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L'articolo 12 della legge finanziaria, che ha
introdotto importanti novità relative alla disciplina del
contenzioso tributario, ha stabilito che la competenza
giurisdizionale delle controversie riguardanti i tributi
amministrati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane è attribuita
alle Commissioni Tributarie e non più all'autorità giudiziaria
ordinaria. L'obiettivo della riforma è quello di potenziare la
giustizia tributaria creando giudici sempre più specializzati ai
quali devolvere tutte le controversie afferenti l'applicazione delle
disposizioni tributarie. Il mutamento della competenza
giurisdizionale ha provocato una revisione delle procedure di
ricorso e modificato i diritti di tutela dei contribuenti che
operano con i paesi terzi. In particolare, contro gli avvisi di
rettifica sarà possibile proporre ricorso giurisdizionale, entro 60
giorni dalla notifica dell'atto, alla Commissione Tributaria
provinciale avente sede nella circoscrizione territoriale in cui si
trova l'ufficio di vertice che li ha emessi, notificando l'atto
direttamente alla circoscrizione doganale. Il ricorrente dovrà
costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla
proposizione del |
ricorso mediante deposito presso la segreteria
della Commissione Tributaria adita del fascicolo di parte. La
costituzione in giudizio dell'Ufficio deve essere invece effettuata
entro il termine di 60 giorni da quello in cui il ricorso gli è
stato notificato. La disciplina del processo tributario consente
inoltre al ricorrente di chiedere alla Commissione tributaria
competente a trattare la controversia principale la sospensione
parziale o totale dell'esecuzione dell'atto impugnato, a condizione
che esistano fondati motivi di incorrere in un danno grave ed
irreparabile per l'interessato, dell'apparenza di un ricorso
ammissibile e fondato, di un processo di merito incardinato dinanzi
al giudice tributario. In ogni caso, generalmente gli uffici
delle dogane nel corso della fase cautelare del giudizio incardinato
dal ricorrente dinanzi alle Commissioni Tributarie provvedono
affinché l'eventuale sospensione giudiziale del provvedimento sia
subordinato all'esistenza o alla costituzione di idonea garanzia nei
modi e con i limiti chiariti dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee. |