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Bolle di accompagnamento, l'alterazione da' ragione al Fisco

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Fonte: Il Sole 24 Ore - Trasporti

Cassazione. Per i giudici la sistematica manomissione fa scattare l'accertamento induttivo

Le bolle di accompagnamento alterate autorizzano il Fisco a rifare i calcoli tributari del contribuente. In presenza di una sistematica alterazione del documento di trasporto, l'Amministrazione può riscrivere la dichiarazione Iva, recuperando il tributo che ritiene sia stato evaso. A nulla vale, a riguardo, il fatto che il DPR 472/1996 abbia abrogato l'obbligo di emissione dei titoli di accompagnamento alle merci viaggianti, con la relativa eliminazione della sanzionabilità di un simile comportamento.
L'intervento legislativo in questione infatti non può influire in alcun modo sulla loro utilizzabilità ai fini della verifica fiscale.

La Corte di Cassazione (sentenza 16041 del 20 dicembre 2001, Sezione Tributaria) amplia dunque i margini di "invadenza" dell'autorità di verifica, estendendo la possibilità di ricorso allo strumento dell'accertamento induttivo. Quest'ultimo consente la rettifica della dichiarazione prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e, per le imprese a contabilità ordinaria, dalle risultanze del bilancio, grazie alle notizie e ai dati acquisiti dalla Guardia di Finanza.
Per legge, l'adozione di tale tipo di accertamento è ammessa esclusivamente a condizione che il Fisco dimostri l'esistenza di almeno una delle condizioni previste come, per esempio, l'omessa dichiarazione o l'inattendibilità delle scritture contabili.

Nel caso esaminato un commerciante di scarpe napoletano si era visto rettificare induttivamente la dichiarazione presentata per il 1982, sulla base del verbale dei finanzieri di Afragola attestante "l'omessa fatturazione di operazioni imponibili realizzata mediante alterazione di bolle di accompagnamento di merci viaggianti". L'imprenditore aveva cercato di "smontare" la ricostruzione della Guardia di Finanza, ricordando, in primo luogo, la sopravvenuta abrogazione dell'obbligo del rilascio delle bolle di accompagnamento e fornendo poi una diversa lettura del comportamento "incriminato". Anche ammettendo l'alterazione dei documenti, sosteneva il contribuente, un simile fatto non poteva costituire "indizio di per sé sufficiente ad accertare vendite senza fatturazione, in assenza di altri elementi precisi e concordanti".
La Corte però non ha voluto sentire scuse, forte della convinzione che dietro il rinomato trucco dell'alterazione delle bolle di accompagnamento di scarpe ci sia sempre un atteggiamento scorretto.

Lecita dunque la correzione della dichiarazione sulla base dell'alterazione delle bolle di accompagnamento delle merci viaggianti.
Nonostante sia stato abrogato (DPR 472/1996) l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni trasportati, con l'eliminazione retroattiva della sanzionabilità di detta violazione, non è stata pregiudicata l'idoneità di tali documenti, emessi sulla base della vecchia normativa, a formare prova delle operazioni per le quali vennero formati e quindi la loro utilizzabilità ai fini della verifica fiscale.

Sicché in materia di Iva è legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del DPR 633/1972, nell'ipotesi di sistematica alterazione delle bolle di accompagnamento delle merci viaggianti, dal momento che tale alterazione può far giustificatamente presumere l'omessa osservanza dell'obbligo di fatturazione delle operazioni relative a tali beni.


Il caso precedente sanzionato

Sarà perché il trucco è fin troppo noto alla magistratura. Di fatto, la Corte conferma la sua linea dura in tema di alterazione delle bolle di accompagnamento. Già un anno fa, infatti, la Sezione Tributaria si era occupata di bolle e di scarpe. Anche la sentenza 1821 del 9 febbraio 2001, infatti, affrontava il caso di un commerciante di calzature che, si riteneva, giocasse un po' troppo con cifre e lettere. Una "p" sapientemente inserita nel documento per trasformare la quantità di merce (visto che c'è una bella differenza tra 200 scarpe e 200 paia di scarpe consegnate), gli era costata la presunzione di omessa fatturazione.
Stessa legittimazione da parte della Corte, dunque, all'accertamento induttivo partendo però da un ragionamento diverso. Ad insospettire la Guardia di Finanza era stato il fatto che l'imprenditore spedisse di continuo piccoli carichi, invece di concentrare in invii più radi spedizioni consistenti. Quindi, "in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia", non spiegato o giustificato a sufficienza dal contribuente, la Cassazione ha ritenuto "legittimo l'accertamento induttivo del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973".


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