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L'Agenzia
delle Entrate con la risoluzione 77/E del 6 marzo 2002 ha chiarito,
in materia di plafond Iva, le regole da seguire per il passaggio dal
metodo di determinazione cosiddetto mobile al metodo cosiddetto
fisso o solare. Per non danneggiare i soggetti che operano con
l'estero a causa dei ritardi accumulati dagli uffici nell'esecuzione
dei rimborsi, le disposizioni dell'Iva consentono, a determinati
contribuenti che realizzano un qualificato ammontare di esportazioni
e operazioni equiparate non imponibili, di poter acquistare e
importare beni e servizi senza pagamento d'imposta per non trovarsi
così a credito di Iva. I metodi utilizzati sono due: 1.
Plafond fisso o solare, riferito all'anno solare
precedente; 2. Plafond mobile o mensile,
riferito ai dodici mesi precedenti. Il tipo di plafond che si
intende utilizzare va evidenziato in sede di dichiarazione Iva;
entrambi hanno durata annuale ed i soggetti interessati possono
modificare ogni anno il tipo di plafond prescelto. Se nell'anno
solare precedente si è utilizzato il plafond fisso e si vuole
passare al tipo mobile non sorge alcun problema
in quanto
il plafond
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disponibile all'inizio
dell'anno è pari alle esportazioni e operazioni assimilate
registrate nell'anno solare precedente. Al contrario se si passa dal
plafond mobile a quello fisso, l'Agenzia sostiene che il calcolo del
plafond utilizzabile con il metodo solare dal 1 gennaio 2002 deve
essere pari a quello che risultava disponibile a gennaio se si fosse
continuato ad utilizzare il plafond mobile. Non è ammesso
d'altro canto che l'operatore calcoli al momento del passaggio
l'ammontare del plafond spettante per l'anno quale differenza tra il
totale delle operazioni non imponibili registrate nell'anno
precedente e l'eccedenza degli acquisti in sospensione d'imposta
effettuate nel medesimo esercizio rispetto al totale delle
operazioni non imponibili registrate nel secondo anno precedente a
quello del passaggio. Quindi, ipotizzando che il 2002 sia
l'esercizio di passaggio, non si potrà imputare gli utilizzi del
plafond effettuati nell'esercizio 2001, dapprima, alle operazioni
non imponibili registrate nel 2000 e, poi, solo per l'eccedenza a
quelle registrate nel 2001, ma si dovrà far riferimento
all'ammontare del plafond maturato nei 12 mesi
precedenti. |