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Prove in dogana: nuovo round

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Fonte: archivio/Il Sole 24 Ore 

La questione della legittimità della norma tributaria secondo cui per alcune imposte, quali i diritti doganali e le imposte di consumo, non è ammesso il rimborso dell'indebito se non si prova la mancata traslazione nel prezzo dell'imposta pagata, è stata nuovamente sollevata dalla Corte d'Appello di Genova davanti alla Corte Costituzionale. Si tratta infatti di una prova negativa e praticamente impossibile, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Dl. 688/82.
La Corte d'Appello di Genova ha sollevato la questione rilevando una disparità di trattamento tra la disciplina applicabile a quei contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi aventi rilevanza interna all'ordinamento italiano e contribuenti che invece abbiano versato indebitamente tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, ai quali viene applicata la disciplina più favorevole dettata dall'articolo 29 della

legge 428/90 che prevede che l'onere della prova circa la traslazione del tributo incomba sull'amministrazione convenuta.
Le ordinanze emesse dalla Corte d'Appello di Genova mirano proprio ad evidenziare le disparità di trattamento create dal legislatore con la legge del 1990 quando, dietro pressioni di Lussemburgo, fu rielaborata la parte della norma riguardante i tributi aventi rilevanza comunitaria in maniera più favorevole per i contribuenti; rielaborazione che ha portato però ad una disparità di trattamento all'interno dell'ordinamento nazionale, ma originata dalla giurisprudenza europea. Attualmente infatti sono le modalità previste per il rimborso di alcuni tributi nazionali ad essere meno favorevoli rispetto a quelle previste per la ripetizione dei tributi aventi rilievo comunitario. Ed è proprio su questo che è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale.


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