Fonte: CSD
Chiarimenti sulla nuova giurisdizione
delle commissioni tributarie
In seguito alle modifiche
apportate alla disciplina del contenzioso tributario dall'art. 12 della
legge finanziaria 448/2001, che estende la giurisdizione delle Commissioni
tributarie provinciali e regionali a tutte le vertenze aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici
finanziari, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare 26/D del 4
aprile 2002 recante i necessari chiarimenti sulla nuova giurisdizione
delle commissioni tributarie.
Infatti le modifiche apportate hanno
radicalmente mutato il ruolo e l'attività contenziosa svolta dagli uffici
dell'Agenzia delle Dogane, divenuti, oltre che autonome parti processuali,
anche soggetti abilitati alla rappresentanza processuale dell'agenzia
stessa.
Per quanto concerne i tributi impugnabili dinanzi alle
Commissioni tributarie provinciali, oltre a quelli previsti all'articolo
19 del D.lgs n. 546/1992 (avviso di accertamento del tributo, avviso di
liquidazione del tributo, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo e
cartella di pagamento, ecc.), la legge n. 448 fa rientrare nella
competenza delle commissioni tributarie anche i provvedimenti assimilabili
a quelli indicati nel predetto articolo, nonché le determinazioni assunte
ai sensi dell'art. 70 del DPR 23.1.1973 n. 43 a seguito della
instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle
controversie doganali e le decisioni emesse dagli uffici di vertice
dell'Agenzia a seguito di ricorsi amministrativi proposti anteriormente al
1 gennaio 2002.
A tal riguardo la circolare chiarisce che
l'eventuale parziale accoglimento dei predetti gravami o la riforma
dell'atto oggetto di riesame è impugnabile davanti alla Commissione
tributaria provinciale avente sede nella circoscrizione territoriale in
cui si trova l'ufficio di vertice che l'ha emessa.
In caso di rigetto
invece, l'impugnazione della decisione deve essere proposta davanti alla
Commissione territorialmente competente con riguardo all'ufficio
periferico che ha emanato l'atto confermato. Restano al contrario dubbi,
per i quali l'Agenzia rende noto di aver interessato l'Ufficio del
Coordinamento legislativo, rispetto alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 70 del Tuld, ed in particolare riguardo alla decisione del
ministro da emettere entro sei mesi dalla data di presentazione del
ricorso e da notificare all'interessato tramite la competente
dogana.
Le modifiche stabilite dalla Finanziaria sono in vigore
dallo scorso primo gennaio, per cui rientrano nella competenza delle
Commissioni tributarie provinciali le domande giudiziali proposte
successivamente al 31 dicembre 2001. Per quanto riguarda invece le
vertenze scaturite dall'impugnazione di provvedimenti notificati ai
contribuenti anteriormente all'entrata in vigore della legge, rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario se l'impugnazione è stata
proposta prima del 1 gennaio 2002, nella giurisdizione delle commissioni
tributarie provinciali se l'impugnazione è stata proposta successivamente
al 31 dicembre 2001. Le vertenze già pendenti dinanzi al giudice ordinario
alla data di entrata in vigore della legge non subiscono alcun mutamento
di giurisdizione.