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Circolare 26/D del 4.04.2001 dell'Agenzia delle Dogane

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Fonte: CSD

 

Chiarimenti sulla nuova giurisdizione delle commissioni tributarie

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina del contenzioso tributario dall'art. 12 della legge finanziaria 448/2001, che estende la giurisdizione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali a tutte le vertenze aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare 26/D del 4 aprile 2002 recante i necessari chiarimenti sulla nuova giurisdizione delle commissioni tributarie.
Infatti le modifiche apportate hanno radicalmente mutato il ruolo e l'attività contenziosa svolta dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane, divenuti, oltre che autonome parti processuali, anche soggetti abilitati alla rappresentanza processuale dell'agenzia stessa.

Per quanto concerne i tributi impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, oltre a quelli previsti all'articolo 19 del D.lgs n. 546/1992 (avviso di accertamento del tributo, avviso di liquidazione del tributo, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo e cartella di pagamento, ecc.), la legge n. 448 fa rientrare nella competenza delle commissioni tributarie anche i provvedimenti assimilabili a quelli indicati nel predetto articolo, nonché le determinazioni assunte ai sensi dell'art. 70 del DPR 23.1.1973 n. 43 a seguito della instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali e le decisioni emesse dagli uffici di vertice dell'Agenzia a seguito di ricorsi amministrativi proposti anteriormente al 1 gennaio 2002.

A tal riguardo la circolare chiarisce che l'eventuale parziale accoglimento dei predetti gravami o la riforma dell'atto oggetto di riesame è impugnabile davanti alla Commissione tributaria provinciale avente sede nella circoscrizione territoriale in cui si trova l'ufficio di vertice che l'ha emessa.
In caso di rigetto invece, l'impugnazione della decisione deve essere proposta davanti alla Commissione territorialmente competente con riguardo all'ufficio periferico che ha emanato l'atto confermato. Restano al contrario dubbi, per i quali l'Agenzia rende noto di aver interessato l'Ufficio del Coordinamento legislativo, rispetto alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 70 del Tuld, ed in particolare riguardo alla decisione del ministro da emettere entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso e da notificare all'interessato tramite la competente dogana.

Le modifiche stabilite dalla Finanziaria sono in vigore dallo scorso primo gennaio, per cui rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali le domande giudiziali proposte successivamente al 31 dicembre 2001. Per quanto riguarda invece le vertenze scaturite dall'impugnazione di provvedimenti notificati ai contribuenti anteriormente all'entrata in vigore della legge, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se l'impugnazione è stata proposta prima del 1 gennaio 2002, nella giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali se l'impugnazione è stata proposta successivamente al 31 dicembre 2001. Le vertenze già pendenti dinanzi al giudice ordinario alla data di entrata in vigore della legge non subiscono alcun mutamento di giurisdizione.


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