Fonte: CSD
Alla luce
delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dai Dipartimenti delle Dogane
e delle Entrate in merito agli aspetti doganali e fiscali relativi alle
lavorazioni su materie prime nazionali presso trasformatori situati in
stati extracomunitari, si indicano i regimi cui l'operatore economico può
ricorrere:
1. Perfezionamento passivo con importazione dei
prodotti compensatori;
2. Esportazione definitiva,
senza passaggio della proprietà, con importazione definitiva successiva
alla lavorazione;
3. Esportazione definitiva, con
passaggio della proprietà e pagamento del corrispettivo, con importazione
definitiva successiva alla lavorazione.
1. Il
perfezionamento passivo. Tale metodo, previsto dagli articoli da
145 a 160 del Codice Doganale, è utilizzato per effettuare le lavorazioni
all'estero. Si tratta di un meccanismo non obbligatorio, ma predisposto al
fine di favorire gli operatori, consentendo, da una parte, di effettuare
l'esportazione senza oneri e dall'altra di effettuare la reintroduzione
dei prodotti compensatori con pagamento dei diritti di confine e dell'Iva
calcolati solo sulla differenza tra il valore doganale determinato prima
della lavorazione ed il valore doganale determinato al momento della
reintroduzione dei beni lavorati, oppure assolvendo i diritti doganali
sulla lavorazione.
2. Esportazione definitiva senza
passaggio della proprietà. Ai sensi della risoluzione del
Dipartimento delle Dogane 1248 del 6 maggio 1997, gli operatori possono
effettuare un'esportazione definitiva di beni senza passaggio della
proprietà all'operatore. In questo caso l'esportazione viene realizzata
attraverso una lista valorizzata emessa dall'operatore su carta intestata
e con la registrazione del trasferimento su un apposito registro al fine
di superare la presunzione di cessione di cui al DPR 441/97. L'operazione
non è rilevante ai fini della determinazione del plafond ed al momento del
rientro dei beni si avrà un'importazione definitiva che dà luogo, ai fini
Iva, ad una tassazione sul valore globale.
3.
Esportazione definitiva con passaggio della proprietà. Altra
soluzione che l'operatore può utilizzare per realizzare la lavorazione
all'estero è quella di effettuare una vera e propria cessione
all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 lettera a) del DPR 633/72, con
trasferimento della proprietà. Il Dipartimento delle Entrate ha chiarito
che per configuarsi questa disposizione e, di conseguenza il connesso
diritto alla costituzione ed all'utilizzo del plafond, è necessario che
oltre al trasferimento della proprietà vi sia anche il pagamento del
corrispettivo. I due presupposti, per quanto in precedenza detto, possono
realizzarsi anche mediante un contratto verbale con compensazione
finanziaria tra le parti. Ovviamente, in questo caso bisognerà valutare
caso per caso, in base a reali elementi l'esistenza del rapporto
creditorio tra i due soggetti che intervengono
nell'operazione.