Fonte:
Il Sole 24 Ore -
Trasporti
Cassazione. Per i
giudici la sistematica manomissione fa scattare l'accertamento
induttivo
Le bolle
di accompagnamento alterate autorizzano il Fisco a rifare i calcoli
tributari del contribuente. In presenza di una sistematica alterazione del
documento di trasporto, l'Amministrazione può riscrivere la dichiarazione
Iva, recuperando il tributo che ritiene sia stato evaso. A nulla vale, a
riguardo, il fatto che il DPR 472/1996 abbia abrogato l'obbligo di
emissione dei titoli di accompagnamento alle merci viaggianti, con la
relativa eliminazione della sanzionabilità di un simile
comportamento.
L'intervento legislativo in questione infatti non può
influire in alcun modo sulla loro utilizzabilità ai fini della verifica
fiscale.
La Corte di Cassazione (sentenza 16041 del 20 dicembre
2001, Sezione Tributaria) amplia dunque i margini di "invadenza"
dell'autorità di verifica, estendendo la possibilità di ricorso allo
strumento dell'accertamento induttivo. Quest'ultimo consente la rettifica
della dichiarazione prescindendo in tutto o in parte dalle scritture
contabili e, per le imprese a contabilità ordinaria, dalle risultanze del
bilancio, grazie alle notizie e ai dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza.
Per legge, l'adozione di tale tipo di accertamento è ammessa
esclusivamente a condizione che il Fisco dimostri l'esistenza di almeno
una delle condizioni previste come, per esempio, l'omessa dichiarazione o
l'inattendibilità delle scritture contabili.
Nel caso esaminato un
commerciante di scarpe napoletano si era visto rettificare induttivamente
la dichiarazione presentata per il 1982, sulla base del verbale dei
finanzieri di Afragola attestante "l'omessa fatturazione di operazioni
imponibili realizzata mediante alterazione di bolle di accompagnamento di
merci viaggianti". L'imprenditore aveva cercato di "smontare" la
ricostruzione della Guardia di Finanza, ricordando, in primo luogo, la
sopravvenuta abrogazione dell'obbligo del rilascio delle bolle di
accompagnamento e fornendo poi una diversa lettura del comportamento
"incriminato". Anche ammettendo l'alterazione dei documenti, sosteneva il
contribuente, un simile fatto non poteva costituire "indizio di per sé
sufficiente ad accertare vendite senza fatturazione, in assenza di altri
elementi precisi e concordanti".
La Corte però non ha voluto sentire
scuse, forte della convinzione che dietro il rinomato trucco
dell'alterazione delle bolle di accompagnamento di scarpe ci sia sempre un
atteggiamento scorretto.
Lecita dunque la correzione della
dichiarazione sulla base dell'alterazione delle bolle di accompagnamento
delle merci viaggianti.
Nonostante sia stato abrogato (DPR 472/1996)
l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni
trasportati, con l'eliminazione retroattiva della sanzionabilità di detta
violazione, non è stata pregiudicata l'idoneità di tali documenti, emessi
sulla base della vecchia normativa, a formare prova delle operazioni per
le quali vennero formati e quindi la loro utilizzabilità ai fini della
verifica fiscale.
Sicché in materia di Iva è legittimo
l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del DPR
633/1972, nell'ipotesi di sistematica alterazione delle bolle di
accompagnamento delle merci viaggianti, dal momento che tale alterazione
può far giustificatamente presumere l'omessa osservanza dell'obbligo di
fatturazione delle operazioni relative a tali beni.
Il
caso precedente sanzionato
Sarà
perché il trucco è fin troppo noto alla magistratura. Di fatto, la Corte
conferma la sua linea dura in tema di alterazione delle bolle di
accompagnamento. Già un anno fa, infatti, la Sezione Tributaria si era
occupata di bolle e di scarpe. Anche la sentenza 1821 del 9 febbraio 2001,
infatti, affrontava il caso di un commerciante di calzature che, si
riteneva, giocasse un po' troppo con cifre e lettere. Una "p"
sapientemente inserita nel documento per trasformare la quantità di merce
(visto che c'è una bella differenza tra 200 scarpe e 200 paia di scarpe
consegnate), gli era costata la presunzione di omessa
fatturazione.
Stessa legittimazione da parte della Corte, dunque,
all'accertamento induttivo partendo però da un ragionamento diverso. Ad
insospettire la Guardia di Finanza era stato il fatto che l'imprenditore
spedisse di continuo piccoli carichi, invece di concentrare in invii più
radi spedizioni consistenti. Quindi, "in presenza di un comportamento
assolutamente contrario ai canoni dell'economia", non spiegato o
giustificato a sufficienza dal contribuente, la Cassazione ha ritenuto
"legittimo l'accertamento induttivo del reddito di impresa ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del
1973".