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Fonte: CSD
Importanti novità
riguardanti la dichiarazione annuale Iva
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Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
del 21 dicembre 2001 ha introdotto importanti novità
riguardanti la dichiarazione annuale Iva. La novità principale
riguarda l'inserimento nel quadro VA del rigo VA33, che ha
collegamenti con la normativa doganale, e del quadro VC. In base
al provvedimento, nel rigo VA33 va indicato l'ammontare complessivo
delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, risultanti dalle
dichiarazioni doganali di cui all'articolo 8 comma 1 lettere a) e
b), tra le quali sono ricomprese anche le cessioni nei confronti dei
cessionari o commissionari di questi eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori dal territorio |
dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o
dei suoi commissionari e le cessioni di beni prelevati da un
deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio
dell'Unione Europea. Il rigo deve anche essere collegato per gli
aspetti contabili al VE30, che fa espresso riferimento al concetto
di “operazioni registrate”. Il regime dell'esportazione consente
alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della
Comunità, ovvero l'insieme dei territori doganali degli attuali 15
paesi membri della CE, avendo però riguardo alle esclusioni previste
(in Italia i comuni di Livigno e Campione
d'Italia). |
Il regime di
transito
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Nel caso di merci spedite con una procedura di
transito (transito comunitario, transito comune o carnet Tir) a
destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita,
l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 apponendo la
dicitura “Export” su tutti gli esemplari del documento di transito o
su altri documenti sostitutivi, restituendolo poi al dichiarante.
L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica della
merce. Il vincolo ad un regime di transito perfeziona
l'esportazione ai fini dell'uscita dalla CE e trasferisce gli
adempimenti della procedura di transito a carico della dogana che ne
cura il regolare esito entro i termini previsti, dandone notizia
all'esportatore ed all'ufficio Iva territorialmente competente in
caso di irregolarità, fatta salva la possibilità di acquisire altra
prova dell'avvenuta esportazione. L'operatore può ottenere dalla
dogana di vincolo ad un regime di transito certificazione di
regolare esito del regime. All'esportatore può essere richiesto,
da parte dell'ufficio doganale di esportazione, una prova
dell'uscita delle merci dal territorio doganale. |
Nel caso di dogane di uscita italiane è previsto il
servizio di riscontro della Guardia di Finanza, che sorveglia
l'uscita delle merci ed annota le bollette sul registro mod. A 13
dei “Visti uscire dallo Stato”, riportando gli estremi
dell'annotazione negli esemplari n. 3 delle bollette stesse. La
mancata prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della
Comunità non perfeziona il regime dell'esportazione e fa venire meno
la non imponibilità Iva e conseguentemente l'eventuale formazione
del plafond, la restituzione dei diritti, il rimborso o l'abbuono
delle accise. Una prova alternativa può essere la fotocopia della
bolletta di importazione, emessa nel paese destinatario ed
autenticata da quella dogana, come disposto dall'art. 346 lettera a)
del TULD. Con le stesse modalità è possibile rilasciare a
posteriori la bolletta di esportazione quando sia stata omessa
all'atto della spedizione delle merci; la dogana vi provvede
invalidando la bolletta ai fini della scorta delle merci, ma
attestando l'uscita e vistando le fatture presentate ai fini
Iva. |
La prova
dell'avvenuta esportazione
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In materia di non imponibilità Iva sono
rilevanti le circolari 13 febbraio 1997 n. 35/E del Dipartimento
delle Entrate e 2 luglio 1998 n. 173/D del Dipartimento delle
Dogane. La circolare n. 35/E stabilisce che la non imponibilità
all'Iva della cessione trova convalida nella successiva uscita dei
beni dal territorio comunitario. Allo scopo è necessario conservare
l'esemplare del documento doganale di esportazione (l'esemplare Dau
n. 3) o quello corrispondente nel caso di dichiarazione
semplificata, provvisto del visto dell'ufficio doganale di
uscita. Ciò è evidente quando la dogana di uscita è diversa da
quella che ha emesso il documento doganale di esportazione: partenza
dei beni dall'Italia via terra e dogana di uscita dal territorio
comunitario che si trova in altro stato membro
dell'Unione. La fattura di vendita
presentata in |
dogana insieme alla dichiarazione di esportazione
non costituisce ancora la prova che i beni sono usciti dal
territorio comunitario. Nel caso di spedizioni groupage o
consolidate di più spedizioni con un'unica bolletta di esportazione
intestata in rappresentanza indiretta al vettore/spedizioniere
internazionale per conto diversi, l'intestatario della bolletta si
presenta alla dogana di partenza con le fatture interessate per
farvi apporre il visto uscire. Nell'ipotesi in cui l'operatore
nazionale esegua le cessioni tramite trasporto o spedizione dei beni
fuori del territorio della UE a propria cura o a proprio nome, cioè
direttamente o tramite un terzo, l'avvenuta esportazione è
comprovata dal documento doganale Dau n. 3 munito del visto apposto
dalla dogana di uscita dal territorio
comunitario. |
Il rischio
delle vendite ex works
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Nel caso in cui sia l'acquirente estero a
ritirare i beni presso il cedente, curando la loro successiva
esportazione entro 90 giorni dalla consegna, la prova dell'avvenuta
esportazione dei beni è sempre data dall'esemplare n. 3 della
bolletta di esportazione intestata al cedente italiano, munita del
visto uscire apposto dal vettore internazionale, che |
deve inviare l'esemplare n. 3 della bolletta di
esportazione così perfezionata al cedente. E' consigliabile
perciò che gli operatori evitino le cessioni ex works e
raccomandabile invece il vincolo ad un regime di transito, fermo
restando da ultimo il ricorso alla bolletta di importazione nel
paese destinatario. |
Il quadro VC
per gli esportatori abituali
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Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si
sono avvalsi della facoltà di acquistare beni o servizi ed importare
beni senza applicazione dell'imposta in quanto in possesso della
qualifica di esportatore abituale, che si acquisisce quando il
volume d'affari relativo alle cessioni all'esportazione registrato
nei dodici mesi precedenti sia superiore al 10%. Il quadro VC va
compilato sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 del DPR 7
dicembre 2001 n. 435. Nel rigo VC14 occorre indicare la
disponibilità del plafond al 1 gennaio 2001. Tale ammontare ha una
validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare ed una
validità per il solo mese di gennaio 2001 per i contribuenti che
utilizzano il plafond mensile. Il quadro si compone di sei
colonne, nelle quali vanno indicati: - colonna 1: ammontare del
planfod utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti UE; |
- colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per
importazione di beni; - colonna 3: volume di affari, suddiviso
per mesi, relativo al 2001; - colonna 4: ammontare delle cessioni
all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali,
operazioni intracomunitarie effettuate mensilmente; - colonna 5:
volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2000; - colonna
6: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni
assimiliate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie
effettuate mensilmente nell'anno 2000. Le colonne 3 e 4 vanno
compilate da tutti coloro che nel 2001 hanno utilizzato il
plafond. I dati delle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo
dai contribuenti che nel corso del 2001 hanno effettuato acquisti ed
importazioni con utilizzo del plafond rapportato alle operazioni
agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti. |
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