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Nel transito comunitario comune la garanzia isolata
deve coprire anche i dazi dell'importazione, che devono quindi
essere calcolati sulla base della tariffa comunitaria. E' questa la
principale precisazione contenuta nella circolare 26 marzo 2002 n.
24/D, con la quale l'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni
sulle modifiche al transito comunitario, introdotte dal regolamento
UE 444/2002 dell'11 marzo scorso e da una decisione del comitato
congiunto CE–Efta "Transito comune" (in corso di formalizzazione
presso le competenti sedi comunitarie) al fine di meglio ottemperare
alle esigenze di sicurezza fiscale e di fluidità dei traffici,
essenziali per la corretta applicazione di tali regimi. Come è
noto, la garanzia isolata deve coprire la totalità dell'obbligazione
doganale calcolata sull'aliquota d'imposizione più elevata
applicabile al medesimo tipo di merci nel paese di partenza. Tale
adempimento deve aver luogo sia per i prodotti terzi (T1) che per
quelli comunitari (T2). Tuttavia, nella pratica si è constatato
che questi |
ultimi, qualora trasportati nell'ambito della
convenzione CE-Efta sul transito comune non sono, talvolta,
pienamente "coperti" dalla garanzia isolata nel caso in cui
l'ufficio di partenza sia situato in uno Stato membro. Essendo
infatti la merce comunitaria non assoggettata ai dazi, il calcolo
dell'ammontare della garanzia isolata viene spesso basato sulla
fiscalità interna dello Stato membro. Pertanto, al fine di evitare
tale potenziale rischio, è stato deciso che in tali fattispecie la
garanzia isolata deve coprire anche i dazi all'importazione, che
devono essere quindi calcolati sulla base della tariffa
comunitaria. Inoltre, la notifica di mancato appuramento deve
essere effettuata da parte dell'autorità doganale del paese di
partenza, in luogo, come previsto dalla normativa vigente fino al 31
marzo 2002, di quella competente al recupero. La notifica di
pagamento invece deve essere effettuata dall'autorità competente al
recupero. |