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Le operazioni triangolari

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Fonte: CSD

 Le vendite triangolari con l'estero consistono in operazioni di cessione di beni in cui i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione, ma si realizza un unico movimento di beni ed intervengono tre soggetti economici diversi, situati in più stati: il cedente nazionale che vende e fattura la merce al cessionario nazionale; il cessionario nazionale che vende e fattura la merce al cliente estero; e l'acquirente extracomunitario a cui va consegnata la merce.
In sostanza l'operazione si configura quando il cedente nazionale viene incaricato dal cessionario nazionale di consegnare i beni al cliente straniero del cessionario stesso per suo ordine e conto. Il rapporto di cessione tra i due soggetti residenti è considerato dal legislatore "cessione all'esportazione" e quindi non imponibile.


L'ipotesi della triangolazione trova applicazione esclusivamente per operazioni concernenti cessioni di beni e non invece per le prestazioni di servizi.
L'art. 8 comma 1 lettera a) del DPR 633/72 stabilisce che affinché si configuri una triangolazione è necessario che le merci siano trasportate o spedite fuori dal territorio doganale della Comunità Europea, che il trasporto o la spedizione avvengano direttamente a cura o a nome del cedente nazionale, e che il cessionario residente (cedente a sua volta verso il cliente straniero) non entri nel possesso fisico dei beni.
Le fatture emesse dai due soggetti dovranno recare la dicitura: "Operazione non imponibile articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/1972 – operazione triangolare".

La risoluzione ministeriale n. 51/E del 4.3.1995 ha precisato la legittimità dell'operazione triangolare anche se la fattura di trasporto viene emessa nei confronti del cessionario residente, in qualità di soggetto che provvede concretamente al pagamento delle prestazioni di spedizione pur non avendole direttamente commissionate, avendo a ciò provveduto il cedente.

La non imponibilita' delle cessioni tra i due soggetti nazionali è subordinata alla condizione che i trasporti o la spedizione delle merci siano effettuate dal cedente o da terzi su suo incarico e che sia data prova dell'avvenuta esportazione della merce. La prova può essere fornita dal cedente nazionale mediante la fattura di vendita emessa a carico del cessionario vidimata dalla dogana o mediante bolla di accompagnamento vidimata dalla dogana, o dal cessionario mediante il documento doganale (bolletta di esportazione) o la fattura di vendita emessa a carico del cessionario estero vidimata dalla dogana.

A tal proposito la circolare n. 51/DOG del 30.1.1985 ha affermato che nelle operazioni triangolari la vidimazione che attesta l'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale comunitario deve essere apposta dalla dogana di confine. Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del mercato unico ed all'abolizione delle frontiere interne, questa normativa è stata superata dalla realtà attuale degli scambi con l'estero.
Infatti ora la Dogana di uscita, non più identificata con quella posta ai confini dello stato italiano, è quella situata ai confini della Comunità Europea, che rende quasi impossibile l'ottenimento del visto sulla fattura prima della cessione interna. Inoltre negli altri stati comunitari le autorità doganali non sono tenute a vistare la fattura prima della vendita interna e non sono a conoscenza della legge nazionale istitutiva dell'Iva.

Tutto ciò ha comportato per molto tempo il verificarsi di numerose difficoltà per i cedenti italiani nel reperimento della prova dell'avvenuta esportazione. A ciò ha posto rimedio la circolare n. 35/E del 13.2.1997, con la quale il Ministero delle Finanze ha finalmente fornito i necessari chiarimenti, stabilendo che la Dogana anche interna di partenza presso la quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione, apponga il visto sulla copia della fattura emessa dal primo cedente, previa presentazione dell'esemplare n. 3 della bolla doganale munito della vidimazione della Dogana di uscita. In alternativa, ai fini della prova dell'avvenuta esportazione, il cedente nazionale può procurarsi una copia del documento doganale di esportazione intestato al cessionario residente e conservarla insieme alla fattura vidimata dalla Dogana interna al momento dello sdoganamento della merce. La circolare prevede inoltre quale altro strumento di prova il documento di trasporto previsto dal DPR 472/96 emesso dal primo cedente e vidimato dalla Dogana di partenza, a condizione che vi sia indicata la destinazione estera dei beni e che trattasi di esportazione triangolare.

Tuttavia le modifiche apportate ai documenti probatori comporteranno un congelamento dell'operazione triangolare presso le Dogane di partenza, dal momento che il documento di esportazione scorta la merce fino alla Dogana di uscita e soltanto al suo ritorno, una volta vistato, sarà possibile ottenere la vidimazione della fattura del cedente da parte della dogana interna.

  

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