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Nessuna depenalizzazione per l'evasione dell'Iva
all'importazione. Quando l'imposta parla una lingua straniera, il
suo trattamento, dal punto di vista penalistico, č completamente
sganciato rispetto all'Iva interna. La Cassazione penale nella
sentenza 7058 conferma la totale estraneitą del contrabbando e della
connessa violazione fiscale alle modifiche introdotte dal decreto
legislativo 74/2000. Una presa di posizione gią affermata nella
decisione 20914/01, sempre della terza sezione penale. In sostanza
la Corte ha ribadito che il legislatore delegante con la legge
205/1999, e quello delegato con il Dlgs |
74/2000, hanno riferito le loro previsioni
"esclusivamente all'Iva interna e non si sono affatto occupati
dell'illecito di evasione dell'Iva all'importazione, proprio per la
diversitą oggettiva dei tributi e dei relativi sistemi
sanzionatori". Il regime giuridico dell'Iva all'importazione (che
prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi
doganali), infatti, non č analogo a quello dell'Iva interna. La
prima mira a colpire la circostanza dell'ingresso dei beni nel
territorio dello Stato e non la cessione interna degli
stessi. |