Alle merci originarie da
determinati paesi l'Unione Europea adotta un trattamento tariffario
preferenziale, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento
CEE n. 2454/93, già modificato con il regolamento n. 3254 ed aggiornato
con il regolamento n. 12/97.
I paesi per i quali è previsto il
trattamento preferenziale sono quelli beneficiari del Sistema delle
Preferenze Generalizzate (SPG), suddivisi in tre gruppi regionali, che in
Asia sono rappresentati dall'ASEAN -Associazione delle Nazioni del Sud-Est
Asiatico- (Brunei, Darussalan, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore,
Thailandia e Vietnam).
Le merci considerate originarie da questi
paesi sono quelle:
ð interamente prodotte
nel paese stesso;
ð prodotte nel paese
interessato mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da paesi diversi,
a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o
trasformazioni sufficienti, ossia il prodotto ottenuto è classificato in
una voce doganale diversa rispetto a quelle in cui sono classificati tutti
i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatti salvi
i limiti di valore prescritti per i materiali impiegati o
incorporati.
Non è invece riconosciuto il carattere di prodotto
originario alle merci oggetto delle seguenti lavorazioni o
trasformazioni:
§ le manipolazioni che
conservano inalterate le merci durante il trasporto o l'immagazzinamento,
quali ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione
in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazioni di
parti ed operazioni analoghe);
§ le
operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione,
assortimento, lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
§ il cambiamento di imballaggio e le divisioni e
riunioni di colli;
§ le operazioni di
riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole, sistemazione
su tavolette, ecc., ed ogni altra operazione di imballaggio;
§ l'apposizione di marchi, etichette o altri
analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
§ la semplice miscela di prodotti anche di specie
diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispecchiano le
condizioni stabilite per poter essere considerati originari di un paese
beneficiario o della Comunità;
§ la
semplice unione di parti di prodotti al fine di costituire un prodotto
completo;
§ il cumulo delle operazioni
precedenti;
§ la macellazione di
animali.
I documenti che attestano l'origine nell'ambito del
Sistema di Preferenze Generalizzate sono rappresentati dal certificato di
origine (modulo A), o dalla dichiarazione dell'esportatore sulla fattura,
se il valore della merce non supera i 6 mila Euro.
Il Modulo A,
rilasciato dalle autorità doganali del paese beneficiario su richiesta
dell'esportatore, va presentato all'autorità doganale dello stato membro
di importazione entro dieci mesi dalla data del rilascio. Nel caso di
spedizioni frazionate relative ad un'unica fornitura, il modulo va
presentato all'atto della prima spedizione e tutte devono essere
completate entro tre mesi. Il certificato di origine può anche essere
rilasciato successivamente all'esportazione, così come è previsto il
controllo a posteriori della regolarità dell'applicazione delle
disposizioni.
Il valore imponibile
La maggior parte dei dazi previsti nella
tariffa doganale comune sono "ad valorem" e la base imponibile è
costituita dal costo in origine delle merci più le spese sostenute fino al
luogo di entrata nel territorio della Comunità e le eventuali spese per
l'attraversamento di paesi terzi. Il valore delle merci in dogana è
pertanto il valore di transizione, ossia il prezzo effettivamente pagato
per le merci, quando siano vendute per l'esportazione a destinazione nel
territorio doganale della Comunità.
Ai fini Iva la base imponibile è la
stessa valida per i dazi, aumentata delle spese fino al luogo di
destinazione delle merci o di sdoganamento.
Testo della dichiarazione
"L'esportatore dei prodotti coperti da questo
documento (autorizzazione doganale n.) - se la dichiarazione su fattura è
compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione
all'esportatore deve essere indicato in questo spazio; se la dichiarazione
su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra
parentesi possono essere omesse – dichiara che, fatte salve indicazioni
contrarie, questi prodotti sono origine
preferenziale............................." (indicazione obbligatoria
dell'origine dei prodotti).
Se la dichiarazione su fattura si
riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e
Melilla, non facenti parte della CEE, l'esportatore è tenuto a indicarlo
chiaramente mediante la sigla "CM" (secondo le regole di origine del
Sistema delle Preferenze Generalizzate della Comunità
Europea).
(luogo e data)
(firma dell'esportatore)
Nei
casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo
della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del
firmatario, in quanto è avvenuto il deposito di un impegno scritto di
assunzione di responsabilità.