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Niente accertamento se il contribuente non ha
ricevuto il processo verbale di constatazione. E' questo quanto
emerge da una sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Milano. Secondo la commissione infatti anche il contribuente non
"verificato" dalla Finanza, ma che ha ricevuto un avviso di
rettifica, perché a suo carico sono emersi elementi dalla verifica
effettuata ad un altro soggetto, ha diritto alle garanzie fissate
dallo Statuto del contribuente. La legge 21/2000 ha fissato il
principio del diritto di difesa che deve essere garantito al
contribuente verificato, fra cui l'assistenza di un professionista
di fiducia e, soprattutto, il diritto di formulare osservazioni e
richieste agli uffici impositori
entro 60 giorni dal |
rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni di verifica. E solo in casi di particolare
e motivata urgenza è possibile che l'avviso di accertamento possa
essere emanato prima che siano passati 60 giorni da quando il
contribuente ha ricevuto l'avviso. Nel caso in questione gli
elementi a carico della società accertata erano emersi nel corso di
un'indagine penale riguardante un altro soggetto. In una tale
situazione l'autorizzazione data dall'autorità giudiziaria
all'utilizzo della documentazione emersa in sede penale, a norma
dell'articolo 7 dello Statuto, deve essere portata, spiega la
sentenza, a conoscenza del contribuente destinatario dell'avviso di
rettifica. |