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Data: Lunedì 12 Agosto
2002 Fonte: Centro Spedizionieri
Doganali
Gli "Incoterms" (forma contratta della locuzione International Commercial
Terms) sono clausole contrattuali, ovvero formule sintetiche relative a
tredici termini di consegna, contraddistinti da sigle di tre lettere,
utilizzate per fornire un insieme di regole internazionali che permettano
una precisa interpretazione dei termini commerciali più comunemente
utilizzati. Creati nel 1936 ad opera della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi, gli Incoterms sono uno strumento operativo
necessario alle parti per l'interpretazione uniforme, costante ed
autentica dei termini mercantili inerenti il trasferimento fisico delle
merci nei contratti internazionali di compravendita.
Scopo
essenziale di tali clausole è quello di evitare interpretazioni
soggettivistiche e particolari nei contratti internazionali di
compravendita, definire il metodo di trasporto, definire la sfera delle
responsabilità durante il trasferimento delle merci ed individuare il
momento in cui avviene il passaggio di proprietà delle merci oggetto della
transazione.
Successivamente alla loro entrata in vigore, gli
Incoterms hanno subito numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli
anni, fino ad arrivare all'ultima edizione, quella del Gennaio 2000.
L'evoluzione continua della prassi mercantile e delle tecniche di
trasporto e la graduale sostituzione della documentazione cartacea con
quella elettronica comportano un continuo adattamento degli Incoterms,
giustificandone così il carattere dinamico. Le principali modifiche
apportate con l'ultima revisione riguardano essenzialmente due aspetti, e
cioè le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti
di confine nei termini FAS e DEQ, e le obbligazioni di caricamento e
scaricamento delle merci nel termine FCA.
Trattandosi di regole non
aventi di per sé valore normativo sia a livello nazionale che
internazionale (fatta eccezione per alcuni rari paesi che le hanno
recepite nella propria legislazione), gli operatori che desiderano
avvalersi di tali regole, d'intesa con le controparti, devono farne
esplicito riferimento nel contratto, specificando con precisione
l'edizione che si vuole adottare. Nel 1990 gli Incoterms, al fine di
agevolarne la lettura e la comprensione, sono stati raggruppati in quattro
categorie differenti contraddistinte in base ai rischi ed alle spese di
trasporto che il venditore deve sopportare. Tali gruppi
sono:
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Gruppo E - Partenza |
- EXW (franco fabbrica, franco
magazzino ecc.)
Il venditore adempie l'obbligo di consegnare la
merce non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di
prelevamento al compratore nei propri locali o in altro luogo
convenuto. Il compratore deve prendere in consegna la merce messa
a sua disposizione e pagare il prezzo; deve inoltre sopportare tutti
i rischi e gli oneri dal momento del prelevamento in poi. Questa
formula può essere utilizzata per tutti i tipi di
trasporto. |
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Gruppo F - Trasporto principale non pagato |
- FCA (franco vettore) Il venditore
adempie l'obbligo di consegna della merce, sdoganata
all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo
convenuto. Il compratore deve designare il vettore e sostenere
gli oneri di trasporto ed i rischi che insorgono dal momento della
consegna in poi. Deve anche sdoganare la merce
all'esportazione. Può essere utilizzato per tutti i tipi di
trasporto - FAS (franco lungo bordo) Il venditore deve
consegnare la merce non sdoganata all'esportazione sottobordo della
nave nel porto di partenza e sostenere tutte le spese ed i rischi
fino a quel momento. Inoltre egli deve provvedere anche allo
sdoganamento della merce all'esportazione. Il compratore deve
designare il vettore, stipulare il contratto di trasporto e pagare
il nolo. Egli sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce a partire dalla consegna. - FOB (franco a
bordo) Il venditore deve effettuare la consegna della merce a
bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, sdoganare a sue
spese la merce all'esportazione e sostenere i costi di caricamento a
bordo. Il compratore deve designare il vettore, stipulare il
contratto di trasporto, pagare il nolo e sopportare tutte le spese
ed i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa
attraversa la murata della nave al porto di partenza. |
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Gruppo C - Trasporto principale pagato |
- CFR (costo e nolo) Il venditore deve
sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino
al porto di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni
alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta a fatti accaduti
dopo la consegna della merce a bordo della nave, si trasferiscono
dal venditore al compratore nel momento in cui la merce stessa
supera la murata della nave nel porto di imbarco. Lo sdoganamento
della merce all'esportazione è a carico del venditore. Il
compratore deve ricevere la merce dal vettore, sopportare le spese
di scaricamento a terra e tutti i rischi e le spese a carico della
merce durante il trasporto fino al porto di destinazione. Si può
ricorrere a questa formula esclusivamente in caso di trasporto
marittimo o per vie navigabili interne. - CIF (costo
assicurazione e nolo) Il venditore effettua la consegna
quando la merce supera la murata della nave nel porto di
imbarco. Egli deve sopportare tutte le spese necessarie per
trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin
dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla
merce si trasferiscono dal venditore al compratore; deve
inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore
per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto. Il
compratore deve ricevere la merce dal vettore al porto di
destinazione convenuto dopo aver ritirato i documenti commerciali e
sopportare le spese di scaricamento a terra fino al porto di
destinazione. Si può ricorrere a questa formula esclusivamente in
caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne - CPT
(trasporto pagato fino a) Il venditore deve pagare il prezzo
(nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di
destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce,
come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che
la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferiscono dal
venditore al compratore nel momento in cui la merce viene consegnata
al vettore. Se per trasportare la merce fino al luogo di
destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si
trasferisce quando la merce viene consegnata al primo vettore.
Il compratore sopporta i rischi ed ogni altra spesa dovuta per
fatti accaduti alla merce dopo che questa gli è stata
consegnata. Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di
trasporto, compreso il trasporto multimodale. In ogni modo lo
sdoganamento della merce all'esportazione risulta a carico del
venditore. - CIP (trasporto e assicurazione pagati fino
a) Il venditore effettua la consegna al vettore da lui
stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la
merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò
comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa
dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata
consegnata. Il venditore deve inoltre fornire una copertura
assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o
danno alla merce durante il trasporto. |
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Gruppo D - All'arrivo |
- DAF (reso frontiera) Il venditore
adempie all'obbligo di consegna mettendo la merce, sdoganata
all'esportazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto,
ma prima della frontiera doganale del Paese confinante. Il termine
frontiera può essere usato per indicare qualsiasi frontiera,
compresa quella del Paese di esportazione, per cui è importante
definire in modo preciso nel contratto la frontiera in questione,
specificando punto e luogo di consegna. Il compratore deve procurare
la licenza di importazione ed assolvere le formalità doganali di
importazione. Questa formula è stata concepita essenzialmente per
essere utilizzata quando la merce deve essere trasportata per
ferrovia o per strada, ma può anche essere utilizzata per qualsiasi
altro tipo di trasporto. - DES (franco nave) Il
venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata
all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave
nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare
tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al
porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Il
compratore deve assolvere le formalità doganali di importazione,
svincolare la merce, prenderla in consegna e sopportare i costi e i
rischi di scaricamento. Questa formula può essere usata
esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili
interne. - DEQ (reso banchina sdoganato) Il venditore
effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata
all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel
porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte
le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto
di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina
(molo). Lo sdoganamento della merce all'importazione e il
pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri gravanti
sulla merce sono a carico del compratore. Questa formula può
essere usata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie
navigabili interne. - DDU (reso non sdoganato) Il
venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del
compratore, non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo
con cui è stata trasportata, nel luogo di destinazione
convenuto. Il compratore sopporta tutte le incombenze doganali di
importazione, nonchè le spese ed i rischi nel caso in cui egli
ometta di sdoganare la merce all'importazione in tempo. Questa
formula è utilizzabile per tutte le modalità di trasporto. -
DDP (reso sdoganato) Il venditore effettua la consegna
mettendo a disposizione del compratore la merce sdoganata
all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui è stata
trasportata nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore
sopporta le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce in
detto luogo, incluse le incombenze doganali da sostenere nel paese
di destinazione. Il compratore deve svincolare e prendere in
consegna la merce nel luogo convenuto ed assistere il venditore
nell'ottenimento della licenza di importazione. Si tratta di
formula utilizzabile per tutte le modalità di
trasporto. |
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