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La sentenza della Corte di Cassazione n.
15445 ha stabilito il principio secondo cui costituisce cessione
all'esportazione, esente quindi da Iva, la spedizione entro 90
giorni con contestuale consegna di merce ad un cessionario
extracomunitario, ancorché manchi la vidimazione dell'ufficio
doganale su esemplare della fattura perché la merce è stata rubata.
Per poter usufruire della non imponibilità Iva sulla cessione di
beni a soggetti extracomunitari, l'articolo 8 comma 1 lettera b) del
DPR 633/72 stabilisce che il cessionario debba effettuare entro 90
giorni il trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio
nazionale e fornire la prova dell'uscita delle merci; prova
costituita dal documento doganale di esportazione vidimato
dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario o dal
timbro con bollo a calendario apposto sulla fattura dall'ufficio
postale nel caso di invio mediante posta. La mancaza di tali prove
impone al cedente di regolarizzare la cessione
attraverso il |
versamento dell'imposta relativa. Prima
della sentenza, quindi il cedente nazionale che, in seguito al furto
della merce presso il cessionario, non provvedeva alla
regolarizzazione della cessione all'esportazione, era tenuto al
pagamento della relativa imposta. La Corte di Cassazione ha
invece affermato che il furto costituisce una evidente ragione di
forza maggiore in presenza della quale non vi è motivo di applicare
l'imposta; così come previsto anche dal DPR 441/97, il quale afferma
espressamente che la presunzione di cessione non opera nel caso in
cui si dimostri che i beni siano andati perduti per eventi fortuiti
o accidentali. In ogni caso per poter considerare non
assoggettabile ad imposta le merci rubate è necessario fornire prova
dell'evento accidentale o mediante idonea documentazione fornita da
un organo dell'amministrazione, quale la denuncia alle forze di
polizia, o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento. |