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Regole di attribuzione delle origini preferenziali

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Fonte: CSD 

Alle merci originarie da determinati paesi l'Unione Europea adotta un trattamento tariffario preferenziale, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2454/93, già modificato con il regolamento n. 3254 ed aggiornato con il regolamento n. 12/97.
I paesi per i quali è previsto il trattamento preferenziale sono quelli beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), suddivisi in tre gruppi regionali, che in Asia sono rappresentati dall'ASEAN -Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico- (Brunei, Darussalan, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam).

Le merci considerate originarie da questi paesi sono quelle:
ð interamente prodotte nel paese stesso;
ð prodotte nel paese interessato mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da paesi diversi, a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, ossia il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa rispetto a quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatti salvi i limiti di valore prescritti per i materiali impiegati o incorporati.

Non è invece riconosciuto il carattere di prodotto originario alle merci oggetto delle seguenti lavorazioni o trasformazioni:
§ le manipolazioni che conservano inalterate le merci durante il trasporto o l'immagazzinamento, quali ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazioni di parti ed operazioni analoghe);
§ le operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
§ il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
§ le operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc., ed ogni altra operazione di imballaggio;
§ l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
§ la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispecchiano le condizioni stabilite per poter essere considerati originari di un paese beneficiario o della Comunità;
§ la semplice unione di parti di prodotti al fine di costituire un prodotto completo;
§ il cumulo delle operazioni precedenti;
§ la macellazione di animali.

I documenti che attestano l'origine nell'ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate sono rappresentati dal certificato di origine (modulo A), o dalla dichiarazione dell'esportatore sulla fattura, se il valore della merce non supera i 6 mila Euro.

Il Modulo A, rilasciato dalle autorità doganali del paese beneficiario su richiesta dell'esportatore, va presentato all'autorità doganale dello stato membro di importazione entro dieci mesi dalla data del rilascio. Nel caso di spedizioni frazionate relative ad un'unica fornitura, il modulo va presentato all'atto della prima spedizione e tutte devono essere completate entro tre mesi. Il certificato di origine può anche essere rilasciato successivamente all'esportazione, così come è previsto il controllo a posteriori della regolarità dell'applicazione delle disposizioni.
Il valore imponibile

La maggior parte dei dazi previsti nella tariffa doganale comune sono "ad valorem" e la base imponibile è costituita dal costo in origine delle merci più le spese sostenute fino al luogo di entrata nel territorio della Comunità e le eventuali spese per l'attraversamento di paesi terzi. Il valore delle merci in dogana è pertanto il valore di transizione, ossia il prezzo effettivamente pagato per le merci, quando siano vendute per l'esportazione a destinazione nel territorio doganale della Comunità.
Ai fini Iva la base imponibile è la stessa valida per i dazi, aumentata delle spese fino al luogo di destinazione delle merci o di sdoganamento.

Testo della dichiarazione

"L'esportatore dei prodotti coperti da questo documento (autorizzazione doganale n.) - se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione all'esportatore deve essere indicato in questo spazio; se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse – dichiara che, fatte salve indicazioni contrarie, questi prodotti sono origine preferenziale............................." (indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti).

Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, non facenti parte della CEE, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM" (secondo le regole di origine del Sistema delle Preferenze Generalizzate della Comunità Europea).

(luogo e data)
(firma dell'esportatore)


Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario, in quanto è avvenuto il deposito di un impegno scritto di assunzione di responsabilità.


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