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Polizze d'imbarco a prova di rischio

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Data: Lunedì 28 Gennaio 2002     
Fonte: Il Sole 24 Ore     

Di Maurizio Favaro

I principali casi di carico fuori norma

Il quesito sui documenti di trasporto marittimo (che lascia intendere una certa confusione in materia da parte degli utenti), se non fosse per il coinvolgimento di una lettera di credito, non riguarderebbe di per sé un fatto grave. Ma, parlando appunto di pagamenti la cui esecuzione è resa possibile dall'accertato adempimento del beneficiario di alcune obbligazioni come la conformità dei documenti con le condizioni del credito, allora pare opportuno, data la delicatezza del tema, approfondire anche i suoi aspetti tecnici a cominciare dall'articolata sequenza del rilascio di una polizza di carico.

L'esigenza del mittente di merci (il caricatore nel trasporto marittimo) di prenotazione dello spazio a bordo, si traduce in una richiesta da parte del suo spedizioniere rivolta formalmente (attraverso la presentazione di una booking-note) oppure anche verbalmente, alla compagnia di navigazione.
Successivamente, una volta confermata la prenotazione, lo spedizioniere, in nome suo ma per conto del caricatore (mandante), compilerà una dichiarazione di imbarco che, una volta presentata alla compagnia, comporterà il rilascio da parte della stessa del buono ed ordinativo di imbarco (shipping note) che consentirà al mittene/caricatore l'avvio delle procedure di caricamento. A imbarco effettuato, svolto sotto la sorveglianza di un ufficiale della nave, il comandante o il suo secondo annotano nel buono eventuali osservazioni sullo stato della merce.

Il buono, così firmato dal rappresentante della nave (comandante o ufficiale addetto) assume le caratteristiche di una ricevuta di presa in consegna della merce, la ricevuta di bordo appunto, con la quale il mittente/caricatore, direttamente o tramite spedizioniere, si rivolge finalmente alla compagnia per il rilascio della polizza di carico. Ora si verifica che per la compilazione della dichiarazione di imbarco e del successivo ordinativo venga solitamente utilizzato un unico formulario, per cui le eventuali osservazioni e riserve sullo stato dei colli riportati nella dichiarazione si troveranno automaticamente anche nell'ordinativo (e qualora la polizza sia rilasciata direttamente dal comandante in nome della compagnia, cosa che rientra nella sua facoltà, tali annotazioni finirebbero direttamente anche in polizza).
Qualora il buono di imbarco presentato alla compagnia contro il rilascio della polizza di carico riportasse delle annotazioni, la polizza di carico dovrebbe farle proprie rendendo così il documento "sporco" e quindi non utilizzabile ai fini di un credito documentario che lo pretendesse pulito.

Per rispondere allora al primo quesito va ribadito che da un buono di imbarco claused o annotato non può derivare una polizza pulita. Vi è però il caso in cui il mittente/caricatore, impossibilitato a presentare in banca un documento che non sia pulito, prenda delle contromisure per scongiurare tale eventualità (che comporterebbe l'inevitabile invio dei documenti alla banca estera per l'incasso). Si tratta di una richiesta alla compagnia volta ad ottenere un documento che non pochi studiosi ritengono illecito o viziato da motivo illecito, sfiorando l'ipotesi di frode ai danni del terzo (il destinatario delle merci nelle vesti di giratario) e quindi possessore in buona fede della polizza di carico che è di fatto sporca.

E qui, data la delicatezza del tema, è bene fare qualche precisazione. La necessità del caricatore di disporre di un titolo assolutamente pulito non riguarda solo le riserve specifiche sullo stato della merce, ma anche (se queste fossero le condizioni da rispettare) quelle generiche che, anche se non alterano di per sé il carattere di polizza pulita, possono pur sempre rappresentare un elemento di discussione tra le parti. Ci si riferisce alle blande affermazioni riportate sul corpo della polizza che, come le diffuse said to contain (dicesi contenere) e shipper's stow, load and count (riempimento, stivaggio ed enumerazione dei colli a carico del mittente), rendono palese che il vettore intende prendere le distanze da eventuali discordanze accertabili a destino tra la merce dichiarata e quella effettivamente imbarcata, posto che nessun accertamento è stato eseguito dagli ufficiali della nave sul contenuto di un container consegnato sigillato e che quindi altro non significano se non che le enunciazioni della polizza (documento letterale, appunto) sono unilaterali perchè fatte solo dal mittente/caricatore e quindi non vincolanti per la nave.

Orbene, una richiesta alla compagnia di rinuncia al loro inserimento può comportare il rilascio da parte del caricatore di una lettera di garanzia nella quale si dichiara di tenerla indenne da responsabilità e contestazioni risultanti dallo scarico per differenze tra la merce e le sue dichiarazioni. Diversa è invece l'esigenza del mittente/caricatore di non rendere nota una anomalia al carico accertata dalla nave al momento del caricamento, per ottenere la polizza pulita. Pratica questa che, quantunque non condivisibile sotto l'aspetto etico per i motivi suddetti, è comunque attuata e prevede anch'essa il rilascio di una lettera di garanzia o di manleva accompagnata da una cauzione bancaria che andrebbe escussa in caso di chiamata in causa della compagnia.

Ma pure all'interno di un comportamento (troppo) disinvolto delle parti in questa procedura va, per completezza d'informazione, ulteriormente distinto il caso in cui tale azione derivi dalla nave anzichè dal caricatore. Nel senso che, è bene chiarire subito, per motivi logistici, tecnici, nautici o di altra natura, potrebbe la nave stessa risultare impedita nel caricamento provocando pregiudizio all'incolpevole caricatore per l'impossibilità di poter considerare la consegna on board (e la conseguente incapacità di ottenere una polizza così qualificata date le circostanze). Ed è bene non sottovalutare il rischio del verificarsi di questa casualità che, traendo origine da una serie piuttosto estesa di condizioni, è abbastanza frequente.

Non è infatti raro che lo spazio a bordo utile al caricamento si saturi prima di aver caricato tutte le spedizioni e che la nave chiuda così le operazioni di imbarco in anticipo. Come non è infrequente che il comandante decida di anticipare la partenza per motivi legati alle condizioni del tempo o previsioni meteorologiche (maree ed altri fenomeni). Altre e non insolite cause di caricamento abortito possono trovarsi negli usi di porto che stabiliscono orari e turni delle maestranze addette alle operazioni di caricamento, operazioni che, per esempio, potrebbero interrompersi a causa del cattivo tempo se gli usi contemplano le condizioni wheather permitting day (tempo permettendo) oppure solo nei giorni lavorativi, working day (festività escluse). Non vanno nemmeno esclusi da questa elencazione i rischi politici (scioperi, sommosse ecc.) ossia tutti i cosiddetti "Atti del principe".

Quali che siano le motivazioni che spingono la nave a questa decisione, il risultato è che parte del carico potrebbe rimanere in banchina. Anche su questa situazione (ma con un minore senso di colpa, sarebbe il caso di dire) il caricatore, vincolato alla emissione di un titolo pulito, rilascerà per ottenerlo una lettera di garanzia alla compagnia che avrà l'obbligo (e non la facoltà come nel caso delle citate riserve specifiche) di accettarla, con il tacito impegno di prendere a bordo la merce.

  

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