Fonte: CSD
Il regime di
perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare ed agevolare l'attività
delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare
senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di
alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad operazioni di
lavorazione o riparazione nella Comunità e quindi riesportate al di fuori
di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Il perfezionamento si
chiama attivo perché comporta un'attività per il paese che lo effettua,
dovuta al plusvalore dei prodotti ottenuti.
Lo scopo principale del
perfezionamento attivo è essenzialmente quello di evitare che la tariffa
doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione
comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi
materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità. Questo
obiettivo può essere raggiunto dagli operatori utilizzando, qualora
sussistano tutte le condizioni, uno dei due sistemi previsti, e cioè
quello della sospensione e quello del rimborso.
Il sistema della
sospensione, applicabile ad ogni tipo di merce, è concesso solo quando il
richiedente dimostri all'autorità doganale che l'esportazione fuori dal
territorio doganale della Comunità europea dei prodotti compensatori
ottenuti dal perfezionamento è una previsione concreta basata su una
ragionevole valutazione ed eventualmente documentabile. In tale sistema
resta sospeso il pagamento dei dazi all'importazione, dell'Iva, nonché di
eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori.
Tuttavia per l'operatore sussiste l'obbligo della prestazione in Dogana di
una cauzione pari all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti
in caso di importazione definitiva delle merci ed all'ammontare degli
interessi di mora computati sulla base del termine concesso per la
riesportazione.
Il sistema del rimborso invece richiede il
pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento
dell'esportazione del prodotto finale. Il ricorso a tale sistema è utile
nel caso in cui l'operatore al momento della richiesta dell'autorizzazione
al perfezionamento attivo non sia in grado di assicurare la riesportazione
dei prodotti compensatori.
A differenza del precedente, questo sistema
non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative,
contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi
agricoli. In entrambi i sistemi è possibile utilizzare la modalità della
compensazione per equivalenza, che consente agli operatori di sostituire
le merci comunitarie a merci di importazione, ove tali merci siano
equivalenti.
La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla
temporanea importazione deve essere indirizzata al Capo della
Circoscrizione doganale competente per territorio con riguardo allo
stabilimento di lavorazione, redatta sulla base del modello riportato
nell'allegato 67/B al Reg. CEE 2454/93 e con allegati i documenti
comprovanti i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori
comunitari.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'importazione di merci
non comprese nell'allegato al DM n. 483 del 7 luglio 1988 rientra nella
competenza del ministero delle Finanze d'intesa con il ministero del
Commercio Estero.
Per alcuni casi, indicati all'art. 568 del Reg.
CEE 2454/93, è prevista una procedura semplificata secondo la quale non è
necessaria la domanda ma è sufficiente la presentazione della
dichiarazione doganale di temporanea importazione a condizione che le
operazioni di perfezionamento siano effettuate in un unico stato membro e
che lo scarico sia per "equivalenza". Le operazioni per le quali è
prevista la procedura semplificata sono le riparazioni di merci, le
manipolazioni usuali di cui all'allegato 69, le lavorazioni per conto di
un committente estero, le operazioni prive di carattere commerciale e
merci il cui valore non sia superiore a 300 mila ECU per autorizzazione e
per anno civile. In questi casi la sola presentazione della dichiarazione
doganale vale come autorizzazione di ammissione al regime, a condizione
che alla bolletta doganale sia allegato un documento (foglio notizie)
redatto dal dichiarante e contenente le generalità o la ragione sociale
dello stesso, la natura delle operazioni di perfezionamento, la
designazione commerciale o tecnica dei prodotti ottenuti, il tasso di
rendimento, il termine di riesportazione previsto ed il luogo in cui ci si
propone di effettuare le operazioni di perfezionamento.
Una volta
ricevuta la domanda, l'autorità doganale rilascia l'autorizzazione di
perfezionamento attivo fissando il tasso di rendimento ed il termine entro
il quale i prodotti compensatori ottenuti dalle lavorazioni devono essere
riesportati; termine che può essere prorogato dal capo della
circoscrizione doganale qualora le circostanze lo giustifichino.
Prima
che sia trascorso il periodo di tempo che gli uffici finanziari hanno
ritenuto sufficiente per l'espletamento delle lavorazioni, l'operatore
deve assolvere l'obbligo del perfezionamento della temporanea importazione
mediante o la riesportazione dei prodotti, o l'introduzione nei depositi
doganali per la loro successiva destinazione all'estero, o infine mediante
richiesta di trasformazione in importazione definitiva. In quest'ultimo
caso l'operatore provvederà al pagamento dei diritti doganali che
sarebbero stati dovuti alla data in cui fu accettata la dichiarazione di
temporanea importazione oltre agli interessi di mora per il tempo
trascorso da tale data a quella di accettazione della bolletta di
importazione definitiva.
Infine, qualora le circostante lo
giustifichino, la Circoscrizione Doganale, dietro istanza
dell'intestatario della bolletta di temporanea importazione, può
autorizzare la distruzione delle merci temporaneamente importate o dei
prodotti ottenuti prescindendo dalla riscossione dei diritti
doganali.