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La questione della legittimità della norma
tributaria secondo cui per alcune imposte, quali i diritti doganali
e le imposte di consumo, non è ammesso il rimborso dell'indebito se
non si prova la mancata traslazione nel prezzo dell'imposta pagata,
è stata nuovamente sollevata dalla Corte d'Appello di Genova davanti
alla Corte Costituzionale. Si tratta infatti di una prova negativa e
praticamente impossibile, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del
Dl. 688/82. La Corte d'Appello di Genova ha sollevato la
questione rilevando una disparità di trattamento tra la disciplina
applicabile a quei contribuenti che abbiano versato indebitamente
tributi aventi rilevanza interna all'ordinamento italiano e
contribuenti che invece abbiano versato indebitamente tributi
rilevanti per l'ordinamento comunitario, ai quali viene applicata la
disciplina più favorevole dettata dall'articolo 29 della |
legge 428/90 che prevede che l'onere della prova
circa la traslazione del tributo incomba sull'amministrazione
convenuta. Le ordinanze emesse dalla Corte d'Appello di Genova
mirano proprio ad evidenziare le disparità di trattamento create dal
legislatore con la legge del 1990 quando, dietro pressioni di
Lussemburgo, fu rielaborata la parte della norma riguardante i
tributi aventi rilevanza comunitaria in maniera più favorevole per i
contribuenti; rielaborazione che ha portato però ad una disparità di
trattamento all'interno dell'ordinamento nazionale, ma originata
dalla giurisprudenza europea. Attualmente infatti sono le modalità
previste per il rimborso di alcuni tributi nazionali ad essere meno
favorevoli rispetto a quelle previste per la ripetizione dei tributi
aventi rilievo comunitario. Ed è proprio su questo che è stata
chiamata a pronunciarsi la Corte
Costituzionale. |