|
La non imponibilitą ex articolo 9 DPR 633/1972
comma 1 dei beni di provenienza estera, non ancora definitivamente
importati ma sottoposti a lavorazioni, si applica anche qualora la
successiva riesportazione degli stessi rappresenti unicamente una
possibilitą e non un'intenzione concreta. Lo stesso articolo 9
infatti stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto
i beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati
sottoposti a determinate lavorazioni previste dall'articolo 176 del
Testo Unico delle Leggi Doganali destinati ad essere riesportati
fuori dal territorio dello stato ed i beni nazionali, nazionalizzati
o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residenti nel
territorio dello stato. Le merci provenienti dall'estero quindi,
introdotte nel territorio dello stato per essere sottoposte a
lavorazione possono, su istanza degli interessati, essere ammesse
all'importazione temporanea quando i prodotti da ottenere a seguito
dei trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del
territorio medesimo. |
L'esecuzione delle lavorazioni sulle merci
introdotte č requisito essenziale ed imprescindibile per
l'assoggettamento al regime della temporanea importazione, fermo
restando che le merci conservano la condizione giuridica di merci
estere. L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento Iva
delle lavorazioni su beni in temporanea importazione con la
risoluzione n. 47/e del 13 aprile 2001. Il problema posto
riguarda solamente i beni di provenienza estera, per i quali non č
immediato il collegamento tra la concessione del beneficio e la
successiva esportazione dei beni, elemento che invece č necessario
per la seconda tipologia di beni di cui all'articolo 9 DPR
633/72. L'agevolazione nel primo caso viene riconosciuta
oggettivamente, prescindendo dalla successiva esportazione delle
merci, e quindi il rinvio dell'articolo 9 alla disposizione di legge
di cui all'articolo 176 TULD ha il solo fine di identificare la
tipologia delle operazioni eseguibili sui beni in questione,
risultando ininfluente per l'imponibilitą Iva la destinazione dei
beni temporaneamente importati.
|