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Finalmente giustizia!

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Fonte: CSD

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 15445 ha stabilito il principio secondo cui costituisce cessione all'esportazione, esente quindi da Iva, la spedizione entro 90 giorni con contestuale consegna di merce ad un cessionario extracomunitario, ancorché manchi la vidimazione dell'ufficio doganale su esemplare della fattura perché la merce è stata rubata.
Per poter usufruire della non imponibilità Iva sulla cessione di beni a soggetti extracomunitari, l'articolo 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72 stabilisce che il cessionario debba effettuare entro 90 giorni il trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio nazionale e fornire la prova dell'uscita delle merci; prova costituita dal documento doganale di esportazione vidimato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario o dal timbro con bollo a calendario apposto sulla fattura dall'ufficio postale nel caso di invio mediante posta. La mancaza di tali prove impone al cedente di regolarizzare  la  cessione  attraverso il

versamento dell'imposta relativa.
Prima della sentenza, quindi il cedente nazionale che, in seguito al furto della merce presso il cessionario, non provvedeva alla regolarizzazione della cessione all'esportazione, era tenuto al pagamento della relativa imposta.
La Corte di Cassazione ha invece affermato che il furto costituisce una evidente ragione di forza maggiore in presenza della quale non vi è motivo di applicare l'imposta; così come previsto anche dal DPR 441/97, il quale afferma espressamente che la presunzione di cessione non opera nel caso in cui si dimostri che i beni siano andati perduti per eventi fortuiti o accidentali.
In ogni caso per poter considerare non assoggettabile ad imposta le merci rubate è necessario fornire prova dell'evento accidentale o mediante idonea documentazione fornita da un organo dell'amministrazione, quale la denuncia alle forze di polizia, o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

  

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