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Iva: il regime di non imponibilitą dei beni in temporanea importazione

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Fonte: CSD

 

La non imponibilitą ex articolo 9 DPR 633/1972 comma 1 dei beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati ma sottoposti a lavorazioni, si applica anche qualora la successiva riesportazione degli stessi rappresenti unicamente una possibilitą e non un'intenzione concreta.
Lo stesso articolo 9 infatti stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati sottoposti a determinate lavorazioni previste dall'articolo 176 del Testo Unico delle Leggi Doganali destinati ad essere riesportati fuori dal territorio dello stato ed i beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residenti nel territorio dello stato.
Le merci provenienti dall'estero quindi, introdotte nel territorio dello stato per essere sottoposte a lavorazione possono, su istanza degli interessati, essere ammesse all'importazione temporanea quando i prodotti da ottenere a seguito dei trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo.

L'esecuzione delle lavorazioni sulle merci introdotte č requisito essenziale ed imprescindibile per l'assoggettamento al regime della temporanea importazione, fermo restando che le merci conservano la condizione giuridica di merci estere.
L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento Iva delle lavorazioni su beni in temporanea importazione con la risoluzione n. 47/e del 13 aprile 2001.
Il problema posto riguarda solamente i beni di provenienza estera, per i quali non č immediato il collegamento tra la concessione del beneficio e la successiva esportazione dei beni, elemento che invece č necessario per la seconda tipologia di beni di cui all'articolo 9 DPR 633/72.
L'agevolazione nel primo caso viene riconosciuta oggettivamente, prescindendo dalla successiva esportazione delle merci, e quindi il rinvio dell'articolo 9 alla disposizione di legge di cui all'articolo 176 TULD ha il solo fine di identificare la tipologia delle operazioni eseguibili sui beni in questione, risultando ininfluente per l'imponibilitą Iva la destinazione dei beni temporaneamente importati.

  

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