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Nuova competenza giurisdizionale delle controversie in materia doganale

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Fonte: CSD

 

L'articolo 12 della legge finanziaria, che ha introdotto importanti novità relative alla disciplina del contenzioso tributario, ha stabilito che la competenza giurisdizionale delle controversie riguardanti i tributi amministrati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane è attribuita alle Commissioni Tributarie e non più all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'obiettivo della riforma è quello di potenziare la giustizia tributaria creando giudici sempre più specializzati ai quali devolvere tutte le controversie afferenti l'applicazione delle disposizioni tributarie.
Il mutamento della competenza giurisdizionale ha provocato una revisione delle procedure di ricorso e modificato i diritti di tutela dei contribuenti che operano con i paesi terzi. In particolare, contro gli avvisi di rettifica sarà possibile proporre ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla Commissione Tributaria provinciale avente sede nella circoscrizione territoriale in cui si trova l'ufficio di vertice che li ha emessi, notificando l'atto direttamente alla circoscrizione doganale.
Il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro  30 giorni  dalla  proposizione del

ricorso mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria adita del fascicolo di parte. La costituzione in giudizio dell'Ufficio deve essere invece effettuata entro il termine di 60 giorni da quello in cui il ricorso gli è stato notificato.
La disciplina del processo tributario consente inoltre al ricorrente di chiedere alla Commissione tributaria competente a trattare la controversia principale la sospensione parziale o totale dell'esecuzione dell'atto impugnato, a condizione che esistano fondati motivi di incorrere in un danno grave ed irreparabile per l'interessato, dell'apparenza di un ricorso ammissibile e fondato, di un processo di merito incardinato dinanzi al giudice tributario.
In ogni caso, generalmente gli uffici delle dogane nel corso della fase cautelare del giudizio incardinato dal ricorrente dinanzi alle Commissioni Tributarie provvedono affinché l'eventuale sospensione giudiziale del provvedimento sia subordinato all'esistenza o alla costituzione di idonea garanzia nei modi e con i limiti chiariti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.


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