Fonte: Italia Oggi - Imposte
e Tasse
Chi supera il plafond può sanare senza coinvolgere i
fornitori
La
violazione di superamento del plafond da parte dell'esportatore abituale
può essere regolarizzata senza coinvolgere i fornitori: è sufficiente
formare un'autofattura ed effettuare il pagamento dell'imposta, degli
interessi e della sanzione ridotta entro i termini previsti dall'articolo
13 del decreto legislativo n. 472/97.
E' quanto emerge da una recente
nota della direzione centrale dell'accertamento del Ministero delle
Finanze, che ha condiviso la procedura proposta da una società al fine di
sanare, attraverso il ravvedimento operoso, l'infrazione punita
dall'articolo 7 quarto comma del decreto legislativo n. 471/97.
Al
di là delle indicazioni di carattere operativo, il pronunciamento delle
finanze merita attenzione in quanto legittima una procedura che, in
passato, era stata ritenuta ammissibile solo in via derogatoria.
In
ordine alla possibilità di regolarizzazione spontanea dell'illecito, già
in passato il ministero aveva affermato l'applicabilità delle disposizioni
previste dall'articolo 48 del DPR n. 633/72, osservando, quanto alle
modalità operative, che la strada da percorrere era quella della
richiesta, ai fornitori che avevano fatturato in sospensione d'imposta
dietro lettera d'intento, di note d'addebito ai sensi dell'articolo 26
finalizzate alla regolarizzazione delle fatture mediante l'applicazione
del tributo relativo alle cessioni e prestazioni.
Nel confermare
questa procedura, il dicastero aveva comunque ritenuto degno di favorevole
considerazione, seppure irrituale, il difforme comportamento adottato da
un contribuente che aveva provveduto a regolarizzare la violazione
versando direttamente all'ufficio Iva l'imposta relativa agli acquisti in
sospensione eccedenti il plafond.
Va detto che in effetti non sempre la
via delle note d'addebito da parte dei fornitori risulta concretamente o
agevolmente percorribile; in primo luogo perché spesso il fornitore, forse
per l'ingiustificato timore di incorrere nell'applicazione di sanzioni
oppure per non avere incombenze amministrative, mostra una certa
riluttanza all'operazione. A volte poi vi è l'insuperabile problema
dell'avvenuta cessazione dell'attività, che rende impossibile la
procedura.
Appare dunque opportuna la presa di posizione
manifestata, con la nota n. 39186 del 10/3/99, con la quale si dichiara
conforme a legge la seguente procedura di regolarizzazione:
§ emissione, nel termine dell'art. 13 lettera b) del
decreto legislativo n. 472/97 di un'autofattura contenente gli estremi
degli acquisti irregolari e l'ammontare della relativa imposta;
§ pagamento negli stessi termini, mediante il
modello F23 o il bollettino F32 dell'imposta (codice 100T), degli
interessi legali (codice 140T) e della sanzione ridotta pari al 16,66%
dell'imposta (codice 670T).
Naturalmente l'imposta risultante
dall'autofattura, un esemplare del quale, secondo il ministero, è
opportuno presentare all'ufficio Iva, può essere detratta annotando il
documento nel registro degli acquisti.