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Incoterms

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Data: Lunedì 12 Agosto 2002     
Fonte: Centro Spedizionieri Doganali        


Gli "Incoterms" (forma contratta della locuzione International Commercial Terms) sono clausole contrattuali, ovvero formule sintetiche relative a tredici termini di consegna, contraddistinti da sigle di tre lettere, utilizzate per fornire un insieme di regole internazionali che permettano una precisa interpretazione dei termini commerciali più comunemente utilizzati. Creati nel 1936 ad opera della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, gli Incoterms sono uno strumento operativo necessario alle parti per l'interpretazione uniforme, costante ed autentica dei termini mercantili inerenti il trasferimento fisico delle merci nei contratti internazionali di compravendita.

Scopo essenziale di tali clausole è quello di evitare interpretazioni soggettivistiche e particolari nei contratti internazionali di compravendita, definire il metodo di trasporto, definire la sfera delle responsabilità durante il trasferimento delle merci ed individuare il momento in cui avviene il passaggio di proprietà delle merci oggetto della transazione.

Successivamente alla loro entrata in vigore, gli Incoterms hanno subito numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni, fino ad arrivare all'ultima edizione, quella del Gennaio 2000. L'evoluzione continua della prassi mercantile e delle tecniche di trasporto e la graduale sostituzione della documentazione cartacea con quella elettronica comportano un continuo adattamento degli Incoterms, giustificandone così il carattere dinamico.
Le principali modifiche apportate con l'ultima revisione riguardano essenzialmente due aspetti, e cioè le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei termini FAS e DEQ, e le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel termine FCA.

Trattandosi di regole non aventi di per sé valore normativo sia a livello nazionale che internazionale (fatta eccezione per alcuni rari paesi che le hanno recepite nella propria legislazione), gli operatori che desiderano avvalersi di tali regole, d'intesa con le controparti, devono farne esplicito riferimento nel contratto, specificando con precisione l'edizione che si vuole adottare.
Nel 1990 gli Incoterms, al fine di agevolarne la lettura e la comprensione, sono stati raggruppati in quattro categorie differenti contraddistinte in base ai rischi ed alle spese di trasporto che il venditore deve sopportare. Tali gruppi sono: 

Gruppo E - Partenza

- EXW (franco fabbrica, franco magazzino ecc.)

Il venditore adempie l'obbligo di consegnare la merce non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento al compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.
Il compratore deve prendere in consegna la merce messa a sua disposizione e pagare il prezzo; deve inoltre sopportare tutti i rischi e gli oneri dal momento del prelevamento in poi.
Questa formula può essere utilizzata per tutti i tipi di trasporto.
 

Gruppo F - Trasporto principale non pagato

- FCA (franco vettore)
Il venditore adempie l'obbligo di consegna della merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto.
Il compratore deve designare il vettore e sostenere gli oneri di trasporto ed i rischi che insorgono dal momento della consegna in poi.
Deve anche sdoganare la merce all'esportazione.
Può essere utilizzato per tutti i tipi di trasporto
- FAS (franco lungo bordo)
Il venditore deve consegnare la merce non sdoganata all'esportazione sottobordo della nave nel porto di partenza e sostenere tutte le spese ed i rischi fino a quel momento. Inoltre egli deve provvedere anche allo sdoganamento della merce all'esportazione.
Il compratore deve designare il vettore, stipulare il contratto di trasporto e pagare il nolo. Egli sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dalla consegna.
- FOB (franco a bordo)
Il venditore deve effettuare la consegna della merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, sdoganare a sue spese la merce all'esportazione e sostenere i costi di caricamento a bordo.
Il compratore deve designare il vettore, stipulare il contratto di trasporto, pagare il nolo e sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa attraversa la murata della nave al porto di partenza.

Gruppo C - Trasporto principale pagato

- CFR (costo e nolo)
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta a fatti accaduti dopo la consegna della merce a bordo della nave, si trasferiscono dal venditore al compratore nel momento in cui la merce stessa supera la murata della nave nel porto di imbarco. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.
Il compratore deve ricevere la merce dal vettore, sopportare le spese di scaricamento a terra e tutti i rischi e le spese a carico della merce durante il trasporto fino al porto di destinazione.
Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
- CIF (costo assicurazione e nolo)
Il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.
Egli deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce  si trasferiscono dal venditore al compratore; deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.
Il compratore deve ricevere la merce dal vettore al porto di destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali e sopportare le spese di scaricamento a terra fino al porto di destinazione.
Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne
- CPT (trasporto pagato fino a)
Il venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferiscono dal venditore al compratore nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce viene consegnata al primo vettore.
Il compratore sopporta i rischi ed ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa gli è stata consegnata.
Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.
In ogni modo lo sdoganamento della merce all'esportazione risulta a carico del venditore.
- CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a)
Il venditore effettua la consegna  al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto.
Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Il  venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Gruppo D - All'arrivo

- DAF (reso frontiera)
Il venditore adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce, sdoganata all'esportazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto, ma prima della frontiera doganale del Paese confinante. Il termine frontiera può essere usato per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del Paese di esportazione, per cui è importante definire in modo preciso nel contratto la frontiera in questione, specificando punto e luogo di consegna. Il compratore deve procurare la licenza di importazione ed assolvere le formalità doganali di importazione.
Questa formula è stata concepita essenzialmente per essere utilizzata quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può anche essere utilizzata per qualsiasi altro tipo di trasporto.
- DES (franco nave)
Il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento.
Il compratore deve assolvere le formalità doganali di importazione, svincolare la merce, prenderla in consegna e sopportare i costi e i rischi  di scaricamento.
Questa formula può essere usata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
- DEQ (reso banchina sdoganato)
Il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo).
Lo sdoganamento della merce all'importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri gravanti sulla merce sono a carico del compratore.
Questa formula può essere usata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
- DDU (reso non sdoganato)
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto.
Il compratore sopporta tutte le incombenze doganali di importazione, nonchè le spese ed i rischi nel caso in cui egli ometta di sdoganare la merce all'importazione in tempo.
Questa formula è utilizzabile per tutte le modalità di trasporto.
- DDP (reso sdoganato)
Il venditore effettua la consegna mettendo a disposizione del compratore la merce sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui è stata trasportata nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, incluse le incombenze doganali da sostenere nel paese di destinazione.
Il compratore deve svincolare e prendere in consegna la merce nel luogo convenuto ed assistere il venditore nell'ottenimento della licenza di importazione.
Si tratta di formula utilizzabile per tutte le modalità di trasporto.

 
  

  


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