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Trasporto diretto: chi verifica

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Data: Mercoledì 30 Gennaio 2002     
Fonte: Il Sole 24 Ore - Trasporti 


L'Agenzia delle Dogane ha chiarito, con la circolare n. 62/D del 24 dicembre scorso, a chi spetta la verifica dei documenti probatori in materia di trasporto diretto nell'ambito dei regimi preferenziali in generale e, in particolare, del Sistema delle preferenze generalizzate.


Le disposizioni sul trasporto diretto (articolo 78 del Regolamento n. Ce/2454/93) puntano ad evitare che le merci, durante l'attraversamento di paesi diversi da quello di partenza e da quelli comunitari, possano essere parzialmente o totalmente sostituite. Effettuare un trasporto diretto permette inoltre di ottenere, al momento dell'importazione delle merci nella Comunità, speciali benefici tariffari. Ma, per dimostrare che il trasporto sia stato "davvero" diretto è necessario  presentare  in  alternativa:un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito, o un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente l'esatta descrizione delle merci, le date di scarico e di ricarico o del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi usati, nonchè la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci.


In mancanza di questi documenti è sufficiente un "qualsiasi documento probatorio". In quest'ultimo caso però, precisano le dogane, l'interpretazione e l'applicazione è affidata esclusivamente alla dogana comunitaria ache espleta le formalità di importazione delle relative merci, giacchè è la sola in grado di valutrne l'attendibilità.


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