PROFILI
OPERATIVI DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO
LA
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
A
cura di ICC Italia
Camera di Commercio Internazionale
PARTE
I: PROBLEMI E RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
1
- Operazioni con l’estero: diversità rispetto alle operazioni interne
|
La
successione dinamica dei rischi nel commercio internazionale
·
Inesatta formulazione
contrattuale
·
Rischio di produzione
·
Rischio di pagamento anticipato
·
Variazione dei prezzi di
produzione
·
Rischio di trasporto
·
Rischio di mancato ritiro
documenti e/o merce
·
Rischio di pretestuosa
contestazione merce
·
Differenze di qualità / quantità
·
Mancato pagamento parziale e/o
totale
·
Rischio Paese e Rischio Cambio
·
Rischio di indebita escussione
garanzie prestate
|
2
- I rischi di cui tener conto nelle operazioni con l’estero
Sono
evidenziati i rischi principali che l’operatore dovrebbe considerare al fine
di una consapevole gestione delle proprie vendite all’estero (i rischi
dell’acquirente estero risultano, nella maggioranza dei casi, quasi
esattamente capovolti).
Vi
sono rischi che sono conosciuti o che comunque possono essere individuati
solamente dall’azienda stessa: rischi inerenti alla qualità ed alle
caratteristiche del prodotto venduto, rispetto alle richieste del compratore
ed al mercato di inserimento.
I
rischi contrattuali e quelli legati al regolamento possono essere individuati
e valutati all’interno dell’azienda, qualora essa abbia una struttura
adeguata ed esperimentata, ovvero (qualora così non fosse) ricorrendo a
strutture esterne.
Oltre
all’individuazione ed alla valutazione di un rischio, è importante sapere
se e come è possibile la sua eliminazione o, in alternativa, come è
possibile attenuarlo, coprirlo o cederlo.
I
rischi che in questa sede interessa considerare sono quelli elencati nella
tabella sottostante
|
Tipologia di rischio
|
Riguarda:
|
vedi:
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|
Inesatta
formulazione contrattuale
|
Import/Export
|
R1
|
|
Produzione
(annullamento ordine)
|
Import/Export
|
R2
|
|
Pagamento
anticipato
|
Import
|
R3
|
|
Variazione
prezzi di produzione
|
Import/Export
|
R4
|
|
Trasporto
|
Import/Export
|
R5
|
|
Mancato
ritiro documenti e/o merce
|
Export
|
R6
|
|
Contestazione
merce
|
Export
|
R7
|
|
Differenze
qualitative/quantitative sulla merce
|
Import
|
R8
|
|
Mancato
pagamento totale o parziale
|
Export
|
R9
|
|
Paese
|
Export
|
R10
|
|
Cambio
|
Import/Export
|
R11
|
|
Indebita
escussione garanzie
|
Import/Export
|
R12
|
Contenuto
dei rischi indicati in tabella:
R1:
Rischio per inesatta formulazione contrattuale
Riguarda
qualsiasi punto/termine/condizione del contratto mal formulato o
interpretabile unilateralmente.
R2:
Rischio di produzione.
Riguarda
il rischio che il produttore sopporta anticipando tutti i costi di produzione
in mancanza di pagamenti anticipati o impegni di pagamento bancari. La
produzione di merce su misura o su specifiche del compratore aggrava
tale rischio in misura determinante.
R3:
Rischio di pagamento anticipato:
Riguarda
l’importatore che paga anticipatamente, senza una parallela “garanzia per
down payment”
R4:
Rischio di variazione dei prezzi:
Tale
rischio riguarda i costi di produzione che aumentano in maniera considerevole
ed intaccano l’utile sperato. In caso, invece, di prezzi calanti
sul mercato, il venditore, in mancanza di impegni bancari che
garantiscano il regolamento a spedizione avvenuta, può subire la disdetta
dell’ordine o la richiesta di revisione prezzi. Il venditore è tanto
più soggetto a detta eventualità quanto risulta prolungato il periodo di
approntamento della merce, ed il contratto non preveda alcunché al riguardo.
R5:
Rischio di trasporto
Concerne
i rischi legati al trasporto della merce venduta ed è regolato dalla clausola
di resa merce che stabilisce il momento del passaggio di tali rischi tra
venditore e compratore, i rispettivi diritti ed obblighi.
R6:
Rischio di mancato ritiro dei documenti e/o della merce
E’
il rischio che il venditore subisce quando la merce non viene ritirata nel
luogo di consegna, o i relativi documenti (contro pagamento e/o accettazione)
non vengono ritirati presso la banca che li ha in custodia.
Il mancato ritiro dei documenti non ha alcuna influenza sui crediti
documentari, a meno che l'esame dei documenti non abbia dato luogo alla
evidenziazione di "riserve" che l'importatore non ha provveduto a
"sciogliere".
Nei regolamenti "CASH AGAINST DOCUMENTS" costituisce invece il
rischio più rilevante di tale forma di pagamento. Una controparte in malafede
potrebbe, in questo momento cruciale, pretendere condizioni diverse da quelle
originariamente pattuite.
R7:
Rischio di contestazione merce
E’
il rischio di sospensione del pagamento a causa di contestazioni oggettive e/o
pretestuose.
Non esiste nel “CAD: documenti contro pagamento” e tanto meno nei
crediti documentari (in questi ultimi non influisce nemmeno nel caso di
pagamento differito, a meno che non intervenga un ordine giudiziale
giustificato da presunto e rilevante dolo).
Nel contro documenti tale regola non è assoluta, specialmente se i documenti
non sono rappresentativi e vengono quindi abbandonati (non ritirati) presso la
banca incaricata dell’incasso.
Tale situazione si verifica quando il compratore è in grado di sdoganare la
merce senza utilizzare i documenti giacenti presso la Banca e quindi entra in
possesso della fornitura senza di essi.
R8:
Rischio di differenze qualitative / quantitative sulle merci
Riguarda
l’importatore e porta a pesanti conseguenze in presenza di pagamenti
anticipati e/o crediti documentari
R9:
Rischio di mancato pagamento totale o parziale
È
tipico di tutte le forme di regolamento posticipato non garantito da Istituto
bancario, con gradi diversi di intensità per ciascuna di esse.
Per l'assegno, ad esempio, il rischio in parola non cessa nel momento del suo
ricevimento (come nel caso del bonifico bancario), ma si prolunga nel tempo
sino al momento della sua copertura presso la Banca trassata.
R10:
Rischio paese (rischio politico)
E’
il rischio di veder bloccato il trasferimento a proprio favore, per intervento
da parte dello Stato del debitore (moratorie, ecc.)
Esiste per tutti i tipi di regolamento; non ne sono immuni nemmeno i crediti
documentari, a meno che non siano confermati da Banca italiana, oppure, se non
confermati, siano comunque pagabili presso sportelli di Banca italiana la
quale abbia presso di sé fondi della Banca Emittente.
R11:
Rischio di cambio
Riguarda
le vendite o gli acquisti effettuati in valuta diversa dalla propria, ed è
determinato dalla differenza (espressa in moneta nazionale) che si verifica
tra il valore della vendita/acquisto al momento della stipula del contratto ed
il valore che effettivamente viene incassato/pagato al momento del
regolamento.
Non esiste per le operazioni in Euro (a meno che non sia stato acceso un
finanziamento in valuta ”OUT” senza copertura) e per le operazioni
export espresse in valuta “out” e finanziate nella stessa valuta
(ovviamente il rischio cessa dal momento dell’accensione del finanziamento).
R12:
Rischio di indebita escussione di garanzie prestate:
E’
il rischio che il venditore, che abbia prestato garanzie di tipo
“autonomo”, per la restituzione di anticipi (Advance Payment Bond)
e/o di buona esecuzione del contratto (Performance Bond), possa
essere escusso in mala fede, qualora il testo della garanzia stessa non
preveda documentazione probatoria che, se presentata, possa bloccare
l’indebita e pretestuosa escussione presentata dal
beneficiario/compratore.
Altri
rischi
Possono
altresì verificarsi (anche se molto raramente) i seguenti rischi:
·
Rischio
di insolvenza della Banca emittente
(nel credito documentario non confermato e pagabile su piazza della Banca
emittente);
·
Rischio
di intervento della magistratura
teso a bloccare il regolamento delle banche, anche in presenza di specifico
impegno a pagare già rilasciato. Si verifica in caso di temuto dolo e
viene dichiarato sulla base di un provvedimento di urgenza richiesto dal
debitore al giudice del suo paese.
PARTE
II: IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE
Il
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE è un contratto oneroso che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa mobile o immobile,
contro pagamento del prezzo pattuito.
Con
la manifestazione della volontà del venditore di trasferire la proprietà e
di quella del compratore di pagare il prezzo pattuito, il contratto di
compravendita si perfeziona e nascono per le due parti i rispettivi obblighi e
diritti.
1
- Forma e contenuto
Il
contratto internazionale di vendita (riferito a “beni di consumo”) non
richiede necessariamente la forma scritta ai fini della sua validità, anche
se è preferibile nei casi in cui l'esecuzione del contratto o il suo
regolamento si protrae nel tempo, ovvero, quando vengono stipulate condizioni
particolari.
Nella
prevalenza dei casi i contratti , per motivi di praticità e di cautela, sono
in forma scritta.
Il
più delle volte il contratto internazionale di vendita (in particolare se
riferito a “beni strumentali”) viene concluso attraverso uno scambio di
corrispondenza fra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o
le consuetudini locali lo richiedano.
A
differenza dei contratti domestici dove si può sempre far ricorso alle
leggi nazionali, nei contratti internazionali è opportuno adottare un
documento contrattuale unico ed organico, che contenga la disciplina
possibilmente più completa e dettagliata del rapporto contrattuale
stesso. Non va nel contempo ignorato che non sempre si può ricorrere alle
regole dell’offerta e dell’accettazione in quanto nel campo internazionale
gli accordi, specie se per importi rilevanti, vengono raggiunti attraverso una
serie di negoziazioni, nel senso che sussiste un processo progressivo in cui
gli accordi si raggiungono passo per passo attraverso proposte e
controproposte. Solo allora si passa alla stesura dei documeti che recano il
consenso di entrambe le parti contraenti.
Nel
commercio internazionale è normale che parte del contratto sia demandata a
“norme generali” di vendita elaborate dalla stessa azienda venditrice,
oppure predisposte da terzi (quali le varie associazioni di categoria o la
Camera di Commercio Internazionale), eventualmente integrate per adattare il
contratto allo specifico accordo.
Qualora
si faccia riferimento a delle condizioni generali, è bene tenere presente che
per la loro validità è necessaria l'approvazione espressa da parte del
compratore: quest'ultimo dovrà quindi firmare un documento (ad es. una
conferma d'ordine) sul quale siano riportate le condizioni stesse,
possibilmente in una lingua che egli conosce.
In
ogni caso, nella definizione del contratto ed in aggiunta alle condizioni
generali, dovranno essere specificati gli elementi essenziali (prezzo, termini
di pagamento, qualità e quantità della merce, termini di consegna e
disposizioni relative all'inadempimento: penali, risoluzione, risarcimento,
garanzie tecniche,ecc.).
Quando
l'operazione si presenti particolarmente complessa è consigliabile
l'inclusione di clausole miranti a ridurre notevolmente i rischi, tra le
quali:
-
clausole di forza maggiore ( per cui l’impedimento costitutivo di
forza maggiore, per un determinato periodo, esonera la parte inadempiente dal
risarcimento del danno e dal pagamento di penali);
-
clausole di hardship (situazioni in cui, a seguito di circostanze non
previste dalle parti, l’esecuzione del contratto divenga particolarmente
onerosa);
-
clausole di revisione dei prezzi o di successiva determinazione del prezzo
sulla base di elementi prestabiliti (prezzo corrente al momento della
consegna, oppure accertato da arbitri, oppure calcolato in rapporto alle varie
componenti del costo: materie prime, manodopera, ecc.),le quali permettono
alla ditta che si è impegnata ad effettuare consegne differite nel tempo, di
porsi al riparo da eventuali aumenti dei costi delle materie prime e della
manodopera, dalla oscillazione dei cambi, ecc., che dovessero verificarsi fra
il momento dell'ordine e quello della consegna e del relativo pagamento;
-
clausole di entrata in vigore, che sospendono l’efficacia del contratto fino
al verificarsi di determinati eventi.
La
Convenzione O.N.U.
Il
1° gennaio 1988 è entrata in vigore per l'Italia e per gli altri paesi che
vi hanno inizialmente aderito, la Convenzione dell'O.N.U., siglata a Vienna
l'11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di merci.
La
Convenzione ha per oggetto sia la disciplina della vendita internazionale di
merci sia la formazione dei relativi contratti. Essa trae origine dalle due
precedenti Convenzioni attinenti, rispettivamente, alla legge uniforme sulla
vendita internazionale di beni mobili ed alla legge uniforme sulla formazione
dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, emanate all'Aja l’
1.7.1964.
La
Convenzione O.N.U. è stata recepita con la promulgazione di leggi Uniformi da
parte dei singoli paesi aderenti, con la conseguenza che, in caso di
controversia, il giudice è tenuto ad applicare la legge uniforme anziché le
eventualmente diverse disposizioni di diritto civile e commerciale dello Stato
aderente, sempre che si siano verificate le seguenti condizioni:
·
le parti
abbiano la loro sede in Stati diversi e si tratti di Stati contraenti oppure
le norme di diritto internazionale privato rinviino alla legge di uno Stato
contraente;
·
le parti non
abbiano escluso, in tutto o in parte, l'applicazione ai loro rapporti della
legge uniforme (che ha solo carattere dispositivo);
·
la
compravendita non abbia per oggetto vendite all'asta, giudiziali, vendite al
consumo, valori mobiliari, effetti commerciali, valute, navi, battelli,
aeronavi, aeromobili ed elettricità;
·
l'oggetto
contrattuale non sia, in parte preponderante, prestazione di mano d'opera o
altri servizi.
La
Convenzione si occupa, principalmente:
a) della
formazione del contratto;
b) dei rapporti tra venditore ed acquirente;
c) dell'inadempimento;
d) del trasferimento dei rischi.
Strutturazione
del contratto
La
prassi prevalentemente seguita nella predisposizione dei contratti di vendita
internazionali prevede l’adozione di una serie di clausole
contrattuali caratteristiche di questi contratti, tra le quali:
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|
- Trasferimento
della proprietà
|
- Ritardi
- Penalità - Forza maggiore
|
- Garanzie
tecniche della fornitura
|
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|
- Garanzie
a favore del venditore
|
- Garanzie
finanziarie a favore del compratore
|
- Inadempimenti
- Risoluzione
|
|
|
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|
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|
|
2
- Legge applicabile
La
legge applicabile al rapporto contrattuale può essere determinata dalle
stesse parti contraenti e quindi indicata espressamente nel contratto.
Se
le parti non raggiungono un accordo o comunque non stabiliscono nulla in
proposito, sarà il giudice davanti al quale verrà portata l'eventuale
controversia a decidere, applicando i “criteri di collegamento” previsti
dalla legge in vigore nel suo ordinamento.
Non
esistono norme di carattere sovranazionale che siano applicabili ai rapporti
contrattuali di operatori di paesi diversi. Nella prassi del commercio
internazionale sovente ci si riferisce alla c.d. legge mercantile (lex
mercatoria), che può definirsi come un complesso di regole rispettate,
nel convincimento della loro vincolatività, dagli operatori transnazionali
indipendentemente dallo loro appartenenza all’uno o all’altro Stato.
In
linea di principio per l'operatore italiano è più conveniente sottoporre il
contratto alla nostra legge, in quanto ben conosciuta, ancorchè la scelta
della legge italiana non comporti sempre l’applicazione di tutte le norme
italiane relative ad un certo rapporto.
Occorre
peraltro imporla ad una controparte che non sempre è disposta ad accettarla.
Inoltre, prima di scegliere la legge italiana è necessario anche accertarsi
che questa sia pienamente efficace nel Paese della controparte: è infatti
possibile che tale ordinamento sottragga la regolamentazione di certi
contratti al diritto straniero, stabilendo una prerogativa a favore della
legge nazionale.
Ove la
controparte richieda di assoggettare il contratto ad una legislazione
straniera (quella della controparte) e non se ne abbia una adeguata conoscenza
può essere preferibile il ricorso alla legislazione di un paese terzo
che sia meglio conosciuta.
Sull'individuazione
della legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di cose
mobili esiste la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, in vigore fra
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e
Niger.
In
base a tale Convenzione, la legge applicabile è quella:
·
del paese
del venditore, se è in questo paese che l'ordine è stato ricevuto;
·
del paese
dell'acquirente, se in esso è stato ricevuto l'ordine dal venditore
attraverso una sua stabile organizzazione, agente o rappresentante.
La
legge applicabile al contratto sarà individuata in base ai criteri suddetti,
purché le parti non abbiano disposto diversamente o non abbiano
esplicitamente escluso l'applicazione della Convenzione. Successive
Convenzioni sulla compravendita internazionale hanno tuttavia in alcuni casi
modificato i criteri sopra esposti.
La
prassi internazionale fa anche ricorso ai principi elaborati dell’UNIDROIT,
Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, i quali
tendono alla armonizzazione dei principi sostanziali superando il divario fra
le varie legislazioni nazionali.
3
- Oggetto
Questa
clausola contiene la descrizione dei beni che il venditore assume l’obbligo
di fornire.Nel testo della clausola, salvo che si tratti di beni venduti
con riferimento a semplici listini o cataloghi, si rinvia in genere alla
documentazione tecnica allegata, che deve essere esplicitamente
dichiarata parte integrante e sostanziale del contratto.
Rientrano
nella clausola le descrizioni di conformità a determinati standard, i dati
dimensionali, le prestazioni dei macchinari, ecc.
4
- Il prezzo di vendita
Il
buon esito di una trattativa commerciale con l’estero non è legato
solo al fattore prezzo e alla concessione di particolari condizioni
finanziarie ma, in particolare nella vendita di beni strumentali, dipende
anche da altri fattori di competitività, quali il livello tecnologico del
prodotto e gli eventuali servizi, quali assistenza tecnica, assistenza nella
gestione, assistenza commerciale, ecc.
Il
prezzo di vendita è sempre la risultante di una serie di componenti. Pur
quando si svolge una trattativa privata (piuttosto che una gara, in genere
riservata a forniture di impianti e lavori), le condizioni contrattuali
inizialmente non sono note e devono essere ancora negoziate. Per
cautelarsi si deve quindi avere come partenza un prezzo base, tenendo conto
delle spese di consegna della merce, che comportano per l’azienda costi
diversi (trasporto nel luogo di consegna, costi assicurativi, diritti
doganali, ecc.). Per determinate forniture si sommano poi i costi di servizi
eventualmente proposti o richiesti (es.assistenza tecnica), la fornitura
di ricambi, ecc.
Il
prezzo va dapprima determinato come se il pagamento avvenisse in contanti,
salvo poi, se viene richiesta una dilazione, parziale o totale, di pagamento,
aggiungere i costi finanziari relativi, quali quelli dello smobilizzo del
credito dilazionato concesso al cliente. Altri costi finanziari che
devono computarsi possono sussistere per il rilascio di fidejussioni a
garanzia del rimborso di acconti ricevuti dall’acquirente (Advance
Payment Bond) o di corretta esecuzione del contratto (Perfomance
Bond). L’ultima operazione consiste nell’aggiungere la percentuale di
utile per giungere alla determinazione del prezzo finale di vendita.
Il
prezzo può essere fisso o soggetto a variazione. Qualora il venditore intenda
cautelarsi contro aumenti di costi e la controparte sia d’accordo,
dovrà inserirsi una clausola di revisione del prezzo nella quale, partendo
dal prezzo base e dalle sue componenti, dovranno essere concordate sia le
fonti (listini, pubblicazioni ufficiali nazionali e/o internazionali, ecc.)
dalle quali attingere le varizioni sia le modalità con cui applicare le
variazioni stesse (fissando, ad esempio, un tetto massimo della variazione
apportabile al prezzo base).
5
- Obbligazioni del venditore
In
generale e salvo sia diversamente stabilito, le obbligazioni principali del
venditore sono:
·
fare
acquisire al compratore il diritto di proprietà del bene venduto; in ogni
caso, “consegnare” entro i termini e secondo le modalità
convenute il bene venduto, cioè immettere il compratore nel possesso del bene
stesso;
·
garantire
che tale possesso non sia rivendicato da altri, rispondere dei difetti e
garantire il funzionamento del bene venduto.
Le
pattuizioni relative alle obbligazioni del venditore hanno comunque
un’articolazione di diversa ampiezza a seconda dell’oggetto della vendita
(nella quale, ad esempio, possono essere inclusi anche montaggi,
assistenza tecnica, formazione del personale, ecc).
La
consegna costituisce il momento esecutivo della compravendita e consiste, come
prima detto, nell'immettere il compratore nel possesso della cosa venduta. Il
concetto di “possesso” è eminentemente giuridico ed il possedere non è
necessariamente legato alla materiale detenzione della cosa, ma si riferisce
alla facoltà di disporre della stessa. “Consegnare” significa, quindi,
mettere il compratore in condizione di disporre della cosa acquistata.
5.1
– Le clausole di consegna (terms of delivery) - INCOTERMS
Si
tratta di clausole relative alla determinazione del luogo e dei tempi di
consegna, al momento del passaggio del rischio dal venditore all’acquirente,
alle modalità del trasporto e a chi spetti l’onere relativo,
all’eventuale assicurazione ed al soggetto a cui farne carico, alle
specifiche dell’imballaggio, ecc.
La
I.C.C. - International Chamber of Commerce (Camera di Commercio
Internazionale), ha predisposto sotto la definizione “INCOTERMS” una serie
di regole miranti ad individuare il soggetto al quale fanno carico i rischi
relativi al trasferimento fisico delle merci dal magazzino del venditore
al domicilio del compratore. Esse disciplinano le condizioni di resa della
merce, che nella pratica mercantile sono sinteticamente indicate con
espressioni convenzionali, quali - ad esempio - C.I.F., F.O.B., F.A.S., ecc.,
ma non coprono tutti i problemi relativi alla consegna del bene venduto.
Infatti, non specificano quando viene trasferita la proprietà della merce,
trasferimento che avviene invece secondo le norme del diritto relative al
contratto di compravendita.
Inoltre,
queste regole concernono esclusivamente il rapporto bilaterale
venditore/compratore e non toccano le obbligazioni derivanti dal rapporto
contrattuale con il vettore o con l’eventuale assicuratore.
Escluso
il regime del diritto di proprietà, che resta di pertinenza dei diritti
nazionali, gli INCOTERMS (pur non avendo prevalenza sulle norme interne)
regolano le seguenti problematiche:
·
la consegna
delle merci;
·
il
passaggio dei rischi;
·
la
ripartizione delle spese;
·
le formalità
documentarie rispetto al passaggio delle frontiere.
La
versione attuale degli INCOTERMS è entrata in vigore il 1° gennaio del
2000 e, costituendo regole facoltative, le stesse sono applicabili solo
in quanto le parti vi abbiano fatto espresso riferimento in contratto,
con la dizione “…….. INCOTERMS 2000”.
Gli
INCOTERMS in sintesi:
(Rielaborazione
dalla pub. I.C.C.
n. 560, 1999)
|
Clausole
di resa partenza: GRUPPO “E” (EXW)
|
|
Il venditore
non assume alcuna obbligazione per quanto attiene al trasporto delle
merci al di là del luogo in cui esse sono prodotte;
l'organizzazione ed i costi del trasporto sono quindi a carico
dell’acquirente.
|
EXW...
|
ex
works
|
Franco
fabbrica partenza
|
|
|
Clausole
di resa “nolo non pagato”: GRUPPO “F” (FCA, FAS e FOB)
|
|
Il
venditore esaurisce i suoi obblighi ed i suoi rischi nel momento in
cui consegna le merci al vettore designato dall'acquirente, sul
quale gravano quindi tutti gli oneri successivi a tale momento.
|
FCA...
|
Free
carrier...
|
Franco
vettore...
|
|
FAS...
|
Free
alongside ship...
|
Franco
Murata nave...
|
|
FOB...
|
free
on Board...
|
Franco
a Bordo...
|
|
|
Clausole
di resa “nolo pagato”: GRUPPO “C” (CFR, CIF, CPT e CIP)
|
|
Il
venditore provvede a sue spese a stipulare il contratto di trasporto
fino al luogo indicato dopo la lettera “C”, oltre il quale i
costi sono a carico dell'acquirente.
|
CFR...
|
Cost
and freight...
|
Costo
e nolo...
|
|
CIF...
|
Cost
Insurance & Freight...
|
Costo,
Assicurazione e Nolo...
|
|
CPT...
|
Carriage
paid to...
|
Trasporto
pagato fino a...
|
|
CIP...
|
Carriage
and Insurance paid to...
|
Trasporto
e Assicurazione pagati sino a...
|
|
|
Clausole
di resa “arrivo”: GRUPPO “D” (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP)
|
|
Il
venditore è responsabile delle merci fino al momento del loro
arrivo nel luogo convenuto e nella località di consegna:
|
DAF...
|
Delivered
at Frontier...
|
Franco
Frontiera...
|
|
DES...
|
Delivered
ex Ship...
|
Franco
Nave...
|
|
DEQ...
|
Delivered
ex Quay...
|
Franco
Banchina...
|
|
DDU...
|
Delivered
duty unpaid...
|
Franco
...... da sdoganare
|
|
DDP...
|
Delivered
duty paid...
|
Franco
...... sdoganato
|
|
N.B.
ciascuna sigla che individua i termini di resa deve essere seguita dal punto
fisico (luogo) in cui avviene il passaggio dei rischi e la merce viene
“consegnata” al compratore. In particolare:
·
EXW, FCA e
DAF saranno seguiti dal “luogo convenuto”.
·
FAS e FOB,
dal “porto d’imbarco convenuto”.
·
CFR, CIF,DES
e DEQ , dal “porto di destinazione convenuto”.
·
CPT, CIP,
DDU e DDP, dal “luogo di destinazione convenuto”.
La
seguente tabella raggruppa gli INCOTERMS per tipo di trasporto:
|
INCOTERMS
adatti a qualsiasi tipo di trasporto/i (multimodale incluso)
|
EXW,
FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP.
|
|
INCOTERMS
per il trasporto aereo
|
FCA
|
|
INCOTERMS
per il trasporto fluviale
|
FCA
|
|
INCOTERMS
per il trasporto via mare e acque interne
|
FAS,
FOB, CFR, CIF, DES, DEQ.
|
Tra
le clausole sopra riportate, la clausola EXW (Ex Works) è quella con meno
oneri per il venditore, che però è esposto al rischio del mancato ritiro
della merce da parte del trasportatore designato dall'acquirente.
Al
contrario, la clausola DDP (Delivered Duty Paid) è quella con meno oneri per
il compratore, ma con lo svantaggio di non avere alcun controllo sullo
svolgimento del trasporto.
Le
clausole di "resa merce" vanno perciò scelte valutando gli oneri ed
i rischi che ciascuna comporta, gli usi commerciali del paese dove si
vende/acquista, la propria forza contrattuale, ecc.
Tale
precauzione deve essere adottata soprattutto negli scambi commerciali con gli
operatori di paesi, es. gli U.S.A., ove per normativa o per usi locali alcune
clausole di resa della merce non hanno sempre lo stesso significato che ad
esse è normalmente attribuito, oppure in quei mercati ove sono in uso
clausole particolari (es. CIF LANDED: costo, assicurazione e nolo sbarcato).
5.2
- Clausola di riserva della proprietà
In
determinati casi è possibile inserire in contratto una clausola di riserva
della proprietà, allo scopo di impedire il passaggio della proprietà della
fornitura all’acquirente prima che sia avvenuto il completo pagamento del
prezzo, pur trasferendosi all’acquirente i rischi di danni fin dal momento
della consegna della fornitura. Ai fini dell’efficacia della clausola
occorre però verificarne preliminarmente la validità e la procedibilità
alla luce della legislazione del paese dell’acquirente.
5.3
- Termini di consegna
Nel
contratto devono essere specificati i termini entro il quale la fornitura o le
sue parti vanno effettuate.
I
termini di consegna sono fissati prevalentemente nell’interesse
dell’acquirente: in genere é preferibile non porre date fisse di consegna
ma stabilire periodi (es. mesi) che, anche nell’interesse del venditore,
decorrano solo dal verificarsi di determinati eventi, ad esempio dal pagamento
dell’anticipo o dalla entrata in vigore del contratto.
Al
rispetto dei termini di consegna sono collegate le pattuizioni relative
all’applicazione di penalità o anche alla risoluzione per inadempimento,
pattuizioni nei confronti delle quali il venditore deve adottare particolari
cautele.
Occorre
in primo luogo inserire la c.d. clausola di forza maggiore, configurante
eventi documentabili (es. scioperi, sommosse, catastrofi, ecc.) in presenza
dei quali si determina la sospensione temporanea senza penalità dei termini
di consegna.
In
secondo luogo occorre limitare gli effetti dell’applicazione delle penalità
stabilendo che:
·
la penale si
applica solo dopo un periodo di tolleranza successivo allo scadere del termine
ed è ridotta se la prestazione, benché in ritardo, viene comunque effettuata
entro un certo tempo dallo scadere del periodo di tolleranza;
·
il pagamento
della penale costituisce liquidazione forfettaria del danno senza ulteriori
pretese dell’acquirente;
·
la penale complessivamente
non può comunque eccedere una cifra massima predeterminata;
·
per quanto
possa apparire ovvio è anche opportuno precisare che il pagamento delle
penalità non compete ove i ritardi dipendano da cause addebitabili
all’acquirente.
5.4
- Documenti del commercio internazionale
·
La
Fattura commerciale (Commercial Invoice)
·
La
distinta colli (Packing list)
·
La
nota pesi (Weight List)
·
Il
certificato di origine (Origin Certificate)
·
Il
certificato di ispezione (Inspection Certificate)
·
Il/i
i di trasporto
·
Polizza
/ Certificato di Assicurazione
La
Fattura (Invoice)
L'esecuzione
dei contratti relativi a merci vendute all'estero comporta l'approntamento e
l'emissione da parte della ditta esportatrice di alcuni documenti. In
particolare, quando la merce è pronta per la spedizione l'esportatore
provvede ad emettere la fattura specificando le merci fornite, il mezzo di
spedizione e l'ammontare che il compratore dovrà pagare per la fornitura.
La fattura, che servirà poi di base per i documenti necessari
all'esportazione, deve in ogni caso contenere:
·
l'esatta
denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario;
·
una breve ma
precisa descrizione della merce e il numero della tariffa doganale
corrispondente;
·
la quantità
della merce (numero, lunghezza, peso, capacità);
·
la clausola
di resa della merce (Fob, Cif,ecc.);
·
l'indicazione
del prezzo pattuito e della valuta nella quale è espresso;
·
la data del
contratto;
·
l'indicazione
dei contrassegni apposti sugli imballaggi;
·
il nome del
vettore (nave, se il trasporto è effettuato via mare);
·
gli
eventuali oneri accessori (imballaggi, assicurazioni, diritti consolari);
·
gli estremi
dell'eventuale licenza import rilasciata dal paese importatore;
·
il numero di
posizione del centro meccanografico rilasciato alla ditta dalla competente C.C.;
·
la
specificazione del paese di origine;
·
le modalità
di regolamento del prezzo.
Se
la fattura sostituisce il contratto definitivo, è bene indicare anche:
·
la legge
applicabile/ tribunale competente (o l'organismo arbitrale) per
eventuali controversie;
·
le garanzie
concesse al compratore per i prodotti venduti;
·
il numero ed
il tipo dei documenti da inviare al cliente.
La
fattura va redatta nella lingua del paese importatore, o quanto meno nella
lingua commerciale in uso, sia per facilitare lo sdoganamento che per
risparmiare le spese di una traduzione giurata che potrebbe venire richiesta
dalle Rappresentanze diplomatiche estere in Italia.
È
opportuno stilare diverse copie della fattura da utilizzarsi per le eventuali
operazioni di sdoganamento, per richiedere il certificato d'origine, per
ottenere l'eventuale rimborso dei diritti di confine, ecc.. Un certo numero di
copie vanno inviate al cliente estero.
Un
esemplare della fattura, vidimato dalla dogana con gli estremi della bolla
doganale di esportazione deve essere conservato dal venditore a
giustificazione della non applicazione dell'IVA sulla fattura
all'esportazione.
La
distinta colli (Packing List)
Emessa
dal venditore, contiene:
·
il
riferimento alla fattura (n°-data-cliente)
·
la quantità
ed il tipo dei colli (sacchi, pallets, casse ecc.)
·
la loro
marcatura e numerazione
·
le misure,
cubaggi e pesi, parziali e totali, la descrizione della merce presente in ogni
collo
·
gli estremi
degli eventuali container
La
nota pesi (Weight List)
E’
del tutto simile al packing list: in più evidenzierà pesi parziali,
netti e lordi, di ciascun collo e peso totale della spedizione.
Il
certificato di origine (Origin Certificate)
E’
il documento rilasciato (in Italia) dalle Camere di Commercio, su richiesta
dell’operatore.
E’ uno strumento indispensabile per le dogane del paese importatore, che
potendo accertare l’esatta
ed ufficiale origine delle merci da sdoganare, possono verificare il regime
fiscale (agevolato o meno) da applicare a tale partita di merce.
Talvolta, alcuni paesi pretendono anche che tale certificato sia vistato dai
rispettivi Consolati o Ambasciate.
Il
certificato d'ispezione (Inspection Certificate)
Emesso
da Enti/Organizzazioni specializzate (Bureau Veritas – SGS ecc.)
accerta – sulla base di controlli effettuati da periti nel luogo di
produzione o spedizione - la rispondenza della merce (per quantità, peso
e qualità) e degli imballaggi alle specifiche contrattuali.
Il
documento di trasporto
Varia
in funzione del mezzo di trasporto e in generale:
·
Funge da
ricevuta del carico effettuato
·
Formalizza
il contratto di trasporto e ne costituisce la prova
·
In alcuni
casi assume il valore di un titolo di credito, e rappresenta la merce
Polizza
/ Certificato di Assicurazione:
Riportano
il contenuto dell’assicurazione stipulata a copertura dei rischi cui
la merce è soggetta durante il suo trasferimento da un soggetto all’altro e
per i quali la copertura stessa è stata richiesta.
La Polizza di Assicurazione riporta per intero tutte le condizioni e le
clausole del contratto di assicurazione.
Il Certificato è più generico e fa riferimento alla polizza sulla quale
viene emesso.
5.5
- Documenti rappresentativi di merce
Se
“consegnare” la merce significa immettere il compratore nel possesso della
merce, cioè in condizione di disporre della merce stessa, in che modo ciò si
può verificare nella pratica commerciale?
Per
quanto concerne la consegna della merce, il nostro legislatore ha previsto,
tra le forme diverse dal semplice trasferimento diretto, solo l'ipotesi che la
cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro, disponendo che,
salvo patto od uso contrario, il venditore “si libera dall'obbligo della
consegna” affidando la cosa venduta al vettore o allo spedizioniere (art.
1510 Cod. Civ.).
Si
tratta di una norma di diritto interno che non si presta da sola a tutelare in
ogni suo aspetto gli interessi di tutte le parti, tanto meno nel campo del
commercio internazionale.
È
possibile però che al momento della stipulazione del contratto di trasporto
vengano emessi degli speciali titoli di credito, i cosiddetti documenti
rappresentativi di merce, che consentono al compratore di disporre della merce
che ha acquistato, quando di tali titoli sia legittimo portatore in base alle
norme che ne disciplinano la circolazione.
Analogamente,
documenti rappresentativi di merce possono essere ottenuti al momento del
deposito della merce presso i Magazzini Generali.
In
entrambi i casi, sostituendo alla materiale consegna della merce la
circolazione dei documenti che la rappresentano, si mette l'acquirente in
condizione di potere disporre della merce stessa e così, in definitiva, si
facilitano gli scambi (sia direttamente sia indirettamente, in quanto sui
documenti rappresentativi è possibile anche costituire diritti reali di
garanzia a fronte di anticipazioni bancarie, ecc.).
Si
possono pertanto definire come documenti rappresentativi - o titoli
rappresentativi di merci - quei “titoli di credito” che conferiscono a chi
ne sia “legittimo portatore”, secondo le norme che ne disciplinano la
circolazione, il diritto alla consegna e comunque il poter disporre di una
determinata merce in corso di trasporto o depositata in un magazzino.
I
documenti rappresentativi incorporano il diritto di possesso e non quello
della proprietà di una merce determinata detenuta da terzi (vettore o
depositario). Infatti, indipendentemente dalla consegna della merce, la
proprietà di cose determinate si trasferisce al compratore per effetto del
consenso legittimamente manifestato dalle parti . Del resto i documenti
rappresentativi non portano l'indicazione che il caricatore / depositante è
il proprietario della merce: nella pratica mercantile è normale
che il trasporto o il deposito vengano effettuati da un incaricato che può
agire in veste di rappresentante della proprietà, ma anche a nome proprio,
appunto quale possessore della merce.
5.5.1
- Classificazioni dei titoli di credito
In
base alla situazione materiale in cui si trova la merce, esistono differenti
titoli rappresentativi:
a. per
merce in viaggio:
·
la Polizza
di carico marittima per merce a bordo (On Board Bill of Lading);
·
la
Polizza ricevuto per l'imbarco (Received for shipment Bill of Lading);
·
l'Ordine (o
buono) di consegna (Delivery order).
b. per
merce in deposito:
·
la Fede di
Deposito e la Nota di Pegno che attribuiscono piena disponibilità della
merce solo quando circolano congiuntamente.
In
relazione alle loro modalità di circolazione (cioè in relazione alle modalità
con cui escono dal patrimonio di una persona per entrare in quello di
un'altra) i titoli di credito si distinguono in:
·
titoli di
credito al portatore;
·
titoli di
credito all'ordine;
·
titoli di
credito nominativi.
Legittimo
portatore dei documenti rappresentativi di merci è la persona che tale appare
in base alle norme che disciplinano la circolazione dei titoli di credito.
I
titoli di credito al portatore si trasferiscono con la semplice materiale
consegna; sul titolo non rimane traccia dei vari passaggi e per la mancanza di
formalità sono dotati del regime di circolazione più snello; la detenzione
(concetto materiale) del titolo equivale al possesso (concetto giuridico)
dello stesso ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti incorporati nel
titolo. Il detentore/possessore è però soggetto all'azione di rivendica del
titolo se il possesso non è di buona fede.
I
titoli di credito all'ordine si trasferiscono con la materiale consegna del
titolo e con la documentazione della cessione, da compiersi sul titolo stesso
mediante girata (che consiste in un ordine impartito all'emittente del titolo,
scritto sul titolo stesso e sottoscritto dal girante).
Nel
caso specifico di documenti rappresentativi di merce, la girata consiste in un
ordine al detentore della merce ed emittente del documento (vettore o
depositario) di consegnare la merce:
·
a persona
determinata, nel quale caso si tratta di girata piena, o
·
al portatore
del documento, nel qual caso può trattarsi di girata in bianco (cioè senza
l'indicazione del nome del giratario) oppure di girata al portatore.
Girante
può essere il primo ordinatario del titolo o la persona indicata come
giratario dell'ultima girata piena, oppure il portatore di un titolo girato in
bianco o al portatore. Le girate possono essere in numero illimitato.
I
titoli di credito nominativi si trasferiscono (consegna a parte) con la
documentazione della cessione effettuata sul titolo stesso e nei registri
dell'emittente. Il giratario ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento del titolo nel registro dell'emittente. Questo tipo di girata
non è però mai usata per il trasferimento dei documenti rappresentativi di
merce.
Legittimo
portatore, cioè possessore
·
di un titolo
di credito al portatore, è il detentore del titolo;
·
di un titolo
di credito all'ordine, è il detentore ordinatario o l'ultimo giratario a
seguito di una serie continua di girate, o il detentore nel caso in cui
l'ultima girata sia in bianco o al portatore;
·
di un titolo
di credito nominativo, è il detentore intestatario o l'ultimo giratario a
seguito di una serie continua di girate piene, datate ed autenticate.
5.5.2
- Identificazione del legittimo portatore di documenti rappresentativi di
merce
Visto
che la funzione tipica dei documenti rappresentativi di merce è quella di
“circolare”, cioè di passare dal patrimonio di una persona in quello di
un'altra per consentire a quest'ultima di disporre della merce stessa, è
ovviamente importante per il cessionario avere la certezza di riceverli da chi
ne è legittimo portatore.
Per
i documenti nominativi e per quelli all'ordine girati con girata piena (che
rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione
nominale) il problema è limitato all'identificazione del cedente.
Per
i documenti all'ordine con girata in bianco o al portatore e per quelli al
portatore (che rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a
legittimazione reale), l'identificazione del cedente non è espressamente
richiesta dalla legge; però è opportuno valutare, secondo un diligente
apprezzamento, tutte quelle circostanze di fatto che possano far sorgere nel
cessionario dei dubbi circa la legittimità del possesso dei documenti da
parte del presentatore. La mancata valutazione di tali circostanze, in
sostanza, può pregiudicare l'acquisto in buona fede ed esporre l'acquirente
ad azioni di rivendica da parte di chi sia stato spogliato del legittimo
possesso dei documenti.
5.6
- Garanzie tecniche della fornitura
Il
venditore è tenuto a garantire che la fornitura sia esente da vizi e difetti
di costruzione rispetto alle caratteristiche tecniche previste in contratto.
Il
venditore può limitare gli effetti della clausola ottenendo quanto meno che:
·
sia
prefissato un periodo massimo (il c.d. periodo di garanzia) entro il quale
l’acquirente può eccepire l’esistenza dei difetti;
·
l’obbligazione
sia assolta con l’eliminazione dei difetti (eventuali sostituzioni
delle parti difettose, ecc.) escludendo qualsiasi forma di risarcimento.
Per
determinate forniture può essere richiesta dall’acquirente una garanzia di
funzionamento, in specie per la capacità produttiva. Anche in tal caso
non può concedersi da parte del venditore un tempo illimitato, ma
dovrà essere prevista una serie di prove, eventualmente ripetute, per
riscontrare e rimediare alle eventuali carenze al riguardo. L’acquirente può
anche richiedere una garanzia (in genere bancaria) di adempimento (Performance
Bond).
6
- Le obbligazioni dell’acquirente
L'obbligazione
principale che sorge in capo al compratore è quella del pagamento del prezzo
pattuito.
Il
pagamento del prezzo, salvo diversi accordi, deve avvenire al momento della
"consegna" nel luogo ove questa si esegua; in assenza di pattuizioni
circa il luogo del pagamento, esso deve avvenire al domicilio del venditore.
I
regolamenti con l'estero devono tener conto della/del:
·
situazione
economica della controparte / trasporto diverso / clausole di resa merce
·
fiducia /
conoscenza della controparte
·
situazione
del paese dell'importatore
·
situazione
contingente e/o consuetudini del mercato
·
prodotto
oggetto della compravendita
·
diversa
forza contrattuale tra le parti
·
possibilità
di attivare coperture assicurative ( per rischi commerciali e politici)
·
mezzi di
trasporto della merce
·
clausole di
resa merce e conseguente passaggio dei rischi (nonché diritti e obblighi)
di trasporto.
·
momento del
perfezionamento del contratto e del passaggio di proprietà delle cose
vendute.
6.1
- Pagamenti rispetto alla consegna
Il
pagamento rispetto alla consegna potrà essere:
anticipato
(in tutto o in parte)
È
la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal venditore e,
quando trattasi di pagamento totalmente anticipato, rappresenta la forma
migliore in assoluto. Infatti:
·
dal punto di
vista della sicurezza, il venditore è al coperto dal rischio dell'insolvenza
del compratore;
·
dal punto di
vista finanziario, il venditore incrementa la propria liquidità o diminuisce
la propria necessità di finanziamento per gli approvvigionamenti, nel caso
non avesse già in magazzino la merce venduta.
Il
compratore può pretendere di essere garantito per la restituzione
dell'anticipo versato, in caso di mancata consegna (Advance Payment Bond);
in tale caso il venditore dovrà richiedere la concessione di un affidamento
alla banca che emette la garanzia e sostenere le relative commissioni.
Il
compratore è invece nella posizione meno favorevole, in quanto:
·
dal punto di
vista della sicurezza, è esposto al rischio della mancata (o anche solo
ritardata rispetto al termine pattuito) consegna della merce, della non
corrispondenza della stessa alle pattuizioni per quanto concerne qualità,
ecc.;
·
dal punto di
vista finanziario, diminuisce la sua liquidità ed aumenta, se del caso, il
suo ricorso al credito.
contestuale
È
l'unica forma di pagamento atta a soddisfare (in teoria) sia le esigenze del
compratore che del venditore.
Nella
pratica, tuttavia, il compratore, che non ha normalmente la possibilità di
verificare la merce prima del pagamento, sopporta gran parte dei rischi che
sono invece tipici del pagamento anticipato. Il venditore, da parte sua, è
coperto dal rischio di insolvenza della controparte, ma non dal rischio di
mancato ritiro della merce.
Il
pagamento contestuale trova rara applicazione dato che le parti
contraenti sono stabilite su piazze e Paesi diversi: in queste circostanze
sono i documenti rappresentativi di merci che permettono di sostituire la
consegna fisica della merce con la cessione dei documenti stessi, contro
pagamento del prezzo.
posticipato
(in tutto o in parte)
È
la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal compratore ed
è la forma a quest'ultimo più favorevole specie quando si tratta di
pagamento totalmente posticipato. Infatti:
·
dal punto di
vista commerciale, il compratore può opporre al venditore ogni eccezione
circa la conformità della merce stessa alle pattuizioni contrattuali, inclusa
quella sui tempi di consegna.
·
dal punto di
vista finanziario, il compratore non sopporta perdite di interessi e, se ha
comprato per rivendere, neppure perdite di liquidità qualora sia in grado di
pagare il prezzo d'acquisto col ricavo della vendita.
Il
venditore è invece nella posizione meno favorevole. Infatti:
·
è esposto a
tutte le eccezioni, anche pretestuose, sulla rispondenza della merce
all'ordine. Inoltre, corre il rischio del mancato pagamento totale o parziale,
di ritardi nel regolamento rispetto alle scadenze concordate, dell'insolvenza
del compratore (in caso di fallimento di questi non potrà essere pagato che
in percentuale, in concorso con gli altri creditori). Da non dimenticare,
infine il rischio di intrasferibilità dei fondi a causa della situazione
politico-finanziaria del debitore.
·
dal punto di
vista finanziario, sopporta una perdita di interessi e comunque una
diminuzione della sua liquidità nonché il costo del credito cui
eventualmente dovesse far ricorso.
Il
venditore potrà tuttavia ricorrere a varie forme di smobilizzo del credito
vantato nei confronti dell'importatore attraverso interventi bancari volti ad
attualizzare l'incasso di crediti futuri. Le operazioni più frequenti
sono:
a) anticipo
all'esportazione
b) Sconto pro-soluto
c) Sconto pro-solvendo
6.2
– Pagamenti rispetto alla forma
6.2.1
- Le Rimesse Dirette
Mezzi
di pagamento che trovano esecuzione per esclusiva iniziativa del debitore:
·
il
pagamento mediante banconote
·
l’assegno
·
il
bonifico
Il
pagamento mediante banconote avviene (di solito) quando il compratore effettua
e ritira l'acquisto direttamente presso i magazzini del venditore.
In
questo caso di distinguono due situazioni:
1.
Nel caso di
un regolamento inferiore a controvalore di 20 milioni di lire il
residente esportatore negozierà le banconote in banca segnalando
esportazione inferiore ai 20 milioni di lire.
2.
Nel caso di
regolamenti con banconote superiori ai 20 milioni bisogna distinguere se si
tratta di una controparte residente UEM o extra UEM.
Se il compratore è un residente UEM, entro 48 ore dovrà dichiarare
l’importazione di valuta presso la banca negoziatrice (inclusa la
segnalazione di antiriciclaggio), se invece è extra-UEM dovrà anche
presentare la dichiarazione TD01 ottenuta in frontiera.
La
Rimessa diretta, più propriamente detta, si concretizza in una / un:
·
rimessa
assegno di conto corrente (ove permesso) o di banca
·
bonifico
bancario via lettera
·
bonifico
bancario via telex o SWIFT
Un
regolamento effettuato con assegno, comporta per il venditore i seguenti
svantaggi:
·
una perdita
di valuta pari al tempo occorrente per il ricevimento dell'assegno più i
giorni banca applicati alla negoziazione SBF (salvo buon fine);
·
il rischio
di smarrimento nella posta e, naturalmente, il rischio che l'assegno non sia
coperto e pertanto venga reso insoluto.
Le
banche italiane offrono alla loro clientela un servizio di accredito
assegni, denominato “LOCK BOX”, grazie al quale il debitore estero
potrà indirizzare l’assegno stesso ad una banca del proprio paese
presso la quale sia stata aperta una “casella postale” a nome della banca
italiana (dell’esportatore). La banca estera ogni giorno accrediterà
tramite messaggio SWIFT la banca italiana, per tutti gli assegni ricevuti,
S.B.F. (salvo buon fine).
I
vantaggi per l’esportatore si concretizzano in minori perdite di valuta e in
una maggiore tempestività nella conoscenza di eventuali insoluti.
6.2.2
- Regolamenti mediante incasso semplice
|
Gli
incassi semplici e documentari sono regolati dalla Pubb. 522 della
ICC - International Chamber of Commerce, rev.1995
|
La
banca trasmittente invierà i documenti alla Banca
dell’importatore indicata dall’esportatore; in mancanza di
indicazione, i documenti saranno inviati in una banca di propria
scelta nel paese dell’importatore.
|
|
Le
Banche non hanno nessun obbligo di controllare la regolarità dei
documenti oggetto dell’incasso: si limitano a controllarne la
corrispondenza col mandato.
|
|
La
banca trasmittente non è responsabile delle azioni della banca
incaricata.
|
|
L’esportatore
può inviare direttamente i propri documenti direttamente alla banca
dell’importatore.
|
|
Le
merci non devono essere indirizzate all’indirizzo di una banca,
senza il suo preventivo accordo. Le banche non hanno nessun obbligo
di prendere provvedimenti nei riguardi della merce, incluso
l’immagazzinamento
|
Si
avranno incassi semplici nel caso che oggetto
dell’incasso sia:
·
una tratta (Bill
of exchange), emessa dal venditore, da presentare per il solo pagamento oppure
per l'accettazione ed il successivo pagamento;
·
una
ricevuta, emessa dal venditore, da presentare per il pagamento;
·
un
pagherò (Promissory Note), emesso dal compratore, che può essere:
1.
inviato al
venditore prima della spedizione della merce;
2.
ritirato dal
trasportatore al momento della consegna della merce;
3.
consegnato
alla banca incaricata al momento del ritiro di documenti.
Poiché
il regolamento avverrà, nella maggior parte dei casi, in via posticipata
rispetto alla consegna della merce, il venditore dovrà sopportare i rischi
tipici del pagamento posticipato.
Il
venditore dovrà tenere inoltre presente:
1.
la diversità
delle legislazioni di ogni singolo paese circa il valore ed il protesto dei
titoli
2.
la
possibilità di diminuire il suo rischio richiedendo l'avallo della banca del
compratore sulla cambiale
3.
la
possibilità di ottenere lo smobilizzo del titolo tramite un'operazione di
sconto salvo buon fine (per effetti in Euro o divisa), oppure mediante un
accredito immediato salvo buon fine (solo per Euro) o, nel caso di titoli
avallati o garantiti da banca, con un'operazione di forfaiting (sconto
pro-soluto).
Incassi
elettronici
Gli incassi
elettronici costituiscono una forma di regolamento alternativa al
bonifico ed all’invio di assegni bancari; il debitore ha, tra l’altro, il
vantaggio di pagare il valore nominale del suo debito, senza essere gravato da
alcuna commissione e spesa di trasferimento. Il creditore può determinare con
più esattezza i flussi finanziari della propria azienda poichè i
pagamenti non sono più soggetti all’iniziativa del debitore, ma avvengono a
data certa e sono soggetti a spese limitate e certe.
Alcuni
paesi europei (primi fra questi Francia ed Italia) hanno negli ultimi 10 anni,
sviluppato sistemi elettronici interni d'incasso, al fine di arginare la
circolazione cartacea e quindi il trattamento singolo degli effetti/ricevute
da incassare.
Sono
sistemi che funzionano nella divisa nazionale del debitore (ed ora anche in
Euro), e che non prevedono nè accettazione, nè protesto (solo alcune banche
francesi offrono il servizio d'accettazione e, a seguito di questo,
l'eventuale protesto).
Ogni
"network" ha le proprie caratteristiche: in genere è possibile
effettuare delle presentazioni per via telematica ed ottenere accrediti con
valuta prefissata e salvo buon fine alla data di scadenza; gli insoluti devono
essere avvisati entro un numero massimo di giorni, pena l’irrevocabilità
dell’accredito.
I
sistemi in uso sono:
·
LCR
(Francia):
l’importo dell’incasso viene addebitato direttamente sul conto del
debitore che può però rifiutarlo entro 2 giorni lavorativi
·
Lastschriften
(Germania/Austria):
sono ordini di addebito a Vista, e quindi non prevedono scadenza.
·
Recibos
o IEF (Spagna):
sono del tutto simili alla nostra Riba
In altri paesi, come il Belgio e la Gran Bretagna, esistono sistemi operanti
all’interno di singole banche, non ancora integrati però in sistemi
nazionali.
6.2.3
– Regolamenti mediante incassi documentari
Gli
incassi documentari, nei rapporti internazionali, sono regolati dalle Norme
uniformi della I.C.C. - International Chamber of Commerce, relative agli
incassi, Pubblicazione n. 522 I.C.C., revisione 1995.
Il
regolamento a mezzo incasso documentario è la forma che garantisce al
venditore (nel caso di documenti rappresentativi) che la sua merce non sarà
ritirata dal compratore se non contro versamento, alla banca incaricata, del
corrispettivo ammontare (D/P), ovvero dell'avvenuto ritiro dell'accettazione
(D/A) o dell'impegno scritto di pagamento.
A
seguito degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, il venditore dà
mandato al proprio Istituto di consegnare tramite la Banca del compratore la
documentazione relativa alla fornitura, contro:
·
pagamento a
vista (ovvero, D/P: documenti contro pagamento)
·
accettazione
da parte del compratore di tratta allegata ai documenti (da trattenere per
l'incasso a scadenza o da ritornare) (ovvero, D/A: documenti contro
accettazione)
·
ritiro di
pagherò emesso dal compratore (D/A: da trattenere per l'incasso a scadenza o
da ritornare)
·
ritiro di
lettera di impegno irrevocabile a pagare alla scadenza prevista, emessa dal
compratore
·
emissione di
garanzia o impegnativa, da parte della banca del venditore o di altro istituto
di credito, per pagamento alla scadenza prevista.
L'incasso
documentario assume la veste di pagamento anticipato rispetto alla consegna
della merce se i documenti vanno consegnati contro pagamento a vista
e se nei documenti figurano documenti rappresentativi della merce (es. il
gioco completo della polizza di carico marittima) o senza i quali il
compratore non può ritirare la merce.
L'esportatore
si troverà, comunque, a sopportare il rischio di mancato ritiro dei documenti
(con gli eventuali oneri per il reperimento di altro compratore o in
alternativa per la reimportazione della merce), che sarà tanto maggiore
quanto più la merce fornita è fatta su misura per quel particolare
compratore.
L'esportatore
deve seguire con particolare attenzione le vendite in paesi ove il mancato
ritiro della merce entro un certo periodo (es. 3 mesi) ne comporta la vendita
all'asta per il pagamento delle spese portuali e di sosta.
Nel
caso in cui non vi siano documenti rappresentativi o il pagamento non sia a
vista, l'incasso documentario assume invece la veste di pagamento posticipato
rispetto alla consegna della merce.
In
alcuni casi il venditore può incaricare il proprio spedizioniere di
consegnare la merce solo dopo avere accertato, presso la banca del compratore,
l'avvenuto pagamento dei documenti oppure la consegna di pagherò o lettera di
impegno.
Un
incasso può definirsi documentario, quando l'oggetto della rimessa è
rappresentato da fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o
meno della merce ecc., accompagnati o meno da titoli cambiari.
La
Banca, intervenendo in una operazione di incasso, è responsabile verso il
proprio cedente (cliente o corrispondente estero) del rispetto delle
istruzioni ricevute e deve controllare che i documenti trasmessi siano
esattamente quelli elencati nel mandato di incasso. Le banche non hanno
ulteriore obbligo di esaminare i documenti.
In
presenza di Polizza di Carico e/o Assicurazione si deve accertare l'avvenuta
apposizione della girata, qualora questa sia prevista dalla forma prescelta
all'atto della sua emissione.
Le
ricevute e gli effetti cambiari devono essere regolarmente bollati; la banca
deve provvedervi immediatamente per conto del suo cliente nel caso li riceva
privi della regolarizzazione fiscale. E' tuttavia buona regola interpellare
preventivamente il debitore/importatore per evitare eventuali contestazioni a
proposito dell'addebito relativo alla bollatura dei titoli.
In
base all'Art. 22 delle Norme Uniformi sugli Incassi la banca presentatrice è
tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale sia
corretta e completa, ma non è responsabile dell'autenticità di qualsiasi
firma né dei poteri di qualsiasi firmatario: la banca incaricata di
raccogliere l'accettazione deve accertare che la persona che sottoscrive il
titolo abbia i poteri per farlo.
Quando
i documenti oggetto della rimessa sono rappresentativi, è consuetudine
suddividere gli originali in due distinti set, da spedirsi in giorni diversi.
Tale spedizione separata, garantisce maggiormente il destinatario di venire in
possesso di almeno un plico di documenti con il quale procedere al ritiro
della merce.
|
Esempio di incasso
documentario
Un esportatore italiano
ha concluso con un importatore inglese un contratto per la fornitura
del valore di GBP 15.000,00 con pagamento da effettuarsi contro
documenti (D/P) e spedizione via mare.
L'esportatore provvede a
spedire il vino via mare, facendosi rilasciare dalla compagnia di
navigazione la Polizza di carico, il cui possesso conferisce il
diritto alla merce in esso descritta.
L'esportatore consegna quindi
la P/C corredata dalla fattura e da altri documenti eventualmente
richiesti dall'acquirente alla sua banca, con istruzioni di fare
consegnare il tutto all'importatore estero contro pagamento.
La banca trasmette i
documenti ad una propria corrispondente inglese, ripetendo
fedelmente le istruzioni del cliente con le relative modalità di
rimborso. La banca inglese, ricevuti i documenti, avvisa in
conformità l’importatore, il quale li ritirerà contro pagamento
del relativo importo e li utilizzerà successivamente per
ritirare o fare ritirare la merce acquistata.
La banca inglese avviserà
dell'avvenuto pagamento accreditando la banca italiana che a
sua volta provvederà ad accreditare l'esportatore negoziando la
divisa.
Supponendo invece che le
parti abbiano convenuto di regolare l'operazione nella forma D/A
(documenti contro accettazione), l'esportatore allegherà ai
documenti una tratta con la scadenza concordata. La banca
dell'importatore consegnerà i documenti contro accettazione. Alla
scadenza, la banca curerà l'incasso della tratta accettata, il cui
ricavo verrà messo a disposizione in conformità alle disposizioni
ricevute.
|
6.2.4
- Regolamento contro accettazione da parte del compratore e garanzia della
banca
Si
verifica spesso che il venditore, non avendo piena fiducia circa la solvibilità
del compratore, richieda che la tratta che accompagna i documenti, oltre che
ad essere accettata dal proprio cliente, venga anche garantita dalla banca
estera.
Quest'ultima,
apponendo la sua firma sul titolo (avallo) o rilasciando una separata garanzia
di pagamento, si impegna ad onorare la tratta alla sua scadenza qualora il
trassato non facesse fronte al suo obbligo: ovviamente il venditore è
completamente garantito dal rischio di insolvenza del compratore e nel
contempo la firma di avallo di una primaria banca gli permetterà di scontare
il titolo con più facilità.
6.3
– I crediti documentari
|
Il
credito documentario è un impegno inderogabile assunto da un
Istituto Bancario(la Banca emittente) di versare al venditore di
merci e servizi una somma determinata contro presentazione di
documenti conformi ai termini e alle condizioni alle condizioni
indicate nel testo del credito stesso.
|
Caratteristiche
essenziali di un credito documentario:
|
astrattezza
Il credito documentario è indipendente dalla causa
che ha fatto sorgere il contratto sottostante. È un'obbligazione a
sé stante, completamente distinta dai rapporti di provvista e di
valuta e non risente inoltre di eventuali vizi del contratto
sottostante.
|
formalità
Il credito documentario si basa sull'aspetto formale
dei documenti e non sul loro valore sostanziale o sulle
merci/servizi che questi rappresentano.
|
|
autonomia
Il credito documentario
è svincolato dai rapporti banca/cliente o importatore/esportatore
ed ogni variazione di tali rapporti successiva all'apertura del
credito non ha alcuna influenza su di esso.
|
letteralità
Il credito documentario è basato sulla volontà espressa mediante
la corrispondenza scambiata tra le parti. Alle condizioni ed ai
termini del credito documentario va dato un significato letterale e
non interpretativo
|
Le
parti interessate in un credito documentario sono:
|
ordinante
|
è
il compratore/importatore
|
|
banca
emittente
|
è
la banca cui l'ordinante conferisce il mandato di aprire il credito
documentario
|
|
banca
avvisante
|
è
la banca che notifica il credito documentario al beneficiario
|
|
beneficiario
|
è
il venditore/esportatore.
|
Effetti
giuridici
·
La banca
emittente assume la posizione di obbligata principale.
·
L'ordinante
assume la posizione di obbligato sussidiario.
·
In un
credito documentario irrevocabile, l'impegno della banca emittente è
inderogabile poiché il suo rapporto, autonomo ed astratto, non può essere
sciolto se non attraverso il consenso di tutte le parti interessate.
·
Il credito
documentario è un atto unilaterale e diviene efficace quando il relativo
avviso è nelle mani del beneficiario. L'effetto è però retroattivo dal
momento dell'emissione. L'obbligazione si formalizza nella lettera o nel
messaggio telex/SWIFT di apertura (strumento originale del credito).
·
Nei
confronti della banca emittente o confermante, il venditore ha il solo obbligo
di rispettare le condizioni ed i termini previsti se vuole usufruire della
prestazione pecuniaria della banca nei confronti della quale vanta, quindi,
un diritto condizionato.
·
Il credito
documentario non sostituisce i rispettivi obblighi e diritti del venditore e
del compratore poichè copre l'area della compravendita che si riferisce alla
consegna dei documenti ed al relativo regolamento.
Norme
ed Usi Uniformi
I
crediti documentari sono regolati dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti Documentari della I.C.C. - International Chamber of Commerce, cui
hanno aderito quasi tutti gli Stati del mondo.
La I.C.C.
iniziò nel 1926 una prima raccolta degli usi locali, confluiti poi nelle
prime Norme ed Usi Uniformi edite nel 1933. Alla prima edizione seguirono
altre revisioni, sia per chiarire dubbi interpretativi sia per adeguare le
Norme all'evolversi del commercio e del trasporto internazionale. La versione
attuale (rev. 1993, pub.500) è entrata in vigore il 1° gennaio 1994.
Le
NUU sono brevi, concise (la revisione 1993 conta 49 articoli) e non intendono
fornire una risposta a tutti i casi particolari che possono verificarsi, ma
bensì fornire una solida ossatura di principi elementari, lasciando alle
parti sia l'indicazione di necessari dettagli che la possibilità di esplicite
deroghe a specifici punti delle Norme.
Short
Clauses da inserire in contratto, nella fattura pro-forma, nella conferma
d'ordine ecc.:
IRREVOCABLE
AND CONFIRMED DOCUMENTARY CREDIT,PAYABLE AT SIGHT.
oppure,
se non è possibile chiedere la conferma:
IRREVOCABLE
DOCUMENTARY CREDIT, FOR PAYMENT AT SIGHT, AT THE COUNTERS OF THE ADVISING BANK.
|
FASI
DELLA VENDITA CON REGOLAMENTO
MEDIANTE CREDITO DOCUMENTARIO
|
|
·
Trattative
tra le parti
·
Conclusione
del contratto / conferma d'ordine ecc.
·
L'importatore
consegna il mandato alla sua Banca (Emittente)
·
La banca
Emittente emette il credito sulla Banca Avvisante
·
La Banca
avvisante notifica il credito (e lo conferma se accetta la richiesta)
·
Avvengono
eventuali modifiche (da accettare da tutte le parti)
·
L'esportatore
spedisce e presenta i documenti in "utilizzo"
·
La banca
Avvisante (confermante) esamina i documenti
·
La banca
avvisante richiede all'esportatore l'eventuale correzione dei
documenti e li spedisce alla Banca emittente
·
(Se i
documenti non sono corretti e quindi sono sollevate delle riserve, la
banca emittente chiederà all'importatore l'autorizzazione a
sciogliere le riserve)
·
In presenza
di documenti corretti o a seguito di scioglimento delle riserve viene
effettuato il regolamento secondo i termini e le condizioni del
credito.
|
6.3.1
- Tipologia dei crediti documentari
|
L'impegno
della banca emittente:
|
REVOCABILE
/ IRREVOCABILE
|
|
L'impegno
della banca avvisante:
|
NOTIFICATO
/ CONFERMATO
|
|
La
piazza di validità:
|
BANCA
EMITTENTE
/ BANCA AVVISANTE
|
|
La
piazza di pagamento:
|
BANCA
EMITTENTE
/ BANCA AVVISANTE
|
|
Il
pagamento:
|
DIFFERITO
/ A
VISTA
|
·
Secondo
l'impegno della banca emittente:
Credito
revocabile
(forma di credito nella pratica non più utilizzata)
è
tale se l'impegno della banca emittente può essere revocato o modificato in
qualsiasi momento prima della scadenza (la revoca, comunque, non ha effetto se
la banca emittente, oppure la banca corrispondente, ha già pagato, accettato
o negoziato i documenti).
Credito
irrevocabile
la
revoca/modifica può avvenire con il consenso di tutte le parti interessate.
Da precisare che la qualifica di irrevocabile deve apparire nel testo del
credito. In caso contrario il credito viene considerato revocabile.
·
Secondo
le modalità di utilizzo:
Crediti
di pagamento
impegnano
la banca ordinante o la banca incaricata ad effettuare un pagamento che può
essere:
1.
a vista, se
da effettuarsi all'atto stesso del ritiro dei documenti in regola
2.
differito,
se da effettuarsi posteriormente al ritiro dei documenti in regola.
Crediti di negoziazione
prescrivono,
per l'utilizzo, la presentazione di tratte a vista o a scadenza emesse dal
beneficiario sulla banca ordinante o sul compratore o su una terza banca, con
possibilità per il beneficiario di negoziarle presso qualsiasi banca di suo
gradimento e disponibile a negoziare (credito di libera negoziazione),
oppure presso una banca determinata (credito a negoziazione ristretta).
Crediti
di accettazione
la
banca ordinante o incaricata appone la sua firma di accettazione sulla tratta
che il beneficiario presenta unitamente ai documenti prescritti dal credito.
Le banche italiane, tuttavia, sono solite rilasciare una lettera con la quale
si impegnano ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista.
·
Secondo
l'impegno della banca avvisante:
Credito
avvisato
è
quello in cui la banca avvisante non assume impegni e si limita a comunicare
al beneficiario, garantendone l'autenticità, l'avvenuta emissione del
credito.
Credito
confermato
è
quello in cui la banca avvisante aggiunge il proprio impegno (conferma) a
quello della banca emittente. La richiesta di conferma deve essere contenuta
nel credito e la banca avvisante ha la facoltà di accoglierla (a fronte di
affidamento concesso alla banca emittente), oppure di rifiutarla, notificando
il credito senza impegno.
Per
evitare un rifiuto a confermare il credito da parte della banca avvisante, le
banche emittenti situate in paesi a rischio, sono solite chiedere alla banca
designata un suo preventivo consenso all'appoggio dell'operazione.
|
La
conferma di un credito documentario
|
|
·
E' l'impegno di una
banca locale (usualmente la stessa banca avvisante) o di paese
terzo, che si aggiunge a quello della banca emittente.
·
Un credito
confermato è usualmente pagabile presso la banca confermante.
·
L'esportatore
elimina il rischio paese della banca emittente ed il rischio
commerciale della stessa banca.
·
L'esportatore
elimina il rischio di rimessa documenti alla Banca Emittente.
|
·
Secondo
la Piazza di utilizzo:
Crediti
utilizzabili presso le casse della banca emittente
I
documenti vanno inviati alla banca emittente sulla cui piazza avverrà l'esame
e il realizzo del credito secondo le modalità previste.
Detti
crediti possono realizzarsi per pagamento (a vista o a scadenza) o per
accettazione di tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente
o a carico dell'ordinante. I documenti viaggiano a rischio del
beneficiario.
Crediti
utilizzabili presso la banca mandataria o avvisante
In
questo caso è la banca avvisante che provvede a pagare (a vista o a
scadenza), ad accettare tratte a vista o a scadenza su se stessa o a negoziare
effetti emessi a carico della banca emittente, o a carico dell'ordinante o di
una terza banca. Il rischio di smarrimento dei documenti è a carico
dell'ordinante. Se la banca avvisante non ha confermato il credito, può
rifiutarsi di effettuare l'intervento che la banca emittente le ha richiesto.
|
Altre
forme di crediti documentari
|
|
·
Credito
Trasferibile:
permette al beneficiario, senza utilizzare una sua propria linea di
credito, di ribaltare parzialmente o totalmente il credito ad un
subfornitore.
·
Il
Controcredito:
è il credito che il beneficiario di un credito non trasferibile
dispone (usualmente) a favore di un subfornitore. Costituisce a
tutti gli effetti un credito originario che necessita di una propria
linea di credito.
·
Il Credito
rotativo (Revolving):
è il credito che una volta utilizzato si rinnova, ripristinando
l'importo iniziale del credito.
·
La Stand By
Letter of Credit:
è una garanzia di pagamento (non un mezzo di pagamento come il
normale credito documentario) che prevede l'utilizzo secondo le
regole dei crediti documentari, nel caso in cui vi sia il mancato
regolamento concordato tra le parti.
|
6.3.2
- Cessione dei proventi di un credito documentario
Qualora
il credito non sia trasferibile e il beneficiario non possa o non voglia
utilizzare le proprie linee di credito per emettere un controcredito, può
essere tuttavia effettuata la cessione a terzi dei proventi da esso derivanti.
La
cessione dei ricavi effettuata dal beneficiario di un credito è
necessariamente condizionata al suo corretto utilizzo, cioè all'adempimento
da parte della banca incaricata della prestazione. Quest'ultima sarà
ovviamente subordinata al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal
credito, ed alla conseguente disponibilità liquida dei fondi presso la banca
intermediaria.
Nella
prassi commerciale e bancaria italiana, la cessione del ricavo di un credito
documentario presuppone che il beneficiario dia istruzioni alla banca
avvisante di emettere un mandato irrevocabile di pagamento.
Con
tale documento la stessa banca informa il terzo di avere ricevuto, dal
beneficiario del credito, istruzioni irrevocabili di pagare una determinata
somma a valere sulle somme che si renderanno disponibili a seguito della
regolare e conforme presentazione di documenti in regola.
Le
banche, per evitare equivoci e responsabilità dirette, nel dare comunicazione
al terzo di quanto disposto dal beneficiario del credito, sono solite
precisare che:
1.
esse non
assumono alcun mandato o delegazione di pagamento e, di conseguenza, alcun
obbligo nei suoi confronti;
2.
la
comunicazione viene effettuata a titolo puramente informativo senza alcun
impegno o garanzia in merito al buon fine dell'operazione;
3.
la cessione
dei proventi del credito è condizionata all'utilizzo del credito in conformità
ai termini previsti;
4.
le somme
devono divenire liquide ed esigibili per effetto di regolare utilizzo.
6.3.3
- Il realizzo dei crediti documentari
La
rispondenza dei documenti alle condizioni del credito deve essere
rigorosamente letterale; una esatta presentazione è nell'interesse del
beneficiario che non può opporre alla banca eventuali elementi del contratto
che risultino diversi dalle condizioni del credito documentario.
|
REGOLE NELLA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI
- I
documenti devono essere completi, cioè presentati nel numero di
esemplari richiesto dal credito;
- devono
essere presentati con lo stesso numero di originali e di copie
prescritte nel credito;
- devono
essere presentati nella stessa tipologia richiesta, cioè se il
credito richiede come documento di trasporto l'aereo (l'Air Way
bill) dovrò presentare alla banca un documento di trasporto
aereo che nella forma appaia essere un Air Way Bill.
- Le
correzioni, sbianchettature o altro devono essere sempre
convalidate dal soggetto che ha emesso il documento, con frasi
del tipo "correction approved";
- non
devono esserci contrasti tra quanto dichiarato su un documento e
quanto appare su altri documenti;
- occorre
che ci sia concordanza fra i documenti presentati, nel senso che
l'insieme dei documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa
operazione;
- sarebbe
sempre opportuno che il numero del credito documentario e la
banca che lo ha emesso apparissero su tutti i documenti, anche
se ciò non è espressamente richiesto dal credito;
- la
data di spedizione che appare nel documento di trasporto non
deve essere posteriore alla data ultima di spedizione prescritta
nel credito;
- i
documenti devono essere presentati al più tardi nei termini
previsti dal credito o in assenza di tale indicazione, non più
tardi di 21 giorni dalla data di spedizione, ma sempre entro la
data di validità del credito;
- i
documenti devono essere presentati entro il tempo stabilito nel
credito presso la banca indicata nello stesso;
- l'importo
dei documenti deve corrispondere a quello per cui è stato
emesso il credito, salvo la possibilità di prevedere nel
credito tolleranze nell'importo o nella quantità o nei prezzi
unitari fino al 10%;
- la
sottoscrizione dei documenti di trasporto deve essere apposta
nella forma prevista dalle NUU, e cioè il firmatario deve
dichiarare in che veste appone la sottoscrizione.
|
Qualora
l'operatore, dopo un attento esame del testo del credito notificatogli, ha
ragionevoli dubbi di non potere adempiere a tutti i termini e condizioni
richieste, dovrà con urgenza richiedere al compratore di apportare al credito
tutte quelle modifiche che egli ritiene necessarie per consentirgli la
corretta negoziazione del credito.
Alle
banche si fa obbligo di un accurato ed attento esame dei documenti presentati,
da eseguirsi entro un termine ragionevole (art.13b NUU) e prescindendo da
qualsiasi altro rapporto esistente tra le parti (Art. 3 NUU).
Le
banche non assumono alcuna responsabilità per l'autenticità e la portata
legale sia dei documenti presentati che di quanto in essi riportato (Art. 15
NUU). Tale principio va attenuato con la constatazione che la responsabilità
della banca non viene meno qualora un attento e diligente esame avrebbe
potuto fare rilevare alterazioni, falsificazioni od invalidazioni sui
documenti considerati.
Gli
art. 13 e 21 delle NUU affermano altri importanti principi
·
le banche
devono esaminare tutti i documenti ed accertare che essi appaiano conformi
alle condizioni del credito
·
i documenti
che non concordano tra loro, saranno considerati come non conformi alle
condizioni del credito.
E'
prescritto quindi che venga effettuato sia un controllo documento per
documento sia un controllo incrociato tra i dati che appaiono in ciascun
documento.
|
Guida al controllo
dei documenti
Prima di consegnare i
documenti alla banca è opportuno che il beneficiario faccia
attenzione ai seguenti punti e considerazioni d'ordine generale:
1.
sono stati
rispettati i termini di validità del credito?
2.
sono stati
ottenuti tutti i documenti richiesti dal credito (in tutti gli
esemplari previsti)?
3.
è stato
tenuto conto delle modifiche apportate al credito?
4.
l'importo dei
documenti è conforme alle condizioni del credito?
5.
se la
spedizione non copre l'intero ordine espresso nel credito va
verificato che le spedizioni parziali siano ammesse
6.
qualora alcuni
documenti portino data anteriore al credito va verificato che non
esistano condizioni contrarie.
Conclusi questi controlli
d'ordine generale, ogni documento deve essere considerato a sé e
debitamente controllato
|
7
- Risoluzione del contratto
La
risoluzione del contratto, data la gravità delle conseguenze che può
comportare per il venditore, deve verificarsi solo eccezionalmente e a fronte
di fatti ben circoscritti in contratto con le relative clausole.
Per
quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, il venditore deve
essere certo che la stessa possa intervenire solo per casi di inadempimento
grave e solo se questi pregiudichino l’intera operazione: difetto totale di
esecuzione della fornitura, rifiuto di esecuzione, ritardi tali che per
l’acquirente decada ogni interesse all’esecuzione del contratto,.ecc.
In
altri termini la clausola va redatta in modo tale che non consenta
all’acquirente di sciogliersi dal contratto per delle violazioni
contrattuali che abbiano scarsa incidenza sull’esecuzione, come ad
esempio un breve ritardo nelle consegne che andrà invece sanzionato invece
con il pagamento di una semplice penalità. Occorre comunque che in caso di
risoluzione possano essere fatte salve, ai fini del pagamento, le eventuali
forniture già effettuate.
La
risoluzione può essere conseguente anche all’applicazione della clausola di
forza maggiore. L’esistenza di una causa di forza maggiore (guerra,
catastrofi naturali, scioperi,serrate,ecc.) e la conseguente impossibilità di
avviare o proseguire nell’esecuzione della fornitura determina la temporanea
sospensione dei termini contrattuali per tutto il periodo in cui si verifica
l’evento e la suddetta impossibilità. Peraltro la durata ed il
protrarsi dell’evento possono essere tali da rendere inattuabile la
prosecuzione dell’esecuzione del contratto.
In
tal caso, ove le parti non abbiano previsto o non ritengano di raggiungere un
diverso accordo si addiviene alla risoluzione: il venditore dovrà pattuire
che in tale ipotesi gli venga versato un corrispettivo per la parte di
contratto già eventualmente eseguita.
E’
anche opportuno inserire in contratto una clausola di hardship che, a
differenza della clausola di forza maggiore, contempla situazioni in
cui, per il verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili, l’esecuzione
del contratto ancorchè non impossibile, divenga particolarmente onerosa.
Laddove non si giunga alla risoluzione per tale sopravvenuta eccessiva
onerosità, la clausola ha lo scopo di ricercare un adattamento
contrattuale alla situazione sopravvenuta preferibilmente in sede
negoziale.
8
- Controversie – Arbitrato
La
predisposizione della clausola contrattuale relativa alla risoluzione di
eventuali controversie pone problemi analoghi a quelli della scelta della
legge applicabile, in quanto si deve stabilire se ricorrere ad un
tribunale locale o ad un arbitrato (istituzionale oppure ad hoc).
Per
il venditore italiano è normalmente preferibile prevedere la competenza di un
foro del nostro paese in quanto la controparte, dovendo rivolgersi ai giudici
del paese dell'esportatore, dovrà affrontare maggiori rischi e sopportare
maggiori spese.
Ciò
è però valido solo nel caso in cui il riconoscimento della sentenza italiana
nel paese della controparte non presenti difficoltà: in caso contrario
infatti è esclusa la possibilità di agire direttamente.
Questo
problema non si pone per gli Stati membri originari della U.E., per i quali
esiste un apposita convenzione sulla competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle sentenze (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968),
in base alla quale è possibile che le parti stabiliscano la giurisdizione
esclusiva di uno dei giudici dei paesi firmatari.
Per
gli altri paesi sarà invece necessario accertarsi se esistono convenzioni
bilaterali in materia o, in mancanza, esaminare quanto dispone in proposito la
legge locale.
La
scelta del foro italiano non è comunque opportuna nel caso in cui l'operatore
italiano, in base alla sua posizione contrattuale e piuttosto che subire
un'azione, abbia interesse a fissare il foro competente nel paese della
controparte, se tale scelta può risultare più conveniente ai fini esecutivi.
(ad es. quando si tratta di forniture di macchinari semplici e sono possibili
procedure rapide, come pignoramenti, sequestri, decreti ingiuntivi, ecc.).
In
caso di controversia nei rapporti internazionali è spesso preferibile il
ricorso all'arbitrato che presenta, rispetto alla giurisdizione ordinaria,
notevoli vantaggi in termini di tempi e costi e consente di avvalersi di
persone specificamente esperte nei singoli problemi oggetto della
controversia.
Per
alcuni settori produttivi esistono forme di arbitrati nell'ambito di organismi
a carattere internazionale (Federazione Internazionale delle
Sementi) e di Organismi nazionali che svolgono arbitrati anche per i contratti
con l'estero (Camera arbitrale italiana per il commercio delle pelli grezze ed
esotiche di Genova, Associazione cotoniera e granaria di Milano, ecc.).
L'arbitrato
permette procedimenti più rapidi ed offre maggiore flessibilità procedurale
poichè è privo di formalismi e richiede tempi e costi inferiori rispetto a
quelli che comporta normalmente un procedimento innanzi al tribunale; inoltre,
in alcuni paesi è più semplice ottenere l'esecuzione di un lodo arbitrale
piuttosto che l'applicabilità di una sentenza straniera.
È
bene tenere presente che il ricorso all'arbitrato è utile solo se ognuna
delle parti contraenti si impegna esplicitamente a sottomettervisi, essendo
difficile, quando la controversia è già iniziata, ottenerne l'adesione.
Quando
l’acquirente sia disponibile ad accettare l’inserimento in contratto di
una clausola arbitrale occorre accertare se tale clausola è legittima in base
all’ordinamento giuridico locale e se alla eventuale decisione
arbitrale (lodo) può essere data esecuzione forzata in base alla legge
interna del paese dell’acquirente oppure perché il Paese dell’acquirente
ha ratificato una delle Convenzioni in materia di arbitrato ed in particolare
la Convenzione di New York del 1958.
In
generale è preferibile ricorrere ad un arbitrato istituzionale, affidandone
l'organizzazione ad un organismo specializzato (ad es. la I.C.C. -
International Chamber of Commerce) e rinviando al relativo regolamento
arbitrale (dall' 1.1.88 è in vigore il Nuovo Regolamento di Conciliazione e
di Arbitrato della I.C.C., pubb. N. 447)
|
Al
di fuori di specifici rami di attività coperti da arbitrato
settoriale, la clausola generica da apporre ai contratti per
potersi avvalere dell'arbitrato è la seguente:
|
|
“All
disputes arising in connection with the present contract shall be
finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of
the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators
appointed in accordance with said rules”
(Tutte
le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto
saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di
Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale,
da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento).
|
Nel
caso in cui il suddetto regolamento non soddisfi le reciproche esigenze, le
parti potranno ricorrere ad un arbitrato “ad hoc”, determinandone però le
modalità procedurali.
L'arbitrato
internazionale è regolato dalle “Convenzioni multilaterali in materia di
arbitrato”, alle quali hanno aderito la maggior parte dei paesi
industrializzati. Fra tali Convenzioni la più recente è quella di New York
del 1958, che ha sostituito, per i paesi che vi hanno aderito, le precedenti
Convenzioni di Ginevra (1923) e di New York (1927).
Tali
convenzioni, riconoscendo a livello mondiale la validità di questo istituto,
ne facilitano l'uso e l'ottenimento dell'esecuzione forzata nei casi di
mancata esecuzione spontanea da parte del soccombente.
9
- Entrata in vigore del contratto
I
contraenti con questa clausola dispongono che il contratto ancorchè
firmato non entra in vigore fino al realizzarsi di determinati eventi ivi
dettagliatamente specificati: prestazione di garanzie, pagamento
dell’anticipo, rilascio di autorizzazioni, concessione di
finanziamenti, ecc. Per effetto della clausola il contratto è immediatamente
valido, ma non è efficace fino a quando non si sono verificate tutte le
condizioni previste.
Il
venditore può trarre vantaggio da questa clausola in quanto:
·
può evitare
situazioni di incertezza sui tempi di esecuzione della fornitura, ove abbia
cura di specificare che i termini di consegna non decorrono sino all’entrata
in vigore, al fine dei propri tempi di programmazione della fornitura;
·
nel caso di
vendita con pagamenti dilazionati può avere il tempo utile per ottenere gli
eventuali affidamenti bancari circa lo smobilizzo dei crediti
dilazionati stessi prima di avviare la produzione;
·
può
indicare un termine massimo oltre il quale non essendosi verificati tutti gli
eventi previsti (es. mancato ottenimento per entrambi i contraenti di tutte le
necessarie autorizzazioni) si può risolvere il contratto senza particolari
oneri.
10
- Clausole accessorie
A
seconda dei contratti e dei relativi contenuti può essere opportuno o
necessario prevedere ulteriori clausole destinate a regolare particolari
aspetti del rapporto contrattuale quali, a titolo esemplificativo:
·
collaudi ed
accettazioni della fornitura;
·
montaggi;
·
lavori
locali;
·
eventuale
cessione del contratto (ad esempio nel caso di possibili fusioni) ed i
relativi limiti e modalità;
·
aspetti
fiscali (ad esempio, cambiamenti della legislazione in materia nel Paese
dell’acquirente);
·
eventuali
modifiche contrattuali;
·
lingua del
contratto (previsione di prevalenza di un testo in caso di divergenze quando
il contratto è redatto in due lingue diverse).
PARTE
III: LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
1
- Fidejussione / garanzia autonoma
Le
caratteristiche principali della fidejussione, così come previste dal nostro
Codice Civile, sono:
·
accessorietà
all'obbligazione principale (artt. 1939, 1941, 1944, 1945)
·
stretto
legame con i rapporti tra le parti (artt. 1949, 1950)
·
estinzione
legata alla scadenza dell'obbligazione principale (artt. 1955, 1956, 1957)
·
impegno
monetario allargato anche ad accessori e spese dell'obbligazione principale (artt.
1941, 1942).
Il
regime di incertezza della fidejussione, sia per il beneficiario (circa la
prestazione della banca, a causa di possibili eccezioni sul corretto
adempimento degli obblighi del beneficiario), sia per la banca (circa
l'impegno finanziario, l'estinzione e le possibili contestazioni del debitore)
ne fanno uno strumento poco adatto al commercio internazionale, che tende per
sua natura a richiedere alle parti obblighi chiari e ben determinati.
Alla
banca che presta la garanzia verrà pertanto richiesto un impegno autonomo,
cioè svincolato dall'obbligazione sottostante e dai rapporti tra le parti; la
banca, dal canto suo, cercherà di rilasciare un impegno ben determinato sia
nell'impegno finanziario che nella scadenza della propria obbligazione e
svincolato da eventuali contestazioni del debitore principale. Sia il
beneficiario che la banca preferiranno inoltre che quest'ultima non debba
verificare l'inadempimento del debitore prima di effettuare la prestazione
finanziaria.
Nel
commercio internazionale alla fidejussione viene pertanto preferita la
garanzia autonoma (definita talvolta, a "prima richiesta" oppure a
"semplice richiesta") che meglio si adatta al ruolo di penale o di
deterrente tipico delle garanzie previste in molti contratti internazionali.
La
garanzia non diventa autonoma solo perché tale è la sua intestazione, ma
perché dal testo della garanzia stessa si ricava molto chiaramente il
carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale. Altro punto da
notare è che la garanzia autonoma non è regolata da una normativa
internazionale (come avviene invece per i crediti documentari). Ne consegue
che la materia è disciplinata dai vari diritti nazionali, con conseguente
difformità da Stato a Stato nella sua trattazione.
L'ordinamento
giuridico italiano, ad esempio, non prevede l'istituto del contratto autonomo
di garanzia, che è stato tuttavia riconosciuto e recepito dalla nostra
giurisprudenza.
2
- Garanzie a favore del committente / acquirente
2.1
- La garanzia per partecipazione a gara (Bid Bond)
Si
tratta di garanzia preliminare alla stipulazione del contratto, destinata ad
esaurirsi con la stipulazione stessa o con la scadenza del termine.
Garantisce
il committente sulla buona fede e solvibilità delle imprese partecipanti alla
gara d'appalto. Con questa garanzia la banca o altro Ente si impegna a pagare
una determinata somma su semplice domanda del committente qualora non venga
stipulato il contratto nonostante l'accettazione dell'offerta da parte del
committente.
In
altri termini il committente vuol essere sicuro che una volta esaminata ed
accettata l'offerta del fornitore, quest'ultimo non si ritiri, causando
perdite di tempo, spese e venir meno di altre possibili offerte.
Funziona
da penale in caso di mancato adempimento e quindi il pagamento della garanzia
deve escludere ogni altro possibile obbligo del fornitore.
|
Ordinante
|
fornitore (impresa
partecipante alla gara d'appalto)
|
|
Importo
|
varia dall'1 al 5%
dell'importo dell'offerta presentata, normalmente è del 2%
|
|
Scadenza
|
2/3 mesi dopo la conclusione
della gara
|
|
Impegno
|
garanzia autonoma (in molti
casi viene rilasciata da banca del paese del committente,
controgarantita dalla banca dell'impresa che partecipa alla gara)
|
|
Causa escussione
|
ritiro dalla gara prima della
sua conclusione, mancata firma del contratto, mancata produzione
delle garanzie di buona esecuzione
|
2.2
- La garanzia di restituzione del pagamento anticipato (Advance Payment o Down
Payment Bond)
Il
contratto prevede spesso che una determinata percentuale del prezzo
venga versata prima dell'effettivo inizio della esecuzione ( ad esempio: al
momento della stipulazione, dell'entrata in vigore, ecc.).
Viene
utilizzata per garantire che il pagamento anticipato (parziale o totale) verrà
rimborsato al compratore qualora il venditore non effettui la prestazione
prevista (di solito la spedizione) entro i termini contrattuali. Quando è
legato ad una garanzia di Advance, il fornitore deve essere cosciente che
in caso di revoca dell'ordine l'anticipo non è più un mezzo di
copertura dei costi sostenuti per l'approntamento.
|
Ordinante
|
fornitore
|
|
Importo
|
pari all'importo del
pagamento anticipato
|
|
Scadenza
|
20/30 giorni dopo la data
massima per la prestazione del fornitore (ad es. 20 giorni dopo la
data ultima di spedizione)
|
|
Impegno
|
garanzia autonoma
|
|
Clausole particolari
|
La garanzia entra in vigore
solo dopo che la banca emittente ha ricevuto il pagamento anticipato
a favore del fornitore.
In caso di prestazioni
parziali, va prevista la riduzione proporzionale della garanzia mano
a mano che le prestazioni vengono eseguite dal fornitore
|
|
Causa escussione
|
mancata prestazione, totale o
parziale, del fornitore entro i termini previsti
|
2.3
- La garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond)
Quando
le modalità di regolamento contrattuale prevedono pagamenti anticipati o
concomitanti alle consegne della fornitura si viene a ridurre la protezione
dell'acquirente nel caso di cattivo funzionamento della fornitura stessa.
Pretendendo
tale garanzia l'acquirente vuole quindi assicurarsi il completo e
corretto adempimento degli obblighi contrattuali della controparte, sia
immediati che nel tempo, quali ad es. montaggio e avviamento di macchinari
oppure l'esecuzione e il completamento di lavori, oppure il corretto
funzionamento di un impianto per un determinato periodo, oppure la fornitura
anche di beni di consumo nei termini previsti.
La
somma escussa rappresenta una penale per mancato adempimento contrattuale
oppure un risarcimento per spese, maggiore costo e ritardi dovuti alla
necessità per il compratore di rivolgersi ad altri per completare i lavori o
per un corretto funzionamento o per la fornitura.
Poiché
il committente richiede in genere una garanzia a prima domanda, il
fornitore, onde evitare di essere in balia dell'acquirente, dovrà assicurarsi
che vengano chiaramente specificate le condizioni cui è sottoposta
l'escussione ed il preciso termine di scadenza della garanzia stessa.
|
Ordinante
|
fornitore
|
|
Importo
|
dal 5 al 20% dell'importo
fornitura
|
|
Scadenza
|
20/30 giorni dopo la data
massima per la prestazione del fornitore (ad es. 360 giorni dopo la
data del verbale di completamento lavori, sottoscritto dalle parti)
|
|
Impegno
|
garanzia autonoma (in alcuni
casi viene rilasciata da banca del paese del committente,
controgarantita dalla banca dell'impresa che effettua i lavori)
|
|
Clausole particolari
|
Se previsto dal contratto, la
riduzione parziale o totale della garanzia mano a mano che vengono
eseguiti i lavori, contro presentazione di apposito certificato o
verbale
|
|
Causa escussione
|
mancata prestazione, totale o
parziale, del fornitore entro i termini previsti
|
3
- Garanzie a favore del venditore
Queste
garanzie sono utilizzate per consentire al venditore di incassare
il prezzo della fornitura quando il compratore non vi provveda.
Possono riferirsi a spedizioni singole o a tutte le spedizioni effettuate in
un arco temporale. Solitamente la garanzia è rilasciata prima della
fornitura; tuttavia ne può essere richiesta l'emissione anche successivamente
(es: incasso documentario con istruzioni di consegnare i documenti solo contro
emissione di garanzia di pagamento). Naturalmente la portata della garanzia
dipende dallo "standing" della banca emittente.
Le
garanzie bancarie a favore del fornitore assumono in genere la forma
dell'avallo cambiario o della lettera di garanzia.
In
particolare, nei casi in cui il venditore accorda una dilazione totale o
parziale del prezzo contro rilascio di titoli di credito (Promissory Notes o
Bills of Exchange) la garanzia oltre che con lettera separata può essere
rilasciata anche sul titolo cambiario mediante avallo (in alcuni Paesi è
consentito prestare avallo anche per atto separato).
L'avallo
costituisce un'obbligazione cambiaria con cui taluno (avallante)
garantisce il pagamento del titolo per un altro obbligato cambiario
(avallato). L'avallo è un'obbligazione accessoria per cui l'avallante assume
la stessa obbligazione dell'avallato; pertanto é necessario specificare
sul titolo il beneficiario dell'avallo e cioè se la garanzia è
prestata a favore dell'emittente (nel caso del pagherò) o dell'accettante
(nel caso di cambiale tratta). In mancanza di specificazione può infatti scattare
la presunzione che l'avallo sia dato a favore dello stesso traente, cioè
del venditore, con il che quest'ultimo si troverebbe privo della garanzia nei
confronti del suo acquirente.
Per
quanto attiene al contenuto è necessario che la garanzia:
·
sia in primo
luogo irrevocabile;
·
sia
incondizionata, slegata cioè dal rapporto sottostante. Il testo farà
comunque riferimento al contratto commerciale, ma non devono esserci clausole
che subordinino l'efficacia della garanzia all'adempimento di obblighi
contrattuali che possano limitarne l'azionabilità. Ciò tanto più se la
garanzia è a copertura del pagamento di titoli cambiari, per loro natura
autonomi;
·
abbia
un congruo termine di validità per avere il tempo necessario all'escussione,
specialmente se vi sono titoli di credito (tempi di trasferimento valutario);
·
anche se
indirizzata all'esportatore sia liberamente trasferibile; in presenza di
titoli di credito essa dovrà essere operante a favore di qualsiasi
portatore dei titoli stessi.
|
Ordinante
|
compratore
|
|
Importo
|
nel caso di fornitura
singola, pari all'importo delle merci da fornire/fornite
nel caso di più forniture,
secondo gli accordi tra le parti
|
|
Scadenza
|
20/30 giorni dopo la data di
scadenza del pagamento del compratore
|
|
Impegno
|
garanzia autonoma,
fidejussione, oppure garanzia solidale di pagamento (in questo
ultimo caso la banca si impegna, senza bisogno di ulteriori
richieste, ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista)
|
|
Clausole particolari
|
Nel caso di fideiussione, la
richiesta al fornitore di dimostrare di avere spedito la merce nei
termini, od altro secondo quanto previsto dalla garanzia.
Nel caso di pagamenti
parziali, lo scarico parziale della garanzia.
|
|
Causa escussione
|
mancato pagamento del
compratore alla scadenza prevista
|
Quando
la garanzia viene prestata mediante lettera sarebbe opportuno concordarne
preventivamente il testo anche con la Banca che dovrà rilasciarla, ma in ogni
caso il testo dovrà essere allegato al contratto onde prevenire futuri
equivoci e contestazioni.
CONCETTI
DI EVIDENZA RIEPILOGATIVI
1
- I RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
I
rischi si possono classificare nel modo seguente.
Rischi
commerciali
Il
rischio commerciale è legato esclusivamente alla solvibilità del debitore.
Per solvibilità del debitore si intende la sua capacità di rimborso dei
propri debiti. L'esame preventivo della solvibilità coincide in genere con il
momento della concessione di un finanziamento o di una dilazione di pagamento
e verte sulla situazione economico/finanziario/patrimoniale dell'azienda e,
soprattutto, sulla sua capacità di produrre reddito.
Il
rischio commerciale è quindi tanto più basso, quanto più solida e ben
gestita è l'azienda acquirente.
Naturalmente,
nel corso degli anni le situazioni si possono modificare: nel caso quindi del
rimborso di un finanziamento, il debitore può perdere la capacità di
produrre reddito e diventare "insolvente", non avere cioè i mezzi
per pagare i propri debiti. Questo è il motivo per cui i creditori, nel
concedere dilazioni di pagamento o finanziamenti ad una impresa
acquirente/debitrice devono essere sempre protetti contro il rischio
commerciale, chiedendo adeguate garanzie per il pagamento della dilazione o la
restituzione del finanziamento concesso.
|
RISCHIO
COMMERCIALE
si elimina o si attenua mediante:
|
|
·
informazioni
·
copertura assicurativa
·
factoring
·
forfaiting
·
scelta della forma di
regolamento
|
|
Rischi
non commerciali
Possono
essere di tipo politico (o rischio Paese), catastrofico
o di cambio.
Il
rischio Paese o rischio politico è
l'esposizione al pericolo di mancato pagamento causato da condizioni non
dipendenti dalla volontà del debitore, ma da eventi di natura
extracommerciale, derivanti direttamente o indirettamente dal governo del
paese debitore. Rientrano in tale rischio anche gli eventi come la guerra, le
rivoluzioni e le sommosse.
La
più comune manifestazione del rischio politico è il cosiddetto "rischio
di trasferimento" consistente nella indisponibilità presso le casse
della Banca Centrale del paese debitore di valuta convertibile per la
copertura del debito dei vari importatori residenti nel paese stesso.
I
rischi catastrofici sono connessi a vari eventi naturali, come terremoto,
alluvione, maremoto, eruzioni vulcaniche ecc. e, come i rischi politici, non
sono connessi alla volontà del debitore.
|
RISCHIO
POLITICO
si elimina o si attenua mediante:
|
|
·
informazioni
·
triangolazioni
·
factoring
·
forfaiting
·
copertura assicurativa
·
scelta della forma di
regolamento
|
|
Il
cosiddetto rischio di cambio è dato dalla possibile
variazione positiva o negativa del rapporto di cambio che si può verificare
tra due (o più) valute in un determinato periodo di tempo (ad esempio, tra il
momento della firma di un contratto e il momento dell'incasso del
corrispettivo da parte dell'esportatore).
Il
rischio di cambio può portare un'operazione in valuta a un utile oppure a una
perdita sui cambi. Poiché l'esportatore, in genere, non ha esigenze di
"speculazione" sui cambi, è opportuno effettuare prevalentemente
operazioni di protezione contro le perdite sui cambi.
|
RISCHIO
DI CAMBIO
si elimina o si attenua mediante:
|
|
·
fatturazione in Euro
·
fatturazione e finanziamento
in divisa
·
cambio a termine
·
pareggiamento tesoreria
·
currency options
·
derivati in cambi di 1° e 2°
generazione
·
copertura assicurativa
|
|
2
- LE CONTROPARTI CONTRATTUALI
Il
venditore e il compratore hanno
esigenze diverse e qualche volta
anche in
contrasto tra loro:
il
venditore ha l'esigenza di:
·
ricevere il
corrispettivo di quanto spedito o consegnato il più presto possibile;
·
ricevere una
parte del corrispettivo anche prima della spedizione per sostenere le spese di
approntamento della fornitura;
·
ridurre al
minimo il rischio del mancato ritiro della merce (e quindi del mancato
pagamento) da parte dell'acquirente;
·
ridurre al
minimo il rischio di insolvenza da parte dell'acquirente;
·
ridurre al
minimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza;
·
beneficiare
di finanziamenti;
·
definire la
valuta contrattuale.
Il compratore
ha l'esigenza di:
·
pagare
quando è certo della corretta esecuzione del contratto da parte del
venditore;
·
avere al più
presto i documenti che gli consentono il ritiro della merce dalla dogana;
·
essere
garantito a fronte dei pagamenti effettuati al venditore in anticipo, prima
del ricevimento della merce;
·
limitare al
massimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza;
·
beneficiare
di finanziamenti;
·
definire la
valuta contrattuale.
Esistono
quindi alcuni strumenti di pagamento atti a risolvere le varie esigenze dei
partner contrattuali, corredati, in alcuni casi, da strumenti di credito e
garanzia. La scelta degli strumenti più adatti dipende da molteplici fattori
che cambiano da caso a caso:
·
il grado di
"rischiosità" commerciale e del paese che grava sul compratore e
sul venditore;
·
il ruolo
assunto dai sistemi bancari dei partner contrattuali e le garanzie che i
sistemi bancari offrono;
·
la
tempestività e l'onerosità dell'operazione per i partner contrattuali;
·
i rapporti
pregressi di collaborazione e fiducia tra i partner;
·
il
cosiddetto "potere contrattuale" dei due partner, l'uno nei
confronti dell'altro.
Occorre
pertanto valutare di volta in volta:
·
I
Rischi
·
Le
Forme di pagamento
3
- IL REGOLAMENTO DEL PREZZO
E'
da ricordare che la scelta della tipologia e delle modalità dei mezzi di
pagamento internazionali è sempre frutto della negoziazione tra l'acquirente
e il venditore che li definiscono nel contratto di vendita.
Dove
farsi pagare
Il
pagamento del corrispettivo di una prestazione contrattuale da parte
dell'acquirente può avvenire:
·
SULLA PIAZZA
DELL'ACQUIRENTE.
In
questo caso il pagamento avviene nel Paese dell'acquirente secondo la
normativa e gli usi del sistema bancario del suo paese e l'eventuale
trasferimento delle somme in Italia è a cura e a spese dell'esportatore.
·
SULLA PIAZZA
DEL VENDITORE
Il
pagamento avviene sulla piazza del venditore e cioè in Italia secondo la
normativa e gli usi del sistema bancario italiano. Il trasferimento del
corrispettivo in Italia avviene quindi a cura dell'importatore
Quando
farsi pagare
Rispetto
all'esecuzione della fornitura le modalità di pagamento possono essere:
·
IN VIA
ANTICIPATA: Il pagamento avviene prima della esecuzione della fornitura
·
CONTRO
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE: Il pagamento avviene con la fornitura "in
viaggio"; l'esportatore spedisce la merce e viene pagato contro
l'esibizione della ricevuta di spedizione prima ancora che la fornitura giunga
a destinazione.
·
IN VIA
FRAZIONATA E A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: man mano che la fornitura viene
realizzata, l'acquirente la controlla, la accetta e la paga.
·
IN VIA
POSTICIPATA E/O A CREDITO: Il pagamento avviene in un'unica soluzione, ma a
30, 40, 60, 90 o 120 giorni dalla esecuzione della fornitura, oppure il pagamento avviene a rate, secondo
un piano di ammortamento prestabilito.
Oppure,
si utilizza la combinazione di due o più delle suddette modalità.
Quasi tutti i contratti di esportazione di beni, servizi e grandi lavori sono
assistiti da finanziamenti bancari. Ciò consente al debitore di pagare a rate
e al venditore di entrare nel possesso dell'intero importo della fornitura il
più presto possibile. I contratti di fornitura pluriennali ai quali si
agganciano i finanziamenti sono sostanzialmente di due tipi:
1.
credito
fornitore a cui si aggancia lo sconto delle cambiali;
2.
credito
acquirente o finanziario.
1. credito fornitore e forfaiting (sconto cambiali, dette anche
"effetti")
In
questo caso è lo stesso fornitore che concede la dilazione al suo partner.
Quindi il contratto prevede una dilazione di pagamento e il credito è
rappresentato da cambiali internazionali che l'esportatore una volta venutone
in possesso (dopo aver spedito la merce e presentato i documenti di spedizione
alla sua banca) può "smobilizzare" (scontare) pro soluto o pro
solvendo sui mercati finanziari (forfaiting). Gli effetti, per essere più
facilmente bancabili (vendibili) e per proteggere l'esportatore contro
l'eventuale insolvenza del debitore devono essere garantiti (avallati) da
primaria banca internazionale.
Sconto
pro solvendo: la banca scontante non assume il rischio dell'insolvenza del
debitore. Quindi la banca compra i titoli (effettua lo sconto) e paga
l'esportatore, ma in caso di insolvenza del debitore si fa restituire il
denaro dall'esportatore stesso
Sconto
pro soluto: la banca scontante assume il rischio dell'insolvenza del debitore.
In caso di mancato pagamento delle cambiali, la banca non può rivalersi
sull'esportatore.
2. Credito acquirente o finanziario
In
questo caso una banca (o del paese dell'importatore oppure di un Paese terzo)
concede all'importatore/acquirente un finanziamento. Il contratto di fornitura
è in contanti e conterrà riferimenti al finanziamento concesso
all'importatore.
Una
volta effettuata l'esportazione, il venditore sarà pagato in contanti dalla
banca finanziatrice e l'acquirente pagherà le rate del finanziamento a tale
banca.
4
- I TITOLI DI CREDITO
Questi
mezzi di pagamento sono regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1930
tutt'oggi in vigore per i paesi aderenti. Il titolo di credito assume le
caratteristiche di autonomia, astrattezza e letteralità. Il debitore
sottoscrivendo l'impegno assume una obbligazione inderogabile, che ha una
propria fisionomia giuridica, indipendentemente dal contratto di fornitura
sottostante.
La
cambiale internazionale può assumere due forme:
·
promissory
note (pagarè):
pagherò internazionale, equiparabile al nostro "pagherò". E'
l'importatore che lo emette e si impegna a pagare a una scadenza prestabilita
una somma all'esportatore. E' prevista la possibilità di apposizione di
avallo bancario;
FACSIMILE
DI PROMISSORY NOTE
|
For aval
(10)
|
(1)
………………................................
(2) ________________________
At/On (3)
………. for value received we promise to pay against this
Promissory Note
________________________________________________________________________
to the order
of:……………………..…(4) the sum of
________________________________________________________________________
(5)
effective payment
to be made in: …………………….. (6) without deduction for
______
_________________________________________________________________
and free of any
taxes, impost, levies or duties present or future of any nature.
_______________________________________________________________________
This Promissory
Note is payable at: :…………….. (7)
________________________________________________________________________
(8)
__________________________________________ (9)
..............………
|
|
1) Luogo e data di emissione
|
6) Tipo di valuta per esteso
|
|
2) Valuta e importo in cifre
|
7) Domicilio di pagamento
|
|
3) Scadenza
|
8) Ragione sociale e indirizzo
dell’emittente/debitore
|
|
4) Nome del beneficiario
|
9) Timbro e firme autorizzate
dell’emittente/debitore
|
|
5) Valuta e importo in lettere
|
10) Timbro e firme autorizzate
della banca avallante
|
·
bill
of exchange (letra de cambio):
cambiale/tratta internazionale, equiparabile alla nostra tratta. Contiene
l'ordine di pagamento spiccato dall'esportatore (traente)
sull'importatore di una determinata somma ad una data prestabilita. E'
prevista in primo luogo l'accettazione della tratta da parte del debitore
(trattario o trassato) e l'eventuale apposizione di avallo bancario;
FACSIMILE
DI BILL OF EXCHANGE
|
For aval for
account of the Drawee(11)
|
1)
………………… (2)
_______________________________________
At/On (3)
………. for value received we promise to pay against this Bill of
Exchange
________________________________________________________________________
to the order
of:……………………..…(4) the sum of
________________________________________________________________________
(5)
effective payment
to be made in: …………………….. (6) without deduction for
________________________________________________________________________
and free of any
taxes, impost, levies or duties present or future of any nature.
_______________________________________________________________________
This Bill of
exchange is payable at: :…………….. (7)
________________________________________________________________________
Drawn on:
(8)
_____________________________________
(9) ..................……
For acceptance
………….. (10)
|
|
1) Luogo e data di emissione
|
6) Tipo di valuta per esteso
|
|
2) Valuta e importo in cifre
|
7) Domicilio di pagamento
|
|
3) Scadenza
|
8) Ragione sociale e indirizzo
del trassato
|
|
4) Nome del beneficiario
|
9) Timbro e firme autorizzate
del traentre
|
|
5) Valuta e importo in lettere
|
10) Timbro e firme autorizzate
dell’accettante
|
|
11) Nome del trassato, Timbro e
firme autorizzate della banca avallante
|
|
I
titoli sopraindicati sono soggetti a compravendita sui mercati finanziari
internazionali e tale operazione è sostanzialmente un'operazione di
finanziamento dell'esportatore, chiamata "forfaiting" (sconto
effetti).
Esiste
poi l'impegno a pagare: alcune imprese (di solito grandi
imprese di fama internazionale) per una questione di immagine e di prestigio,
non gradiscono che le loro cambiali circolino sui mercati finanziari. Perciò
i loro contratti di acquisto contengono "l'impegno a pagare" che
giuridicamente equivale alla cambiale internazionale, tranne che per il fatto
che non è soggetto a compravendita.
5
- LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - LA RIMESSA DIRETTA (1)
a
- Il bonifico bancario
b - L'assegno internazionale
c - La rimessa diretta con banconote
a -
Il bonifico bancario
E'
un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore,
effettuato tramite una o più banche. I soggetti sono: l'ordinante (il
debitore/importatore); il beneficiario (il creditore/esportatore); la banca
dell'ordinante; la banca del beneficiario.
Il
bonifico si può realizzare:
·
via SWIFT
(la Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications è sorta nel
1973 da un pool di 239 banche appartenenti a 15 paesi europei ed USA ed ha
sede a Bruxelles. Il suo obiettivo è consentire agli associati lo scambio di
messaggi finanziari, utilizzando una rete internazionale di telecomunicazione
che permette il dialogo - in tempo reale - tra le corrispondenti collegate
alla rete. L'utilizzo di procedure standardizzate consente una esecuzione
uniforme, sicura, rapida ed economica dei trasferimenti valutari);
·
via lettera;
·
via
telegramma;
·
via telex
b
- L'assegno internazionale
L'assegno
è un titolo di credito astratto, formale, autonomo (cioè svincolato dal
rapporto sottostante) e completo, che contiene l'ordine incondizionato di
pagare a vista una determinata somma, all'ordine di una determinata persona o
al portatore. Esistono diverse tipologie di assegni internazionali:
·
assegno
bancario semplice;
i soggetti sono:
- il traente (è il debitore che emette l'assegno);
- la banca trassata (è la banca che detiene il c/c del debitore ed è
designata a pagare il beneficiario)
- il beneficiario (è il creditore a favore del quale viene emesso l'assegno).
Di norma l'assegno bancario semplice è inviato direttamente dal debitore al
beneficiario, sul quale gravano i seguenti rischi:
- rischio di mancanza di fondi;
- tempi tecnici di riscossione;
- procedure da attivare per l'elevazione del protesto;
- problemi valutari;
- rischio Paese.
·
assegno
piazzato
E' un
assegno che la banca dell'importatore/debitore emette a favore di un
beneficiario su un c/c che la banca stessa intrattiene con una sua banca
corrispondente all'estero, di solito nel Paese dell'esportatore/creditore.
Questo mezzo di pagamento - a differenza del precedente dove il
"traente" è il debitore/importatore - è più "sicuro"
dell'assegno semplice, proprio perché l'emittente è una banca. Esso non pone
tuttavia problemi di solvibilità solo nel caso in cui la banca emittente sia
una banca primaria. Bisogna però comunque tenere presente il rischio Paese.
·
International
Money Order
E' una promessa di pagamento a vista sottoscritta dalla banca emittente a
fronte di somme liquide disponibili controllate presso di essa già al momento
dell'emissione. E' uno strumento di pagamento molto diffuso ed è l'omologo
internazionale del nostro "assegno circolare". Incorre anch'esso
comunque nel rischio Paese.
c -
La rimessa diretta con banconote
Il
regolamento di una operazione con l'estero in linea di principio può avvenire
liberamente anche con banconote. L'operatore che riceve le banconote estere può
decidere di tenerle oppure di cederle presso una banca abilitata per il loro
successivo uso.
6
- LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - INCASSO CONTRO DOCUMENTI (2)
La
I.C.C. - International Chamber of Commerce, ha predisposto una serie di
disposizioni, denominate "Norme uniformi relative agli incassi" (NUI).
Si tratta di norme che disciplinano ruoli, responsabilità e procedure
uniformi e standardizzate per le parti interessate. Ai sensi di queste norme
l'incasso contro documenti è il trattamento (esame, verifica ed esecuzione
delle istruzioni) da parte delle banche - su istruzioni ricevute - di
documenti di spedizione, fatture, cambiali, pagherò, ecc. (e cioè
degli strumenti di cui si servono le parti contrattuali per regolare le
rispettive prestazioni) per ottenere un adempimento da parte del debitore
(pagamento, rilascio effetti, accettazione di un debito, ecc.).
I
documenti possono essere:
·
documenti
commerciali: documenti di spedizione, fatture, ecc.;
·
documenti
finanziari: cambiali, pagherò, ricevute di pagamento.
A
seconda dei documenti inviati per l'incasso si avrà pertanto:
·
incasso
semplice: incasso di soli documenti finanziari, non accompagnati da documenti
commerciali, come ad esempio, consegna di cambiali, pagherò, assegni, ecc.;
·
incasso
documentario: incasso di documenti finanziari, di documenti commerciali o di
soli documenti commerciali.
A
seconda delle diverse prestazioni richieste al debitore, si avranno le
differenti forme di incasso:
·
documenti
contro pagamento: l'esportatore incarica la propria banca di far consegnare
all'importatore i documenti di spedizione (documenti che abilitano a ritirare
la merce in dogana) solamente previo pagamento dell'importo pattuito;
·
documenti
contro accettazione: l'esportatore che ha concesso all'importatore una
dilazione di pagamento, dà istruzioni alla propria banca di far consegnare i
documenti di spedizione solo previa firma dell'importatore sulle cambiali
dell'importo sostituendo i "fondi" con le "cambiali";
·
documenti
franco pagamento: i documenti di spedizione sono consegnati all'importatore
contro semplice attestazione che ne dà formale ricevuta. Questa formula viene
utilizzata quando sia necessario un atto formale di passaggio dei documenti
tra fornitore e committente, mentre il pagamento del corrispettivo avviene in
altra sede;
·
incasso
tramite vettore (cash on delivery code): per contratti di compravendita nel
territorio europeo, ove i trasporti avvengono prevalentemente tramite
spedizioniere, il ruolo della banca agente viene allora semplicemente
sostituito dallo stesso spedizioniere. Il vettore può consegnare la merce
solo previo pagamento o rilascio di cambiali precedentemente pattuiti.
Una
ulteriore forma di pagamento da analizzare è il Cash on Delivery
(COD).
Il
pagamento contestuale o "cash on delivery" (Cod) si ha quando il
regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna
della merce. In questo caso, si incaricherà uno spedizioniere di consegnare
la merce solo se riceverà per la stessa: banconote, oppure un assegno
bancario o un assegno circolare, oppure un "pagherò" cambiario,
oppure la firma di accettazione su di una tratta, oppure una dichiarazione
bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppure una dichiarazione
bancaria di blocco dei fondi, oppure un'attestazione bancaria di avvenuto
trasferimento dei fondi, irrevocabile e incondizionata a favore del venditore.
È un sistema di pagamento che, nonostante lo sviluppo dei nuovi strumenti
informatici, è ancora diffuso presso molti operatori, soprattutto se le
spedizioni riguardano merci di beni di largo consumo di importi non rilevanti.
7
- LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - I CREDITI DOCUMENTARI (3)
La
I.C.C. ha elaborato le "Norme e usi uniformi" (NUU) per i
crediti documentari che disciplinano e standardizzano, come nel caso degli
incassi, ruoli, responsabilità e procedure per le parti interessate.
Il
credito documentario è uno strumento molto diffuso per il pagamento del
corrispettivo dei contratti internazionali. E' un impegno che una banca (banca
emittente) agendo su istruzioni e per conto del
compratore/importatore (ordinante), emette a favore del
venditore/esportatore (beneficiario).
In
virtù di questo impegno, la banca, contro presentazione dei documenti (di
spedizione) richiesti e la soddisfazione di tutte le condizioni previste nel
credito, effettuerà la prestazione prevista nel credito documentario
(pagamento a vista oppure in differita, accettazione di un debito, ecc.) a
favore del beneficiario, nei limiti di una somma prestabilita ed entro una
scadenza fissata.
Il
credito ha il suo fondamento nel rapporto contrattuale. Le parti che
intervengono sono:
·
l'ordinante
(compratore);
·
la banca
emittente;
·
la banca
avvisante (può essere anche confermante);
·
il
beneficiario (venditore).
Le
diverse forme di credito documentario:
1.
secondo l'impegno della banca emittente
·
credito
revocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o
modificato in qualsiasi momento dall'acquirente, senza preventivo assenso del
beneficiario. Ovviamente tale forma è altamente rischiosa per il
beneficiario;
·
credito
irrevocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente è inderogabile fino
alla sua naturale scadenza e può essere modificato o annullato solo con il
preventivo consenso di tutte le parti interessate.
2.
secondo l'impegno della banca avvisante
·
credito non
confermato: la banca dell'esportatore - banca avvisante - deve semplicemente
notificare all'esportatore/beneficiario l'impegno della banca emittente, senza
assumere alcuna garanzia o responsabilità;
·
credito
confermato: la conferma costituisce l'impegno inderogabile della banca
dell'esportatore - in aggiunta all'impegno della banca emittente. La banca
dell'esportatore prenderà il nome di banca "confermante". Nel caso
di credito confermato, nel momento in cui l'esportatore presenta i documenti
di spedizione, la banca confermante esegue la prestazione pattuita (pagamento
o accettazione titoli) e poi trasferisce i documenti di spedizione alla banca
emittente;
·
star del
credere: nel caso in cui l'esportatore si trovi nella situazione in cui pur di
vendere è costretto ad accettare un credito non confermato. Per cautelarsi può
concludere un accordo separato, a latere, con la propria banca. L'accordo verrà
stipulato a spese dell'esportatore e la banca assume un impegno autonomo e
separato dal credito documentario.
3.
secondo la piazza di utilizzo
·
credito
utilizzabile sulla piazza del compratore e sulle casse della banca emittente.
Il realizzo dell'impegno ha luogo quando i documenti di spedizione giungono
alla banca emittente. Il credito in questo caso è sempre non confermato, in
quanto la prestazione è eseguita dalla banca emittente;
·
nel caso del
credito utilizzabile sulla piazza del venditore e sulle casse della banca
avvisante (o confermante), il beneficiario deve presentare i documenti di
spedizione presso la propria banca e quest'ultima:
- se il credito è confermato, dopo aver esaminato i documenti, eseguirà la
prestazione (pagamento o accettazione dei titoli);
- se il credito è non confermato, trasferirà i documenti alla banca
emittente, che, a sua volta, trasferirà il corrispettivo alla banca avvisante
dopo averli esaminati.
4.
secondo la prestazione
Secondo
le NUU, le prestazioni principali previste da un credito documentario sono:
·
pagamento a
vista: la banca emittente si impegna a pagare il beneficiario a vista;
·
accettazione:
il beneficiario spicca una tratta (bill of exchange) sulla banca emittente o
confermante, a seconda dei casi. Se i documenti sono regolari, la banca
accetta la tratta e paga alla scadenza;
·
pagamento
differito: vi ricorre quando è pattuito un pagamento a più scadenze. Il
mezzo di pagamento è sempre la tratta.
Fasi
del credito documentario
a) Prima
fase:
emissione (o apertura) del credito. L'operazione è l'insieme degli accordi
tra compratore e banca emittente il credito:
·
formalizzazione
del rapporto tra ordinante e banca emittente con la definizione delle
istruzioni per la banca, la definizione delle procedure, gli obblighi
comportamentali per entrambe le parti;
·
precostituzione
dei fondi: poiché la banca emittente assume un impegno irrevocabile, essa
subordinerà l'emissione del credito alla precostituzione dei fondi.
b)
Seconda fase:
utilizzo del credito. In questa fase tocca al venditore far fronte ai propri
obblighi. Egli deve, entro il termine stabilito, spedire la merce e presentare
i documenti di spedizione presso gli sportelli della banca avvisante (se il
credito è non confermato) o della banca confermante (nel caso di credito
confermato). In entrambi i casi, la banca esaminerà i documenti che dovranno
essere rigorosamente rispondenti ai termini pattuiti.
I
documenti devono essere presentati presso gli sportelli della banca, entro il
termine (tassativo) stabilito per l'utilizzo. La banca ha l'obbligo,
entro 7 giorni dalla presentazione dei documenti, di comunicare se intende
accettare o meno i documenti stessi. Quindi la banca può rifiutare i
documenti o accettarli, formulando al beneficiario le dovute riserve. Qualora
le banche non rispettino scrupolosamente i termini del credito e le istruzioni
ricevute, risponderanno direttamente di eventuali pagamenti effettuati in modo
difforme dalla volontà dell'ordinante.
c)
Terza fase:
il regolamento del credito. Dopo la presentazione e accettazione dei
documenti, il beneficiario riceve la prestazione pattuita nel contratto di
vendita, l'ordinante/acquirente entra in possesso dei documenti di spedizione
(e può quindi ritirare la merce in dogana). Nel caso di un credito
confermato, la banca confermante riceverà il rimborso da parte della banca
emittente delle somme corrisposte all'esportatore/venditore.
8
- LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
La
garanzia è uno strumento giuridico, tramite il quale un contraente ottiene
l'adempimento di un pagamento o di una prestazione da un terzo, quando l'altro
contraente non adempie ai propri obblighi.
Le
garanzie collegate agli strumenti di pagamento internazionali sono quasi
sempre bancarie e servono, tanto all'acquirente quanto al venditore nel corso
dell'esecuzione del contratto.
Più
specificamente, la garanzia bancaria è un contratto di garanzia sottoscritto
da una banca che interviene in un contratto di fornitura internazionale per
tutelare uno dei due contraenti contro il futuro inadempimento dell'altro
contraente.
Qualora
tale inadempimento si dovesse verificare, la garanzia bancaria consente una più
rapida, sicura ed economica modalità di liquidazione del danno subito.
Le
garanzie possono essere quindi assunte:
·
dal
creditore, contro l'insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali
(rischi commerciali) che per motivi di "rischio paese";
·
da ciascuno
dei due contraenti, contro inadempienze di varia natura della controparte.
Tipologie
·
Fideiussione:
è un contratto in forza del quale il fideiussore (la banca) si obbliga a
pagare al creditore il debito di un altro, qualora quest'ultimo non adempie ai
propri obblighi. La fideiussione è un rapporto accessorio e quindi sussiste
solo in funzione dell'impegno principale sottostante.
·
Lettera
di garanzia:
è un'obbligazione che presenta autonomia rispetto al rapporto sottostante.
Una volta emessa, la lettera di garanzia può sussistere anche se l'impegno
sottostante è venuto a cadere. La lettera di garanzia ha caratteristiche
simili all'avallo, solo che, essendo rappresentato da un documento unico che
è riferito all'intero credito, non può seguire i titoli di credito, come
l'avallo che si appone direttamente sulle cambiali.
·
BOND:
sono garanzie bancarie a prima richiesta per cautelare uno dei due partner
contro i comportamenti scorretti, contro le inadempienze o contro eventuali
comportamenti dolosi della controparte ed hanno quindi caratteristiche di
penale.
·
Bid
bond:
è una lettera di garanzia richiesta dall'ente appaltante, in occasione di
gare internazionali di appalto e viene emessa da tutti i partecipanti alla
gara in favore dell'ente appaltante a garanzia della serietà dell'offerta.
Tutela l'ente che ha bandito la gara contro il rischio che l'eventuale
vincitore si rifiuti di perfezionare il contratto di appalto.
·
Advance
payment bond:
è una garanzia che copre l'acquirente per la somma versata come anticipo,
qualora il venditore non effettui la fornitura nei tempi e nei modi stabiliti
nel contratto.
·
Performance
bond:
copre l'acquirente contro il rischio che la fornitura non sia conforme alle
specifiche tecniche, qualità e quantità stabiliti nel contratto.
·
Controgaranzie:
in molti paesi la legge locale impone alle aziende committenti di accettare
garanzie rilasciate esclusivamente da banche locali. In questo caso occorre
costruire un duplice sistema di garanzie fra la banca del venditore e la banca
del committente.
·
Garanzie
contro il rischio di revoca di commessa:
è una lettera di garanzia che protegge il venditore contro l'eventuale azione
dell'acquirente di disdire o ridurre la fornitura durante l'esecuzione della
fornitura stessa, senza il consenso del venditore. Ha, come le altre lettere
di garanzia di questo gruppo, caratteristiche di penale.
·
Stand-by
letter of credit:
la stand-by contiene l'impegno irrevocabile della banca che la emette di
pagare il prezzo previsto nel contratto di fornitura, nel caso in cui tale
pagamento non sia stato effettuato dalla parte obbligata, secondo le modalità
ed entro la data prevista dalla stessa standby. Possono essere utilizzate per
cautelarsi contro l'insolvenza, ma possono anche garantire il pagamento di una
somma a titolo di penale. La stand-by è autonoma ed opera alla semplice
presentazione alla banca del documento previsto nella stand-by stessa (es.
fattura) unitamente alla dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento
alla data prevista da parte del debitore.
·
Avallo:
è una garanzia apposta sugli effetti rappresentativi il credito
dell'esportatore mediante la propria firma di una primaria banca o di un
organismo equivalente. La forma per avallo come sopra descritta da la
possibilità al venditore/beneficiario delle cambiali di scontare il proprio
credito (forfaiting).
LETTER
OF GUARANTEE N………….
…………(Place)
…………..(Date)
……………(Name and address of Italian firm)
Dears
Sirs,
We refer to the Contract you signed……on
….with….(name of Importer)……………….
(The " Purchaser "), whom you have undertaken to supply with
………….(description of the goods to be supplied)………(The Goods)
as specified in the Contract for of a total price of ……………
We have duly examined the Contract. Under
the terms thereof the Purchaser has agreed to pay for the Goods as
follows :
-……………………..(Description of terms of payment, including
issuance and delivery of the letter of guarantee covering the payment and
transfer of funds representing up to ….% of contractual price plus the the
interest thereon)
-…………………….(Description of Promissoy Notes representing the
credit plus the interest. Promissory Notes to be listed in an attached
schedule wich is to be integral part of the letter of guarantee)
-………………….(Name of the Italian Bank at wich the Promisory
Notes are to be domiciled
-……………………(Statement that any payment related to such
Promissory Notes shall be free for all commission or fiscal, banking or
exchange charges or of any other charges whatsoever, wich shall be for
the account of the Purchaser)
In view of the foregoing we hereby irrevocably
and inconditionally undertake to pay at your first demand any of the above
mentioned Promissory Notes as listed in the schedule attached in the event the
Purchaser fail to pay such Promissory Notes when due, plus default interest (should
for any reason whatsoever the amount of any such Promissory Note not reach the
Italian domiciling bank when due) at the rate of ….% p.a. All payments shall
be effected free of all commission or fiscal , banking or exchange charges or
of any other charges whatsoever.
This Letter of Guarantee shall come into force on the
day it is issued and shall remain valid until the last payment has been
received by you.
This guarantee will automatically reduced by the
amount of each payment effected by the Purchaser or by ourselves.
The rights deriving by the present Letter of
Guarantee may be assigned without our consent, under advice to us.
(Name of Guarantor)
Enclosure to our Letter of Guarantee No…..
Promissory Notes
Face value
Maturity
…………
…………
……….
………….
_______
………..
This enclosure is an integral part of our L/G N….
(Name of Guarantor)
Approfondimenti
Per
ulteriori approfondimenti e per la bibliografia consultare il sito:
www.cciitalia.org/pubblicazioni.htm
Osservazioni
e quesiti
Gli
operatori interessati potranno indirizzare via e-mail ad Unioncamere (commercio.estero@unioncamere.it)
o ad ICC-Italia (icc@cciitalia.org)
loro osservazioni, suggerimenti e quesiti relativi ai temi trattati in questa
sezione del sito, che verranno valutati periodicamente in vista di eventuali
aggiornamenti e della predisposizione di una sistematica raccolta di casi di
particolare interesse degli operatori stessi.