Fonte: CSD
Le vendite triangolari con
l'estero consistono in operazioni di cessione di beni in cui i beni sono
oggetto di due distinti contratti di cessione, ma si realizza un unico
movimento di beni ed intervengono tre soggetti economici diversi, situati
in più stati: il cedente nazionale che vende e fattura la merce al
cessionario nazionale; il cessionario nazionale che vende e fattura la
merce al cliente estero; e l'acquirente extracomunitario a cui va
consegnata la merce.
In sostanza l'operazione si configura quando il
cedente nazionale viene incaricato dal cessionario nazionale di consegnare
i beni al cliente straniero del cessionario stesso per suo ordine e conto.
Il rapporto di cessione tra i due soggetti residenti è considerato dal
legislatore "cessione all'esportazione" e quindi non imponibile.
L'ipotesi della triangolazione
trova applicazione esclusivamente per operazioni concernenti cessioni di
beni e non invece per le prestazioni di servizi.
L'art. 8 comma 1
lettera a) del DPR 633/72 stabilisce che affinché si configuri una
triangolazione è necessario che le merci siano trasportate o spedite fuori
dal territorio doganale della Comunità Europea, che il trasporto o la
spedizione avvengano direttamente a cura o a nome del cedente nazionale, e
che il cessionario residente (cedente a sua volta verso il cliente
straniero) non entri nel possesso fisico dei beni.
Le fatture emesse
dai due soggetti dovranno recare la dicitura: "Operazione non imponibile
articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/1972 – operazione
triangolare".
La risoluzione ministeriale n. 51/E del 4.3.1995 ha
precisato la legittimità dell'operazione triangolare anche se la fattura
di trasporto viene emessa nei confronti del cessionario residente, in
qualità di soggetto che provvede concretamente al pagamento delle
prestazioni di spedizione pur non avendole direttamente commissionate,
avendo a ciò provveduto il cedente.
La non imponibilita' delle
cessioni tra i due soggetti nazionali è subordinata alla condizione che i
trasporti o la spedizione delle merci siano effettuate dal cedente o da
terzi su suo incarico e che sia data prova dell'avvenuta esportazione
della merce. La prova può essere fornita dal cedente nazionale mediante la
fattura di vendita emessa a carico del cessionario vidimata dalla dogana o
mediante bolla di accompagnamento vidimata dalla dogana, o dal cessionario
mediante il documento doganale (bolletta di esportazione) o la fattura di
vendita emessa a carico del cessionario estero vidimata dalla
dogana.
A tal proposito la circolare n. 51/DOG del 30.1.1985 ha
affermato che nelle operazioni triangolari la vidimazione che attesta
l'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale comunitario deve
essere apposta dalla dogana di confine. Tuttavia, in seguito all'entrata
in vigore del mercato unico ed all'abolizione delle frontiere interne,
questa normativa è stata superata dalla realtà attuale degli scambi con
l'estero.
Infatti ora la Dogana di uscita, non più identificata con
quella posta ai confini dello stato italiano, è quella situata ai confini
della Comunità Europea, che rende quasi impossibile l'ottenimento del
visto sulla fattura prima della cessione interna. Inoltre negli altri
stati comunitari le autorità doganali non sono tenute a vistare la fattura
prima della vendita interna e non sono a conoscenza della legge nazionale
istitutiva dell'Iva.
Tutto ciò ha comportato per molto tempo il
verificarsi di numerose difficoltà per i cedenti italiani nel reperimento
della prova dell'avvenuta esportazione. A ciò ha posto rimedio la
circolare n. 35/E del 13.2.1997, con la quale il Ministero delle Finanze
ha finalmente fornito i necessari chiarimenti, stabilendo che la Dogana
anche interna di partenza presso la quale sono state espletate le
formalità doganali di esportazione, apponga il visto sulla copia della
fattura emessa dal primo cedente, previa presentazione dell'esemplare n. 3
della bolla doganale munito della vidimazione della Dogana di uscita. In
alternativa, ai fini della prova dell'avvenuta esportazione, il cedente
nazionale può procurarsi una copia del documento doganale di esportazione
intestato al cessionario residente e conservarla insieme alla fattura
vidimata dalla Dogana interna al momento dello sdoganamento della merce.
La circolare prevede inoltre quale altro strumento di prova il documento
di trasporto previsto dal DPR 472/96 emesso dal primo cedente e vidimato
dalla Dogana di partenza, a condizione che vi sia indicata la destinazione
estera dei beni e che trattasi di esportazione
triangolare.
Tuttavia le modifiche apportate ai documenti probatori
comporteranno un congelamento dell'operazione triangolare presso le Dogane
di partenza, dal momento che il documento di esportazione scorta la merce
fino alla Dogana di uscita e soltanto al suo ritorno, una volta vistato,
sarà possibile ottenere la vidimazione della fattura del cedente da parte
della dogana interna.