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Lista valorizzata

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Fonte: CSD

Alla luce delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dai Dipartimenti delle Dogane e delle Entrate in merito agli aspetti doganali e fiscali relativi alle lavorazioni su materie prime nazionali presso trasformatori situati in stati extracomunitari, si indicano i regimi cui l'operatore economico può ricorrere:
1. Perfezionamento passivo con importazione dei prodotti compensatori;
2. Esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà, con importazione definitiva successiva alla lavorazione;
3. Esportazione definitiva, con passaggio della proprietà e pagamento del corrispettivo, con importazione definitiva successiva alla lavorazione.

1. Il perfezionamento passivo. Tale metodo, previsto dagli articoli da 145 a 160 del Codice Doganale, è utilizzato per effettuare le lavorazioni all'estero. Si tratta di un meccanismo non obbligatorio, ma predisposto al fine di favorire gli operatori, consentendo, da una parte, di effettuare l'esportazione senza oneri e dall'altra di effettuare la reintroduzione dei prodotti compensatori con pagamento dei diritti di confine e dell'Iva calcolati solo sulla differenza tra il valore doganale determinato prima della lavorazione ed il valore doganale determinato al momento della reintroduzione dei beni lavorati, oppure assolvendo i diritti doganali sulla lavorazione.

2. Esportazione definitiva senza passaggio della proprietà. Ai sensi della risoluzione del Dipartimento delle Dogane 1248 del 6 maggio 1997, gli operatori possono effettuare un'esportazione definitiva di beni senza passaggio della proprietà all'operatore. In questo caso l'esportazione viene realizzata attraverso una lista valorizzata emessa dall'operatore su carta intestata e con la registrazione del trasferimento su un apposito registro al fine di superare la presunzione di cessione di cui al DPR 441/97. L'operazione non è rilevante ai fini della determinazione del plafond ed al momento del rientro dei beni si avrà un'importazione definitiva che dà luogo, ai fini Iva, ad una tassazione sul valore globale.

3. Esportazione definitiva con passaggio della proprietà. Altra soluzione che l'operatore può utilizzare per realizzare la lavorazione all'estero è quella di effettuare una vera e propria cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 lettera a) del DPR 633/72, con trasferimento della proprietà. Il Dipartimento delle Entrate ha chiarito che per configuarsi questa disposizione e, di conseguenza il connesso diritto alla costituzione ed all'utilizzo del plafond, è necessario che oltre al trasferimento della proprietà vi sia anche il pagamento del corrispettivo. I due presupposti, per quanto in precedenza detto, possono realizzarsi anche mediante un contratto verbale con compensazione finanziaria tra le parti. Ovviamente, in questo caso bisognerà valutare caso per caso, in base a reali elementi l'esistenza del rapporto creditorio tra i due soggetti che intervengono nell'operazione.

  

  


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