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L'autofattura salva gli esportatori

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Fonte: Italia Oggi - Imposte e Tasse

Chi supera il plafond può sanare senza coinvolgere i fornitori

La violazione di superamento del plafond da parte dell'esportatore abituale può essere regolarizzata senza coinvolgere i fornitori: è sufficiente formare un'autofattura ed effettuare il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione ridotta entro i termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97.
E' quanto emerge da una recente nota della direzione centrale dell'accertamento del Ministero delle Finanze, che ha condiviso la procedura proposta da una società al fine di sanare, attraverso il ravvedimento operoso, l'infrazione punita dall'articolo 7 quarto comma del decreto legislativo n. 471/97.

Al di là delle indicazioni di carattere operativo, il pronunciamento delle finanze merita attenzione in quanto legittima una procedura che, in passato, era stata ritenuta ammissibile solo in via derogatoria.
In ordine alla possibilità di regolarizzazione spontanea dell'illecito, già in passato il ministero aveva affermato l'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 48 del DPR n. 633/72, osservando, quanto alle modalità operative, che la strada da percorrere era quella della richiesta, ai fornitori che avevano fatturato in sospensione d'imposta dietro lettera d'intento, di note d'addebito ai sensi dell'articolo 26 finalizzate alla regolarizzazione delle fatture mediante l'applicazione del tributo relativo alle cessioni e prestazioni.

Nel confermare questa procedura, il dicastero aveva comunque ritenuto degno di favorevole considerazione, seppure irrituale, il difforme comportamento adottato da un contribuente che aveva provveduto a regolarizzare la violazione versando direttamente all'ufficio Iva l'imposta relativa agli acquisti in sospensione eccedenti il plafond.
Va detto che in effetti non sempre la via delle note d'addebito da parte dei fornitori risulta concretamente o agevolmente percorribile; in primo luogo perché spesso il fornitore, forse per l'ingiustificato timore di incorrere nell'applicazione di sanzioni oppure per non avere incombenze amministrative, mostra una certa riluttanza all'operazione. A volte poi vi è l'insuperabile problema dell'avvenuta cessazione dell'attività, che rende impossibile la procedura.

Appare dunque opportuna la presa di posizione manifestata, con la nota n. 39186 del 10/3/99, con la quale si dichiara conforme a legge la seguente procedura di regolarizzazione:
§ emissione, nel termine dell'art. 13 lettera b) del decreto legislativo n. 472/97 di un'autofattura contenente gli estremi degli acquisti irregolari e l'ammontare della relativa imposta;
§ pagamento negli stessi termini, mediante il modello F23 o il bollettino F32 dell'imposta (codice 100T), degli interessi legali (codice 140T) e della sanzione ridotta pari al 16,66% dell'imposta (codice 670T).

Naturalmente l'imposta risultante dall'autofattura, un esemplare del quale, secondo il ministero, è opportuno presentare all'ufficio Iva, può essere detratta annotando il documento nel registro degli acquisti.


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