Data: Mercoledì 30 Gennaio
2002
Fonte: Il Sole 24 Ore -
Trasporti
L'Agenzia delle Dogane
ha chiarito, con la circolare n. 62/D del 24 dicembre scorso, a chi
spetta la verifica dei documenti probatori in materia di trasporto
diretto nell'ambito dei regimi preferenziali in generale e, in
particolare, del Sistema delle preferenze generalizzate.
Le
disposizioni sul trasporto diretto (articolo 78 del Regolamento n.
Ce/2454/93) puntano ad evitare che le merci, durante
l'attraversamento di paesi diversi da quello di partenza e da quelli
comunitari, possano essere parzialmente o totalmente sostituite.
Effettuare un trasporto diretto permette inoltre di ottenere, al
momento dell'importazione delle merci nella Comunità, speciali
benefici tariffari. Ma, per dimostrare che il trasporto sia stato
"davvero" diretto è necessario presentare in
alternativa:un documento di
trasporto unico che ha accompagnato le merci durante
l'attraversamento del paese di transito, o un attestato rilasciato
dalle autorità doganali del paese di transito, contenente l'esatta
descrizione delle merci, le date di scarico e di ricarico o del loro
imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi
usati, nonchè la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta
la sosta delle merci.
In mancanza di questi documenti è
sufficiente un "qualsiasi documento probatorio". In quest'ultimo
caso però, precisano le dogane, l'interpretazione e l'applicazione è
affidata esclusivamente alla dogana comunitaria ache espleta le
formalità di importazione delle relative merci, giacchè è la sola in
grado di valutrne
l'attendibilità.