Fonte: CSD
L'integrazione del mercato
unico europeo e la propensione commerciale verso l'estero delle imprese
comunitarie portano gli operatori commerciali a confrontarsi con le
normative fiscali degli altri stati. La situazione si complica quando il
soggetto nazionale deve assumere una vera e propria posizione fiscale Iva
ed assolvere gli adempimenti imposti dalle leggi locali.
La direttiva
2000/65/Ce del 17 ottobre 2000, che doveva entrare in vigore il 1 gennaio
scorso, ha cercato di porre rimedio a questa situazione e di uniformare le
norme dei paesi UE, cancellando l'obbligo di nomina del rappresentante
fiscale.
Tuttavia la direttiva non è stata ancora recepita in tutti
gli Stati. In Francia la disciplina è stata introdotta con l'approvazione
della legge finanziaria 2001; in Germania, Finlandia, Paesi Bassi e altri
stati la direttiva era già operativa prima del 31 dicembre 2001; mentre in
tutti gli altri paesi UE è stata recepita in tempo utile per la sua
applicazione già dal 1 gennaio di quest'anno. In Italia il provvedimento
di ricezione della direttiva sarà esaminato nei prossimi giorni dal
Consiglio dei ministri.
Il provvedimento dovrebbe modificare sia il
DPR 633/72 sull'Iva, sia il decreto legge 331/93 contenente il regime
provvisorio degli scambi intracomunitari. In particolare per quanto
riguarda il DPR 633/72 dovrebbero essere modificati gli articoli 17,
38-ter e 40 e dovrebbe essere inserito il nuovo articolo 35-ter; per
quanto riguarda invece il DL 331/93 saranno modificati gli articoli 44 e
50-bis.
La direttiva ha altresì modificato la VI direttiva Iva
77/388/Ce nella parte che riguarda la determinazione del debitore di
imposta nel regime interno. In base ai principi stabiliti dall'articolo 7
comma 3 del DPR 633/72, soggetto passivo di imposta è in via generale un
operatore residente nel territorio dello stato; un soggetto cioè avente in
Italia la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione. Quando il
soggetto non è residente o domiciliato in Italia e non abbia una stabile
organizzazione, le regole cambiano e vanno rispettate le disposizione che
seguono.
Innanzitutto sarà possibile l'identificazione diretta
attraverso l'intoduzione dell'istituto della "identificazione Iva" che
consente ad un residente nella UE o in un altro paese extracomunitario con
il quale esista un rapporto di reciproca assistenza, di identificarsi
direttamente, con un numero di partita Iva, qualora effettui operazioni
imponibili in Italia. L'identificazione sarà obbligatoria quando il non
residente effettua nel territorio dello stato cessioni di beni o
prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che agiscono in qualità
di privati consumatori: ciò è necessario perché non è consentito al
privato assolvere l'imposta direttamente all'Erario.
In alternativa
all'identificazione Iva il non residente ha la facotà di nominare il
rappresentante fiscale. Questa possibilità è l'unica prevista per i
residenti fuori della UE, non esistendo attualmente accordi specifici di
reciproca assistenza per le imposte indirette. Secondo le nuove
disposizioni, dovrebbe essere previsto che il rappresentante fiscale possa
essere nominato anche se il non residente possiede in Italia una stabile
organizzazione, nel caso in cui le operazioni per le quali viene nominato
il rappresentante non siano effettuate da o nei confronti di stabili
organizzazioni.
Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti del
Fisco italiano potrebbe essere più utile l'identificazione diretta anziché
la nomina del rappresentante, che prevede una responsabilità solidale da
parte del soggetto nazionale che acquisisce la figura di
rappresentante.