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Fonte: Il Sole 24 Ore -
Trasporti
Risposte in 120 giorni – I
cambiamenti di parere non sono retroattivi
Dal 20 giugno 2001 è possibile inoltrare
istanze di interpello all'amministrazione finanziaria. E' infatti stato
pubblicato il decreto ministeriale di attuazione delle norme contenute
nell'articolo 11 dello Statuto (legge 212/2000). Con la circolare
50/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che una volta acquisiti
il parere dell'amministrazione (tacito o espresso) il contribuente che vi
si uniformerà non potrà né essere sanzionato né vedersi recuperata
l'imposta in conseguenza della mutata opinione
dell'amministazione.
Si ricorda che la procedura di interpello è
scandita da una determinata tempistica e prevede specifiche modalità anche
in capo all'amministrazione finanziaria. Innanzitutto viene individuata
una differente competenza: § in via
generale, la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in relazione
al domicilio fiscale del contribuente; §
per determinate ipotesi, la direzione centrale normativa e contenzioso
dell'Agenzia delle Entrate. In particolare tale competenza scatta in
presenza di istanze presentate da amministrazioni centrali dello Stato,
enti pubblici a rilevanza nazionale, contribuenti che hanno conseguito nel
precedente periodo di imposta ricavi superiori a 500
miliardi.
L'intervento dell'ufficio centrale è in ogni caso
possibile anche in assenza dei predetti requisiti, in quanto a norma
dell'articolo 4 comma 1 viene previsto che la risposta possa essere
fornita direttamente anche dalla direzione centrale. Nel caso invece di
tributi di competenza dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle
Dogane (si pensi in quest'ultimo caso all'applicazione di accise) sono
designati rispettivamente (almeno sotto il profilo della ricezione delle
istanze) la direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio
competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello e la
direzione compartimentale dell'Agenzia delle Dogane territorialmente
competente.
L'amministrazione riceverà l'istanza o per posta
(raccomandata a/r) o mediante consegna diretta. Dalla data di ricezione
decorre il termine di centoventi giorni entro i quali deve essere fornita
la risposta ovvero si forma il silenzio assenso. Una volta verificata
la presenza di dati ed elementi che devono essere contenuti nell'istanza,
l'amministrazione deve valutare se nel caso prospettato ricorrano
effettivamente le condizioni di incertezza richieste dalla
norma. Quindi l'ufficio, entro 120 giorni alternativamente: § avalla la tesi del contribuente, in questo caso
può rispondere esprimendo la propria conformità alla soluzione prospettata
o far formare il silenzio assenso; § non
condivide la soluzione esposta ed in questo caso deve fornire risposta
scritta e motivata da notificare al contribuente mediante raccomandata a/r
o per via telematica.
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