Home  Chi siamo  Consulenza  Links

Mercati esteri   Diritto internazionale   Speciale tessile-calzature   Trasporti e logistica   Dogane   Fisco e contenzioso

Lavorazioni Comunitarie

Torna all'indice di questa sezione
Google
Web
euroinforma.it
diritto-internazionale.com
formazioneeuropa.org


Fonte: CSD

 

L'articolo 7 comma 3 del DPR 633/72, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto, considera quale luogo di effettuazione delle operazioni quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o, in mancanza, quello del suo domicilio.
Tuttavia la VI direttiva 77/388 prevede delle deroghe a questi principi, tra cui:
- le prestazioni di servizi relative a beni immobili, che si considerano effettuate nel territorio dello stato ove è ubicato l'immobile;
- le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, le prestazioni di carattere culturale ed artistico, i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni, nonché le operazioni di carico e scarico accessorie ai trasporti di beni, che sono imponibili se rese nel territorio dello stato;
- i corrispettivi derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili relativi a beni mobili materiali, imponibili se utilizzati nello stato.
Tali deroghe determinano una delocalizzazione del luogo di imponibilità dei servizi, con conseguente tassazione del servizio nel luogo in cui esso è eseguito, ovvero è utilizzato il bene o nel luogo in cui il soggetto committente è registrato ai fini Iva.

La Direttiva 95/7, recepita in Italia con Legge 18/2/1997 n. 28, ha incluso tra le deroghe al regime della territorialità anche le prestazioni di servizi relativi a beni mobili rese in forza di contratto di appalto, d'opera e simili, fino ad allora considerate operazioni intracomunitarie assimilate.
In particolare la Legge n. 28 del 18/2/1997 ha introdotto all'art. 40 del DL 331/93 il comma 4 bis ed ha abrogato gli articoli 38 comma 3 lettera a), 41 comma 2 lettera a) e 58 comma 2.
La modifica ha reinserito nel loro naturale ambito delle prestazioni di servizio tutte le lavorazioni; vale a dire le prestazioni basate su contratti d'opera, d'appalto e simili, nonché le manipolazioni usuali, le riparazioni e le perizie su beni mobili, che costituiscono prestazioni di servizio intracomunitario a condizione che i beni al termine delle prestazioni vengano trasportati in uno stato diverso da quello in cui è stata eseguita la lavorazione.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 40 stabilisce per queste operazioni la delocalizzazione del luogo di tassazione dello Stato membro in cui il committente è registrato ai fini Iva. Ciò vuol dire che:
- se il committente del servzio è identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione è resa, i servizi sono imponibili nel paese in cui risiede il committente secondo il principio della tassazione o destinazione. Di conseguenza la prestazione è detassata all'orgine;
- se il committente è identificato ai fini Iva nello Stato membro in cui la prestazione è resa, ovvero non è identificato ai fini Iva, i servizi sono imponibili nello Stato membro in cui la prestazione è materialmente eseguita secondo il principio di tassazione all'origine.

Il mutamento della disciplina relativa alle lavorazioni intracomunitare ha comportato anche un cambiamento negli adempimenti a cui è soggetto il contribuente.
Per quanto concerne l'imposizione Iva, trovandosi in presenza del committente identificato ai fini Iva in Italia, non rileva il luogo di esecuzione della lavorazione in quanto l'operazione sarà sottoposta a tassazione in Italia. Di conseguenza, se il presentatore è un soggetto identificato ai fini Iva in altro Stato comunitario, egli emetterà fattura non imponibile ai sensi dell'art. 40 comma 4 bis DL 331/93. Mentre se il committente è soggetto privato o soggetto extracomunitario non identificato ai fini Iva nella Comunità, occorre seguire la regola del luogo in cui le lavorazioni sono svolte: se le lavorazioni sono effettuate in Italia l'operazione è soggetta ad imposta in Italia; se sono effettuate in altro territorio della Comunità sono soggette ad imposta secondo le regole di tassazione dello Stato in cui la lavorazione è eseguita.

Ai fini della redazione dei modelli Intrastat, relativi al controllo dei movimenti di beni realizzati tra i paesi dell'Unione Europea, dal punto di vista fiscale l'adempimento è escluso per tutte le operazioni che rientrano nell'articolo 40 comma 4 bis del DL 331/93. Ai fini statistici sono soggetti alla compilazione dei modelli Intrastat solo coloro che presentano modelli Intrastat con cadenza mensile; mentre, in caso di lavorazione comunitaria, non sono tenuti alla compilazione i contribuenti annuali o trimestrali.
  


©2004 AMIteam communication