Fonte: CSD
L'articolo 7 comma 3 del DPR
633/72, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, considera quale
luogo di effettuazione delle operazioni quello in cui il prestatore ha
fissato la sede della propria attività economica o, in mancanza, quello
del suo domicilio.
Tuttavia la VI direttiva 77/388 prevede delle
deroghe a questi principi, tra cui:
- le prestazioni di servizi
relative a beni immobili, che si considerano effettuate nel territorio
dello stato ove è ubicato l'immobile;
- le prestazioni di servizi
relative a beni mobili materiali, le prestazioni di carattere culturale ed
artistico, i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni,
nonché le operazioni di carico e scarico accessorie ai trasporti di beni,
che sono imponibili se rese nel territorio dello stato;
- i
corrispettivi derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili
relativi a beni mobili materiali, imponibili se utilizzati nello
stato.
Tali deroghe determinano una delocalizzazione del luogo di
imponibilità dei servizi, con conseguente tassazione del servizio nel
luogo in cui esso è eseguito, ovvero è utilizzato il bene o nel luogo in
cui il soggetto committente è registrato ai fini Iva.
La
Direttiva 95/7, recepita in Italia con Legge 18/2/1997 n. 28, ha incluso
tra le deroghe al regime della territorialità anche le prestazioni di
servizi relativi a beni mobili rese in forza di contratto di appalto,
d'opera e simili, fino ad allora considerate operazioni intracomunitarie
assimilate.
In particolare la Legge n. 28 del 18/2/1997 ha introdotto
all'art. 40 del DL 331/93 il comma 4 bis ed ha abrogato gli articoli 38
comma 3 lettera a), 41 comma 2 lettera a) e 58 comma 2.
La modifica ha
reinserito nel loro naturale ambito delle prestazioni di servizio tutte le
lavorazioni; vale a dire le prestazioni basate su contratti d'opera,
d'appalto e simili, nonché le manipolazioni usuali, le riparazioni e le
perizie su beni mobili, che costituiscono prestazioni di servizio
intracomunitario a condizione che i beni al termine delle prestazioni
vengano trasportati in uno stato diverso da quello in cui è stata eseguita
la lavorazione.
Il nuovo comma 4 dell'articolo 40 stabilisce per
queste operazioni la delocalizzazione del luogo di tassazione dello Stato
membro in cui il committente è registrato ai fini Iva. Ciò vuol dire
che:
- se il committente del servzio è identificato ai fini Iva in uno
Stato membro diverso da quello in cui la prestazione è resa, i servizi
sono imponibili nel paese in cui risiede il committente secondo il
principio della tassazione o destinazione. Di conseguenza la prestazione è
detassata all'orgine;
- se il committente è identificato ai fini Iva
nello Stato membro in cui la prestazione è resa, ovvero non è identificato
ai fini Iva, i servizi sono imponibili nello Stato membro in cui la
prestazione è materialmente eseguita secondo il principio di tassazione
all'origine.
Il mutamento della disciplina relativa alle
lavorazioni intracomunitare ha comportato anche un cambiamento negli
adempimenti a cui è soggetto il contribuente.
Per quanto concerne
l'imposizione Iva, trovandosi in presenza del committente identificato ai
fini Iva in Italia, non rileva il luogo di esecuzione della lavorazione in
quanto l'operazione sarà sottoposta a tassazione in Italia. Di
conseguenza, se il presentatore è un soggetto identificato ai fini Iva in
altro Stato comunitario, egli emetterà fattura non imponibile ai sensi
dell'art. 40 comma 4 bis DL 331/93. Mentre se il committente è soggetto
privato o soggetto extracomunitario non identificato ai fini Iva nella
Comunità, occorre seguire la regola del luogo in cui le lavorazioni sono
svolte: se le lavorazioni sono effettuate in Italia l'operazione è
soggetta ad imposta in Italia; se sono effettuate in altro territorio
della Comunità sono soggette ad imposta secondo le regole di tassazione
dello Stato in cui la lavorazione è eseguita.
Ai fini della
redazione dei modelli Intrastat, relativi al controllo dei movimenti di
beni realizzati tra i paesi dell'Unione Europea, dal punto di vista
fiscale l'adempimento è escluso per tutte le operazioni che rientrano
nell'articolo 40 comma 4 bis del DL 331/93. Ai fini statistici sono
soggetti alla compilazione dei modelli Intrastat solo coloro che
presentano modelli Intrastat con cadenza mensile; mentre, in caso di
lavorazione comunitaria, non sono tenuti alla compilazione i contribuenti
annuali o trimestrali.