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Dogane, sì al "precontenzioso"

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

I ricorsi amministrativi contro atti impositivi o di irrogazione di sanzioni in materia di accise non sono più proponibili a partire dal 1 gennaio 2002. L'estensione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie non ha però fatto scomparire il rimedio tipico di difesa amministrativa previsto per le controversie doganali. L'abolizione del ricorso amministrativo in materia di accise ed il suo mantenimento in materia doganale rappresentano i punti più rilevanti della circolare 41/D diramata il 17 giugno dall'Agenzia delle Dogane.
La circolare spiega infatti che l'Avvocatura dello Stato ha precisato che non ci sono disposizioni che permettano di raccordare temporalmente un ricorso amministrativo con il ricorso davanti alle Commissioni Tributarie.

Siccome i tempi per rivolgersi a queste ultime sono rigidamente determinati, in mancanza di specifiche disposizioni, non si potrebbe far decorrere i termini dalla decisione amministrativa.
Cosa succede per chi dopo il 1 gennaio ha presentato ricorso amministrativo? Se il contribuente si rivolge alla Commissione Tributaria tardivamente, l'ufficio dovrà eccepire la tardività del ricorso. Ma se il contribuente presenta istanza di remissione in termini, gli uffici “possono rimettersi a giustizia”. Per i ricorsi amministrativi già instaurati prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2002, viene ricordato il contenuto della circolare 26/D dello scorso 4 aprile, con la quale era già stato precisato che ci si potrà rivolgere alla Commissione Tributaria una volta esaurito il procedimento amministrativo.

Gli accertamenti doganali

La circolare precisa dunque che i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali “sono procedure di natura fattuale e tecnica, che rientrano, come sub-procedimenti, nell'ambito dell'attività amministrativa di accertamento”, che non viene meno con l'attribuzione alle Commissioni Tributarie delle liti sulla materia. L'onere per impugnare l'accertamento davanti alla Commissione sorge solo al termine del procedimento amministrativo previsto dal Tuld.
Per l'accertamento definito in dogana, viene stabilito che la data dell'annotazione sulla bolletta rappresenta quella in cui l'accertamento è divenuto definitivo e da   cui   decorrono   i   60   giorni    per

l'impugnazione da parte del contribuente.
La rettifica operata dal funzionario doganale dovrà perciò contenere, almeno in modo sintetico, i termini per l'impugnazione, la commissione tributaria competente e le formalità da seguire. Per l'avviso di rettifica dell'accertamento il termine di impugnazione decorre dalla notifica.
Un'altra importante precisazione riguarda il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali: a partire dal 17 giugno si svolgerà in unico grado davanti al direttore regionale territorialmente competente. Dunque di fatto viene abolito il procedimento di seconda istanza che fino ad oggi si svolgeva presso l'autorità doganale centrale.


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