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito e di rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento dei beni spetta al depositario; mentre il depositante è responsabile dell’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime del deposito doganale.

Per costituire e gestire un deposito occorre presentare una domanda di autorizzazione da farsi sull’apposito modello comunitario, da consegnarsi alla direzione regionale competente per territorio, che deve contenere le indicazioni necessarie all’identificazione del richiedente, del luogo e del tipo di deposito richiesto, alle procedure doganali proposte, alle operazioni che il richiedente intende effettuare nel deposito e la proposta per identificare l’ufficio di controllo. Alla domanda vanno inoltre allegate le planimetrie dei luoghi destinati  all’immagazzinamento.

Per introdurre le merci in un deposito doganale autorizzato è necessario presentare una dichiarazione (Mod. IM7) per il vincolo della merce al regime del deposito e prestare una garanzia, solitamente una fideiussione bancaria o assicurativa, per i diritti doganali gravanti sulla merce che restano sospesi.
In seguito alla presentazione della dichiarazione di introduzione in deposito (IM7) i beni possono venire introdotti nel deposito e presi in carica nella contabilità di magazzino in base alle modalità stabilite nell’autorizzazione.

Durante la giacenza nel deposito le merci possono essere oggetto di manipolazioni usuali volte ad assicurare la conservazione o a migliorare la presentazione e la qualità commerciale, nonché essere temporaneamente rimosse o trasferite ad altro deposito.
Il richiedente, al fine di ridurre il costo di gestione dell’immagazzinamento, può ottenere dalla direzione regionale l’autorizzazione ad immagazzinare contemporaneamente nello stesso deposito,sia merci estere che nazionali o nazionalizzate o comunitarie,purché vengano ben distinte e contrassegnate.

Per l’estrazione della merce e quindi la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale ed il pagamento dei dazi all’importazione, dell’Iva e delle eventuali accise, o la riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità Europea, il depositante deve presentare apposita dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o T1),mentre il depositario scaricherà la merce nella contabilità di magazzino.


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