Home  Chi siamo  Consulenza  Links

Mercati esteri   Diritto internazionale   Speciale tessile-calzature   Trasporti e logistica   Dogane   Fisco e contenzioso

Istanze di interpello 

Torna all'indice di questa sezione
Google
Web
euroinforma.it
diritto-internazionale.com
formazioneeuropa.org


Fonte: Il Sole 24 Ore - Trasporti

 

Risposte in 120 giorni – I cambiamenti di parere non sono retroattivi

 

Dal 20 giugno 2001 è possibile inoltrare istanze di interpello all'amministrazione finanziaria. E' infatti stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione delle norme contenute nell'articolo 11 dello Statuto (legge 212/2000).
Con la circolare 50/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che una volta acquisiti il parere dell'amministrazione (tacito o espresso) il contribuente che vi si uniformerà non potrà né essere sanzionato né vedersi recuperata l'imposta in conseguenza della mutata opinione dell'amministazione.

Si ricorda che la procedura di interpello è scandita da una determinata tempistica e prevede specifiche modalità anche in capo all'amministrazione finanziaria. Innanzitutto viene individuata una differente competenza:
§ in via generale, la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
§ per determinate ipotesi, la direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare tale competenza scatta in presenza di istanze presentate da amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici a rilevanza nazionale, contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 500 miliardi.

L'intervento dell'ufficio centrale è in ogni caso possibile anche in assenza dei predetti requisiti, in quanto a norma dell'articolo 4 comma 1 viene previsto che la risposta possa essere fornita direttamente anche dalla direzione centrale. Nel caso invece di tributi di competenza dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Dogane (si pensi in quest'ultimo caso all'applicazione di accise) sono designati rispettivamente (almeno sotto il profilo della ricezione delle istanze) la direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello e la direzione compartimentale dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

L'amministrazione riceverà l'istanza o per posta (raccomandata a/r) o mediante consegna diretta. Dalla data di ricezione decorre il termine di centoventi giorni entro i quali deve essere fornita la risposta ovvero si forma il silenzio assenso.
Una volta verificata la presenza di dati ed elementi che devono essere contenuti nell'istanza, l'amministrazione deve valutare se nel caso prospettato ricorrano effettivamente le condizioni di incertezza richieste dalla norma.
Quindi l'ufficio, entro 120 giorni alternativamente:
§ avalla la tesi del contribuente, in questo caso può rispondere esprimendo la propria conformità alla soluzione prospettata o far formare il silenzio assenso;
§ non condivide la soluzione esposta ed in questo caso deve fornire risposta scritta e motivata da notificare al contribuente mediante raccomandata a/r o per via telematica.
  

©2004 AMIteam communication