Fonte: CSD
Il deposito doganale è il
luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo,
deputato ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano
assoggettate ai dazi di importazione, all’IVA o a qualsiasi altra
imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro
immissione in libera pratica.
I soggetti autorizzati all’esercizio di
un deposito doganale possono anche gestire il cosiddetto “deposito
fiscale”, previsto dall’art. 50 bis del Dl 30 agosto 1993 n. 331, in cui è
consentito introdurre beni comunitari o nazionali senza il pagamento
dell’Iva.
Il regime del deposito doganale è un regime economico
sospensivo in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il
pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva
consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero
ancora all’estero.
L’utilizzo del deposito doganale indubbiamente
offre agli operatori economici interessanti facilitazioni in quanto
favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi
momento la rispedizione all’estero delle merci depositate e la loro
vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso dal
punto di vista remunerativo.
Inoltre dà la possibilità di effettuare
acquisti nel momento in cui l’offerta sul mercato esterno è più favorevole
e di vendere quando la domanda sul mercato interno o esterno è più
propizia.
Altra importante facilitazione fornita dal deposito doganale
è quella di favorire l’approvvigionamento senza dover anticipare il
pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell’effettiva
immissione in consumo.
Infine i depositi doganali hanno la funzione di
permettere l’appuramento di altri regimi sospensivi e di ottenere il
pagamento anticipato delle restituzioni agricole.
La durata di
permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad
alcuna limitazione.
La gestione di un deposito doganale è subordinata
al rilascio di una autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia
delle Dogane territorialmente competente, subordinata alla costituzione di
una garanzia e alla dimostrazione da parte dell’interessato dell’esigenza
economica di immagazzinamento.
I soggetti coinvolti nel deposito
doganale sono due: il depositario, cioè la persona autorizzata a gestire
il deposito ed il depositante, ossia il soggetto vincolato dalla
dichiarazione di introduzione nel deposito.
I depositi possono
essere suddivisi in due macrocategorie: il deposito pubblico, gestito
direttamente dall’autorità pubblica o concesso a persone giuridiche o
gestito da privati ed utilizzabile da qualsiasi persona per
l’immagazzinamento delle merci; ed il deposito privato, destinato
unicamente all’immagazzinamento di merci da parte del
destinatario.
I depositi pubblici a loro volta assumono tre
differenti forme:
- tipo A, deposito pubblico sotto la
responsabilità del depositario;
- tipo B, deposito pubblico
sotto la responsabilità dei singoli depositanti che accedono ai servizi
del deposito;
- tipo F, deposito pubblico gestito direttamente
dall’autorità doganale.
Le forme dei depositi privati invece
sono:
- tipo C, deposito privato con responsabilità del
depositario e dove il depositante ed il depositario sono lo stesso
soggetto, senza essere necessariamente proprietario della merce;
-
tipo D, il depositario si identifica con il depositante senza essere
necessariamente proprietario della merce ed è anche titolare di una
procedura domiciliata e gli elementi di tassazione constatati all’atto
dell’introduzione in deposito verranno presi ai fini dell’immissione in
libera pratica;
- tipo E, il depositario si identifica con il
depositante senza essere necessariamente proprietario della merce e
consente di immagazzinare le merci in propri impianti di stoccaggio senza
che siano preventivamente identificati nell’autorizzazione o rispondano a
criteri predeterminati in autorizzazione.
La responsabilità
di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale
durante la loro permanenza nel deposito e di rispettare gli obblighi
risultanti dall’immagazzinamento dei beni spetta al depositario; mentre il
depositante è responsabile dell’osservanza degli obblighi derivanti dal
vincolo delle merci al regime del deposito doganale.
Per costituire
e gestire un deposito occorre presentare una domanda di autorizzazione da
farsi sull’apposito modello comunitario, da consegnarsi alla direzione
regionale competente per territorio, che deve contenere le indicazioni
necessarie all’identificazione del richiedente, del luogo e del tipo di
deposito richiesto, alle procedure doganali proposte, alle operazioni che
il richiedente intende effettuare nel deposito e la proposta per
identificare l’ufficio di controllo. Alla domanda vanno inoltre allegate
le planimetrie dei luoghi destinati all’immagazzinamento.
Per
introdurre le merci in un deposito doganale autorizzato è necessario
presentare una dichiarazione (Mod. IM7) per il vincolo della merce al
regime del deposito e prestare una garanzia, solitamente una fideiussione
bancaria o assicurativa, per i diritti doganali gravanti sulla merce che
restano sospesi.
In seguito alla presentazione della dichiarazione di
introduzione in deposito (IM7) i beni possono venire introdotti nel
deposito e presi in carica nella contabilità di magazzino in base alle
modalità stabilite nell’autorizzazione.
Durante la giacenza nel
deposito le merci possono essere oggetto di manipolazioni usuali volte ad
assicurare la conservazione o a migliorare la presentazione e la qualità
commerciale, nonché essere temporaneamente rimosse o trasferite ad altro
deposito.
Il richiedente, al fine di ridurre il costo di gestione
dell’immagazzinamento, può ottenere dalla direzione regionale
l’autorizzazione ad immagazzinare contemporaneamente nello stesso
deposito,sia merci estere che nazionali o nazionalizzate o
comunitarie,purché vengano ben distinte e contrassegnate.
Per
l’estrazione della merce e quindi la successiva immissione in consumo nel
territorio nazionale ed il pagamento dei dazi all’importazione, dell’Iva e
delle eventuali accise, o la riesportazione fuori del territorio doganale
della Comunità Europea, il depositante deve presentare apposita
dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o T1),mentre il depositario scaricherà
la merce nella contabilità di magazzino.