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Nel transito comunitario garanzia isolata anche per i dazi dell'import

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Fonte: archivio/Il Sole 24 Ore - Trasporti

Nel transito comunitario comune la garanzia isolata deve coprire anche i dazi dell'importazione, che devono quindi essere calcolati sulla base della tariffa comunitaria. E' questa la principale precisazione contenuta nella circolare 26 marzo 2002 n. 24/D, con la quale l'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni sulle modifiche al transito comunitario, introdotte dal regolamento UE 444/2002 dell'11 marzo scorso e da una decisione del comitato congiunto CE–Efta "Transito comune" (in corso di formalizzazione presso le competenti sedi comunitarie) al fine di meglio ottemperare alle esigenze di sicurezza fiscale e di fluidità dei traffici, essenziali per la corretta applicazione di tali regimi.
Come è noto, la garanzia isolata deve coprire la totalità dell'obbligazione doganale calcolata sull'aliquota d'imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nel paese di partenza. Tale adempimento deve aver luogo sia per i prodotti terzi (T1) che per quelli comunitari (T2). Tuttavia, nella pratica si è constatato  che questi

ultimi, qualora trasportati nell'ambito della convenzione CE-Efta sul transito comune non sono, talvolta, pienamente "coperti" dalla garanzia isolata nel caso in cui l'ufficio di partenza sia situato in uno Stato membro.
Essendo infatti la merce comunitaria non assoggettata ai dazi, il calcolo dell'ammontare della garanzia isolata viene spesso basato sulla fiscalità interna dello Stato membro. Pertanto, al fine di evitare tale potenziale rischio, è stato deciso che in tali fattispecie la garanzia isolata deve coprire anche i dazi all'importazione, che devono essere quindi calcolati sulla base della tariffa comunitaria.
Inoltre, la notifica di mancato appuramento deve essere effettuata da parte dell'autorità doganale del paese di partenza, in luogo, come previsto dalla normativa vigente fino al 31 marzo 2002, di quella competente al recupero. La notifica di pagamento invece deve essere effettuata dall'autorità competente al recupero.


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