Home  Chi siamo  Consulenza  Links

Mercati esteri   Diritto internazionale   Speciale tessile-calzature   Trasporti e logistica   Dogane   Fisco e contenzioso

La dichiarazione Iva apre la porta alla bolletta doganale

Torna all'indice di questa sezione
Google
Web
euroinforma.it
diritto-internazionale.com
formazioneeuropa.org


Fonte: CSD

 Importanti novità riguardanti la dichiarazione annuale Iva

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2001 ha introdotto importanti novità riguardanti la dichiarazione annuale Iva. La novità principale riguarda l'inserimento nel quadro VA del rigo VA33, che ha collegamenti con la normativa doganale, e del quadro VC.
In base al provvedimento, nel rigo VA33 va indicato l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 8 comma 1 lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche le cessioni nei confronti dei cessionari o commissionari di questi eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori  dal  territorio

dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari e le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell'Unione Europea.
Il rigo deve anche essere collegato per gli aspetti contabili al VE30, che fa espresso riferimento al concetto di “operazioni registrate”.
Il regime dell'esportazione consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità, ovvero l'insieme dei territori doganali degli attuali 15 paesi membri della CE, avendo però riguardo alle esclusioni previste (in Italia i comuni di Livigno e Campione d'Italia).

Il regime di transito

Nel caso di merci spedite con una procedura di transito (transito comunitario, transito comune o carnet Tir) a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 apponendo la dicitura “Export” su tutti gli esemplari del documento di transito o su altri documenti sostitutivi, restituendolo poi al dichiarante.
L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica della merce.
Il vincolo ad un regime di transito perfeziona l'esportazione ai fini dell'uscita dalla CE e trasferisce gli adempimenti della procedura di transito a carico della dogana che ne cura il regolare esito entro i termini previsti, dandone notizia all'esportatore ed all'ufficio Iva territorialmente competente in caso di irregolarità, fatta salva la possibilità di acquisire altra prova dell'avvenuta esportazione.
L'operatore può ottenere dalla dogana di vincolo ad un regime di transito certificazione di regolare esito del regime.
All'esportatore può essere richiesto, da parte dell'ufficio doganale di esportazione, una prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Nel caso di dogane di uscita italiane è previsto il servizio di riscontro della Guardia di Finanza, che sorveglia l'uscita delle merci ed annota le bollette sul registro mod. A 13 dei “Visti uscire dallo Stato”, riportando gli estremi dell'annotazione negli esemplari n. 3 delle bollette stesse.
La mancata prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non perfeziona il regime dell'esportazione e fa venire meno la non imponibilità Iva e conseguentemente l'eventuale formazione del plafond, la restituzione dei diritti, il rimborso o l'abbuono delle accise.
Una prova alternativa può essere la fotocopia della bolletta di importazione, emessa nel paese destinatario ed autenticata da quella dogana, come disposto dall'art. 346 lettera a) del TULD.
Con le stesse modalità è possibile rilasciare a posteriori la bolletta di esportazione quando sia stata omessa all'atto della spedizione delle merci; la dogana vi provvede invalidando la bolletta ai fini della scorta delle merci, ma attestando l'uscita e vistando le fatture presentate ai fini Iva.

La prova dell'avvenuta esportazione

In materia di non imponibilità Iva sono rilevanti le circolari 13 febbraio 1997 n. 35/E del Dipartimento delle Entrate e 2 luglio 1998 n. 173/D del Dipartimento delle Dogane.
La circolare n. 35/E stabilisce che la non imponibilità all'Iva della cessione trova convalida nella successiva uscita dei beni dal territorio comunitario. Allo scopo è necessario conservare l'esemplare del documento doganale di esportazione (l'esemplare Dau n. 3) o quello corrispondente nel caso di dichiarazione semplificata, provvisto del visto dell'ufficio doganale di uscita.
Ciò è evidente quando la dogana di uscita è diversa da quella che ha emesso il documento doganale di esportazione: partenza dei beni dall'Italia via terra e dogana di uscita dal territorio comunitario che si trova in altro stato membro dell'Unione.
La   fattura  di   vendita  presentata   in

dogana insieme alla dichiarazione di esportazione non costituisce ancora la prova che i beni sono usciti dal territorio comunitario.
Nel caso di spedizioni groupage o consolidate di più spedizioni con un'unica bolletta di esportazione intestata in rappresentanza indiretta al vettore/spedizioniere internazionale per conto diversi, l'intestatario della bolletta si presenta alla dogana di partenza con le fatture interessate per farvi apporre il visto uscire.
Nell'ipotesi in cui l'operatore nazionale esegua le cessioni tramite trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della UE a propria cura o a proprio nome, cioè direttamente o tramite un terzo, l'avvenuta esportazione è comprovata dal documento doganale Dau n. 3 munito del visto apposto dalla dogana di uscita dal territorio comunitario.

Il rischio delle vendite ex works

Nel caso in cui sia l'acquirente estero a ritirare i beni presso il cedente, curando la loro successiva esportazione entro 90 giorni dalla consegna, la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è sempre data dall'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione intestata al cedente italiano, munita del visto uscire apposto dal vettore internazionale, che

deve inviare l'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione così perfezionata al cedente.
E' consigliabile perciò che gli operatori evitino le cessioni ex works e raccomandabile invece il vincolo ad un regime di transito, fermo restando da ultimo il ricorso alla bolletta di importazione nel paese destinatario.

Il quadro VC per gli esportatori abituali

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni o servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta in quanto in possesso della qualifica di esportatore abituale, che si acquisisce quando il volume d'affari relativo alle cessioni all'esportazione registrato nei dodici mesi precedenti sia superiore al 10%.
Il quadro VC va compilato sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435.
Nel rigo VC14 occorre indicare la disponibilità del plafond al 1 gennaio 2001. Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare ed una validità per il solo mese di gennaio 2001 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile.
Il quadro si compone di sei colonne, nelle quali vanno indicati:
- colonna 1: ammontare del planfod utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti UE;

- colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazione di beni;
- colonna 3: volume di affari, suddiviso per mesi, relativo al 2001;
- colonna 4: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie effettuate mensilmente;
- colonna 5: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2000;
- colonna 6: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimiliate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie effettuate mensilmente nell'anno 2000.
Le colonne 3 e 4 vanno compilate da tutti coloro che nel 2001 hanno utilizzato il plafond.
I dati delle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso del 2001 hanno effettuato acquisti ed importazioni con utilizzo del plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti.


©2004 AMIteam communication