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Il perfezionamento attivo

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Fonte: CSD

Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare ed agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad operazioni di lavorazione o riparazione nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Il perfezionamento si chiama attivo perché comporta un'attività per il paese che lo effettua, dovuta al plusvalore dei prodotti ottenuti.
Lo scopo principale del perfezionamento attivo è essenzialmente quello di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto dagli operatori utilizzando, qualora sussistano tutte le condizioni, uno dei due sistemi previsti, e cioè quello della sospensione e quello del rimborso.

Il sistema della sospensione, applicabile ad ogni tipo di merce, è concesso solo quando il richiedente dimostri all'autorità doganale che l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità europea dei prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento è una previsione concreta basata su una ragionevole valutazione ed eventualmente documentabile. In tale sistema resta sospeso il pagamento dei dazi all'importazione, dell'Iva, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tuttavia per l'operatore sussiste l'obbligo della prestazione in Dogana di una cauzione pari all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in caso di importazione definitiva delle merci ed all'ammontare degli interessi di mora computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.

Il sistema del rimborso invece richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. Il ricorso a tale sistema è utile nel caso in cui l'operatore al momento della richiesta dell'autorizzazione al perfezionamento attivo non sia in grado di assicurare la riesportazione dei prodotti compensatori.
A differenza del precedente, questo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi agricoli. In entrambi i sistemi è possibile utilizzare la modalità della compensazione per equivalenza, che consente agli operatori di sostituire le merci comunitarie a merci di importazione, ove tali merci siano equivalenti.

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla temporanea importazione deve essere indirizzata al Capo della Circoscrizione doganale competente per territorio con riguardo allo stabilimento di lavorazione, redatta sulla base del modello riportato nell'allegato 67/B al Reg. CEE 2454/93 e con allegati i documenti comprovanti i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'importazione di merci non comprese nell'allegato al DM n. 483 del 7 luglio 1988 rientra nella competenza del ministero delle Finanze d'intesa con il ministero del Commercio Estero.

Per alcuni casi, indicati all'art. 568 del Reg. CEE 2454/93, è prevista una procedura semplificata secondo la quale non è necessaria la domanda ma è sufficiente la presentazione della dichiarazione doganale di temporanea importazione a condizione che le operazioni di perfezionamento siano effettuate in un unico stato membro e che lo scarico sia per "equivalenza". Le operazioni per le quali è prevista la procedura semplificata sono le riparazioni di merci, le manipolazioni usuali di cui all'allegato 69, le lavorazioni per conto di un committente estero, le operazioni prive di carattere commerciale e merci il cui valore non sia superiore a 300 mila ECU per autorizzazione e per anno civile. In questi casi la sola presentazione della dichiarazione doganale vale come autorizzazione di ammissione al regime, a condizione che alla bolletta doganale sia allegato un documento (foglio notizie) redatto dal dichiarante e contenente le generalità o la ragione sociale dello stesso, la natura delle operazioni di perfezionamento, la designazione commerciale o tecnica dei prodotti ottenuti, il tasso di rendimento, il termine di riesportazione previsto ed il luogo in cui ci si propone di effettuare le operazioni di perfezionamento.

Una volta ricevuta la domanda, l'autorità doganale rilascia l'autorizzazione di perfezionamento attivo fissando il tasso di rendimento ed il termine entro il quale i prodotti compensatori ottenuti dalle lavorazioni devono essere riesportati; termine che può essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale qualora le circostanze lo giustifichino.
Prima che sia trascorso il periodo di tempo che gli uffici finanziari hanno ritenuto sufficiente per l'espletamento delle lavorazioni, l'operatore deve assolvere l'obbligo del perfezionamento della temporanea importazione mediante o la riesportazione dei prodotti, o l'introduzione nei depositi doganali per la loro successiva destinazione all'estero, o infine mediante richiesta di trasformazione in importazione definitiva. In quest'ultimo caso l'operatore provvederà al pagamento dei diritti doganali che sarebbero stati dovuti alla data in cui fu accettata la dichiarazione di temporanea importazione oltre agli interessi di mora per il tempo trascorso da tale data a quella di accettazione della bolletta di importazione definitiva.
Infine, qualora le circostante lo giustifichino, la Circoscrizione Doganale, dietro istanza dell'intestatario della bolletta di temporanea importazione, può autorizzare la distruzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti prescindendo dalla riscossione dei diritti doganali.

  


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