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Plafond Iva con vecchio calcolo

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Fonte: CSD

Nel passaggio dal metodo mobile a quello fisso conta il risultato precedente


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 77/E del 6 marzo 2002 ha chiarito, in materia di plafond Iva, le regole da seguire per il passaggio dal metodo di determinazione cosiddetto mobile al metodo cosiddetto fisso o solare.
Per non danneggiare i soggetti che operano con l'estero a causa dei ritardi accumulati dagli uffici nell'esecuzione dei rimborsi, le disposizioni dell'Iva consentono, a determinati contribuenti che realizzano un qualificato ammontare di esportazioni e operazioni equiparate non imponibili, di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento d'imposta per non trovarsi così a credito di Iva.
I metodi utilizzati sono due:
1. Plafond fisso o solare, riferito all'anno solare precedente;
2. Plafond mobile o mensile, riferito ai dodici mesi precedenti.
Il tipo di plafond che si intende utilizzare va evidenziato in sede di dichiarazione Iva; entrambi hanno durata annuale ed i soggetti interessati possono modificare ogni anno il tipo di plafond prescelto.
Se nell'anno solare precedente si è utilizzato il plafond fisso e si vuole passare al tipo mobile non sorge alcun problema     in     quanto     il     plafond

disponibile all'inizio dell'anno è pari alle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente. Al contrario se si passa dal plafond mobile a quello fisso, l'Agenzia sostiene che il calcolo del plafond utilizzabile con il metodo solare dal 1 gennaio 2002 deve essere pari a quello che risultava disponibile a gennaio se si fosse continuato ad utilizzare il plafond mobile.
Non è ammesso d'altro canto che l'operatore calcoli al momento del passaggio l'ammontare del plafond spettante per l'anno quale differenza tra il totale delle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente e l'eccedenza degli acquisti in sospensione d'imposta effettuate nel medesimo esercizio rispetto al totale delle operazioni non imponibili registrate nel secondo anno precedente a quello del passaggio.
Quindi, ipotizzando che il 2002 sia l'esercizio di passaggio, non si potrà imputare gli utilizzi del plafond effettuati nell'esercizio 2001, dapprima, alle operazioni non imponibili registrate nel 2000 e, poi, solo per l'eccedenza a quelle registrate nel 2001, ma si dovrà far riferimento all'ammontare del plafond maturato nei 12 mesi precedenti.


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