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L'applicazione della politica commerciale e
l'applicazione della tariffa doganale comune (TDC) sono basate
sull'origine delle merci. In pratica l'applicazione della tariffa
(cioè dei dazi doganali cui sottoporre le merci) non viene
attualmente determinata a seconda dell'origine, in quanto la
clausola della nazione più favorita, contenuta nell'accordo GATT (General Agreement on Trade and
Tariffs), permette l'applicazione
del dazio più favorevole prescindendo dall'origine. Le uniche
eccezioni sono costituite dai cosiddetti “dazi di ritorsione” verso
paesi che non applicano questa clausola e dai dazi “antidumping”
(dazi correttivi di politiche di dumping). Invece per quanto
concerne la politica commerciale, e cioè per permettere di
introdurre, quando necessario, delle barriere tariffarie
all'importazione (contingenti e quote ad autorizzazione
particolare), proprio per l'individuazione esatta del paese dal
quale si vuole limitare l'introduzione nella Comunità di determinati
prodotti, l'accertamento dell'origine è indispensabile. Il codice
doganale comunitario elenca minuziosamente le caratteristiche che
consentono alle merci di assumere una determinata origine. In
linea di massima il criterio più diffuso è
quello di
ritenere una merce |
originaria di un determinato paese quando essa sia
stata estratta o prodotta in tale paese o nel suo mare
territoriale. Un altro criterio è quello dell'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia dato luogo ad un
nuovo prodotto o che rappresenti una fase importante del processo di
fabbricazione. Il documento che prova l'origine di un prodotto è
il certificato d'origine, documento che viene rilasciato dal paese
esportatore su domanda del soggetto esportatore secondo logiche
legate all'attività dello stesso soggetto e dietro sua dichiarazione
specifica circa l'origine. Il certificato di origine è
assolutamente necessario nei casi in cui le merci siano sottoposte
ad una autorizzazione specifica all'importazione, essendo prevista
una quota limite all'introduzione nella Comunità di quel determinato
prodotto (sistema del duplice controllo). E' anche indispensabile
la presentazione del documento di origine all'atto dello
sdoganamento quando trattasi di particolari prodotti agricoli che
beneficiano di regimi particolari.
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