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Parere in diritto doganale

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Fonte: CSD

 Questione: diritto alla detrazione dell'imposta Iva liquidata in sede di accertamento di revisione dell'ufficio doganale 

Fonti normative:
- D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19, 19 bis 2
- D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 36 e 86
- D.lgs 8 novembre 1990, n. 374, artt. 8, 9, 11
- D.M. n. 6988/VIII del 12 marzo 1974

Fonti amministrative:
- circolare prot. n. 3420 del 28 giugno 1977

Fonti giurisprudenziali:
- Cass. Civ., sez. I, 17 ottobre 1997, n. 10184
- Cass. Civ., sez. I, 19 agosto 1995, n. 8956

Svolgimento1


Il contribuente ha l'onere di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta tramite la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Tale diritto sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile.
Il concetto di esigibilità, introdotto solo nel 1997, è collegato al momento in cui la cessione dei beni è effettuata, momento corrispondente per i beni mobili alla consegna o alla spedizione degli stessi.
In specie, riguardo alle operazioni di importazioni, l'Iva2, quale elemento della complessiva obbligazione tributaria in capo all'importatore, diventa esigibile il giorno in cui la dichiarazione di importazione è accettata dagli uffici doganali.
I diritti doganali, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, sono specificati nel loro ammontare dall'importatore nella dichiarazione a scopo meramente indicativo; successivamente sono controllati e confermati ovvero rettificati dagli uffici doganali; tale accertamento è ritenuto definitivo al momento della annotazione in bolletta e liquidazione dei diritti.
Tuttavia, entro i successivi tre anni, l'ufficio doganale ha il diritto di revisionare l'accertamento eseguito. Qualora si riscontrino errori inerenti agli elementi presi a base per l'operazione di accertamento definitivo, l'ufficio procede alla rettifica.
La revisione consiste nel mero riesame di quegli elementi basilari utilizzati per l'accertamento e nella successiva eventuale rettifica dell'originario accertamento doganale; non si ha, pertanto,  un nuovo accertamento,  ma


una mera correzione di quello iniziale. Il Ministero ha peraltro escluso espressamente che la revisione possa corrispondere ad una operazione doganale vera e propria, non ammettendo così la possibilità di configurare il sorgere di una nuova obbligazione tributaria al momento della revisione.
Una chiara definizione di quale sia il momento di esigibilità dell'imposta in caso di revisione di accertamento emerge da un'analisi di raffronto della disciplina degli interessi di mora sui diritti doganali.
L'interpretazione ministeriale ha fornito elementi rilevanti: qualora vengano liquidati dagli uffici doganali tributi suppletivi in seguito a operazioni, fra le altre, di revisione, gli interessi decorrono dall'anteriore momento in cui è sorto il diritto dell'erario a percepire i tributi accertati; solo quando l'inesattezza dei dati forniti dal contribuente, inesattezza determinante la successiva liquidazione delle imposte in sede di revisione, è qualificabile come fatto non imputabile allo stesso contribuente, gli interessi decorreranno non in maniera retroattiva, bensì dalla in cui l'importatore viene a conoscenza del suo ulteriore debito di imposta.
Ritenuta peraltro la previsione normativa che fa decorrere l'interesse dalla data in cui il diritto doganale è divenuto esigibile, appare evidente che l'esigibilità dell'imposta, anche in caso di revisione, è riscontrabile solo nel precedente momento corrispondente alla nascita del diritto di credito in capo all'erario, cioè nel momento dell'importazione della merce.


Conclusione


Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene l'imposta sul valore aggiunto all'importazione esigibile sin dal momento del sorgere dell'obbligazione e, dunque, dalla data accettazione della destinazione al consumo, anche in caso di successiva operazione di revisione dell'accertamento operato dagli uffici doganali. Peraltro, rimane alquanto difficile configurare la possibilità di una nuova decorrenza dell'esigibilità, considerando che la dichiarazione fornita dall'importatore è fornita sotto la propria responsabilità, da cui potrà essere esonerato solo qualora dimostri che l'imperfetto adempimento, in tal caso la corretta dichiarazione e determinazione dell'ammontare dei tributi,  sia dovuta  a causa ad egli non


imputabile.
Pertanto, l'Iva, sebbene liquidata nel suo ammontare suppletivo nel successivo momento della revisione, non può essere oggetto di detrazione qualora l'operazione di importazione, momento che determina l'esigibilità del tributo, sia avvenuta oltre i due anni antecedenti all'attuale dichiarazione Iva.
Peraltro, un'ulteriore previsione normativa, l'art. 19 bis 2 del D.p.r.
n. 633/72, subordina l'esercizio della rettifica successiva a mutamenti intervenuti nel regime di detrazione dell'imposta, determinanti una detrazione dell'imposta diversa da quella già operata, alla non cessione della merce in questione.


La concreta fattispecie


Nel caso proposto in parere risulta non detraibile l'imposta suppletiva liquidata in revisione di accertamento, in quanto l'operazione di importazione, momento di esigibilità del tributo, è avvenuta nel 1999, oltre due anni antecedenti alla dichiarazione Iva attuale.
A conferma di tale assunto è significativo l'esame del computo degli interessi concernenti l'imposta suppletiva effettuato nel caso di fattispecie dagli uffici doganali in sede di   revisione.   Ritenuta  la  decorrenza


degli interessi dalla data in cui l'imposta "è divenuta esigibile", ex art. 86 T.U. Disposizioni Legislative in materia doganale, individuare il giorno da cui sono fatti decorrere gli interessi consente, difatti, l'identificazione del momento in cui l'imposta è divenuta esigibile.
Considerando, peraltro, un'avvenuta cessione della merce importata nel caso in esame, non è configurabile la possibilità di rettificare la detrazione già operata pera la merce importata.

1 Il parere è valido solo per fattispecie incorse successivamente al 1° gennaio 1998
2 L'Iva dovuta all'importazione, rilevante nella fattispecie in esame, non è soggetta alla disciplina del regolamento CEE n. 1697 del 1979, ma a quella contenuta nel testo unico delle leggi doganali, rientrando l'Iva all'importazione tra i tributi che vanno corrisposti in occasione e non a cagione dell'importazione.


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