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L'origine delle merci: origine non preferenziale

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Fonte: CSD

L'applicazione della politica commerciale e l'applicazione della tariffa doganale comune (TDC) sono basate sull'origine delle merci.
In pratica l'applicazione della tariffa (cioè dei dazi doganali cui sottoporre le merci) non viene attualmente determinata a seconda dell'origine, in quanto la clausola della nazione più favorita, contenuta nell'accordo GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), permette l'applicazione del dazio più favorevole prescindendo dall'origine.
Le uniche eccezioni sono costituite dai cosiddetti “dazi di ritorsione” verso paesi che non applicano questa clausola e dai dazi “antidumping” (dazi correttivi di politiche di dumping).
Invece per quanto concerne la politica commerciale, e cioè per permettere di introdurre, quando necessario, delle barriere tariffarie all'importazione (contingenti e quote ad autorizzazione particolare), proprio per l'individuazione esatta del paese dal quale si vuole limitare l'introduzione nella Comunità di determinati prodotti, l'accertamento dell'origine è indispensabile.
Il codice doganale comunitario elenca minuziosamente le caratteristiche che consentono alle merci di assumere una determinata origine.
In linea di massima il criterio più diffuso è    quello     di   ritenere    una    merce

originaria di un determinato paese quando essa sia stata estratta o prodotta in tale paese o nel suo mare territoriale.
Un altro criterio è quello dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia dato luogo ad un nuovo prodotto o che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione.
Il documento che prova l'origine di un prodotto è il certificato d'origine, documento che viene rilasciato dal paese esportatore su domanda del soggetto esportatore secondo logiche legate all'attività dello stesso soggetto e dietro sua dichiarazione specifica circa l'origine.
Il certificato di origine è assolutamente necessario nei casi in cui le merci siano sottoposte ad una autorizzazione specifica all'importazione, essendo prevista una quota limite all'introduzione nella Comunità di quel determinato prodotto (sistema del duplice controllo).
E' anche indispensabile la presentazione del documento di origine all'atto dello sdoganamento quando trattasi di particolari prodotti agricoli che beneficiano di regimi particolari.

Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente o tramite email.


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